CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 385, comma 3, cod. pen., risulta proposto per la prima volta in questa sede e comunque introduce profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito che hanno correttamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi del delitto di evasione ascritto al ricorrente alla luce di una puntuale ricostruzione della relativa situazione di fatto; Considerato, inoltre, che il secondo motivo, afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta riproduttivo di profilo già vagliato dal giudice di merito che, con sufficiente motivazione, ha considerato ostativa alla concessione di dette circostanze la gravità della condotta dell'imputato, trovatosi ad intrattenersi con tre soggetti, dei quali uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla p.g., consumando sostanza stupefacente, così da fendere la relativa valutazione di merito non censurabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i