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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 27884/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento della Corte dOappello di L'aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] i quali si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di L'Aquila con sentenza emessa in data 22/9/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 17/2/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di appropriazione indebita, usura ed estorsione a lui ascritti, posti in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di merito hanno ritenuto provata la condotta appropriativa dell'imputato, consistita nella sottrazione della somma di euro 20.000,00 conferita da [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della trattativa finalizzata all'acquisto di un esercizio commerciale, evidenziando come l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 646 c.p., e cioè l'interversione del possesso, coincidesse con la mancata restituzione della somma detenuta da [OSCURATO:PERSONA] con vincolo di destinazione, a [OSCURATO:PERSONA] P.C.

Quanto al delitto di usura la Corte d'appello ha ritenuto comprovata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando gli esiti di intercettazioni ed escludendo che lo stesso ricoprisse una posizione terza nelia vicenda volta al rientro del debito contratto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], prestito di cui l'imputato conosceva la natura usuraria e ha altresì affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione, tenendo conto delle conversazioni intercorse tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], dimostrative delle intenzioni minacciose coltivate dall'imputato e del concreto effetto intimidatorio che tale condotta ebbe sulla P.C.

2. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato il quale con il primo motivo deduce :

2.1. violazione di norma processuale ( art. 606 lett. c) c.p.p.) e nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p., per violazione dell'art. 521 c.p.p.

Assume il ricorrente che la sentenza di appello sarebbe nulla per violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione.

Osserva che il capo di imputazione ha individuato la condotta appropriativa nella dazione della somma di 20.000,00 e nella contestuale sottoscrizione di un scrittura privata da parte di [OSCURATO:PERSONA], in cui questi dichiarava che la somma era stata corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso professionale, intendendo la sottoscrizione della dichiarazione come strumento finalizzato all'interversione del possesso in danno del [OSCURATO:PERSONA], mentre in sentenza si è affermato che l'appropriazione era avvenuta per la mancata restituzione della somma di euro 20,000,00, finalizzata all'acquisto dell'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA], da parte del [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] trattenne per sé dopo il fallimento della trattativa.

Le due condotte secondo il ricorrente non coinciderebbero nei tempi e nei modi, con la conseguenza che la sentenza con la quale si è contestato un fatto diverso, senza osservare le disposizioni di cui all'art. 521 c.p.p., sarebbe affetta da nullità per lesione del diritto di difesa.

2.2. Con il secondo e terzo motivo, fra loro connessi, il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p.), in relazione alla ritenta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita.

Sostiene il ricorrente che la mancata restituzione del denaro era dovuta ad un accordo intercorso con [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva autorizzato l'imputato a posticipare la restituzione della somma, pertanto sarebbe erroneo sostenere che [OSCURATO:PERSONA] t fosse animato dalla volontà di appropriarsi del denaro a fine di profitto, avendo egli mostrato l'intenzione di voler restituire la somma.

2.3. Con il quarto motivo ci si duole della affermazione di responsabilità per il delitto di usura sostenendo che la sentenza della Corte d'appello sarebbe viziata da illogicità manifesta, non avendo il giudice di secondo grado verificato, oltre il ragionevole dubbio, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e cioè la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della usurarietà del prestito elargito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], dopo che questi a fronte della mancata restituzione dei 20.000,00 euro da parte di [OSCURATO:PERSONA], gli manifestò l'esigenza di avere bisogno di 2.000,00 euro per sostenere alcune spese familiari, deducendo che l'imputato, non avendo partecipato alla pattuizione del prestito e sconoscendone l'esatto ammontare, non poteva ritenersi che fosse intervenuto presso [OSCURATO:PERSONA] affinchè pagasse il debito verso [OSCURATO:PERSONA], dovendosi invece ritenere che detto intervento fosse giustificato dalla volontà di ricomporre un conflitto tra le due parti contrapposte.

2.4. Con successivi motivi (5 e 6), il ricorrente deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., ulteriori profili di manifesta illogicità della pronunzia impugnata in relazione al delitto di estorsione.

Rileva che né le intercettazioni telefoniche, né l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] richiamato in sentenza , dimostravano la sussistenza della fattispecie estorsiva atteso che le espressioni minacciose profferite da [OSCURATO:PERSONA], erano rivolte all'amico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il quale si mostrò per nulla intimidito; [OSCURATO:PERSONA] palesò il suo stato di angoscia e paura al maresciallo Giacola, collocandolo in un periodo antecedente al prestito ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] mantenne rapporti amichevoli con Ferrandinci tanto che gli inviò un sms di auguri.

La condotta tenuta dall'imputato non era comunque animata da dolo cioè dalla volontà di procurarsi un profitto ingiusto avendo agito inconsapevole della usurarietà del prestito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato va rigettato.

Come copiosamente affermato da questa Corte (Sez. 6, n.35120 del 13/06/2003, Rv. 226654; Sez.6, n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156; Sez. 3, n. 1960 del 28/06/2017, Rv. 272093; Sez. 2, n. 7812 del 20/12/2019, Rv. 278087), il principio di correlazione tra accusa e decisione non va inteso in senso meccanicistico e formale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella di tutelare il diritto di difesa.

La verifica di osservanza di detto principio non può quindi esaurirsi in un mero confronto letterale tra l'imputazione contestata e la sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché non può invocarsi la violazione dell'art. 521 c.p.p. quando la sentenza si riferisce - come in questo caso - a tutte quelle integrazioni risultanti dagli atti, da cui emerga che l'imputato ha avuto modo di difendersi anche da quelle circostanze da quegli elementi posti a base della decisione.

L'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 c.p.p., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene.

Ma è di tutta evidenza che non può parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali, come avvenuto nel caso di specie in cui l'appropriazione indebita è stata ravvisata nella mancata restituzione della somma di denaro che [OSCURATO:PERSONA] deteneva per destinarla all'acquisto dell'immobile della [OSCURATO:PERSONA] per conto del [OSCURATO:PERSONA] e che trattenne "uti dominus".

Difatti, si ricava dal capo di imputazione, che la sottoscrizione della scrittura privata da parte di [OSCURATO:PERSONA], costituì un mero espediente in cui si faceva ambiguamente figurare che la somma era stata corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso per attività professionale svolta, quando invece, detta somma, per come riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esame, costituiva l'anticipo per l'acquisto del bar tabacchi, pertanto la sua marcata restituzione, a fronte delle reiterate richieste della p.o., correttamente, ha condotto i giudici di merito a ritenere integrata la fattispecie di appropriazione indebita contestata.

2. Quanto alla configurabilità del delitto di cui all'art. 646 c.p. va poi rimarcato che il momento consumativo della fattispecie è dato, nel caso in esame, dalla mancata restituzione della somma di euro 20.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva richiesta posto che la stessa era stata conferita all'avvocato con vincolo di destinazione, circostanza pacifica alla luce delle dichiarazioni della p.o. e dello stesso imputato il quale nel corso del suo esame, come rimarcato dal giudice di primo grado ( pag. 4 della sentenza), confermò che la somma gli era stata conferita quale " anticipo per l'acquisto del bar tabacchi'' .

Non v'è dubbio, allora la mancata restituzione del denaro destinato a fungere da caparra per l'acquisto del bar tabaccheria, sia condotta idonea ad integrare il delitto di appropriazione indebita correttamente contestato.

Ed infatti, con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante la persistenza del quadro normativo di riferimento, questa Cori:e ha affermato che la specifica indicazione del "denaro" (a fianco di quella, in forma alternativa, di "cosa mobile"), contenuta nell'art 646 c.p., consente di ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, ha inteso chiaramente precisare che anche il denaro può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, atteso che anche il denaro, nonostante la sua "ontologica" fungibilità, può essere oggetto di trasferimento relativamente al mero possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà.

Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita (cfr., Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Rv. 274889; Sez.2, 50672 del 24.10.2017; Sez., 2, n. 4584 del 25.10.1972; Sez. 2, n. 24857 del 21.4.2017; Sez. 2, n.12869 del 8.3.2016).

In particolare è stato affermato che integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del venditore di cosa di terzi che si impossessi dell'importo corrisposto a titolo di acconto sul prezzo pattuito, violando, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, atteso che tale somma di denaro è vincolata all'acquisto di un bene determinato e non rientra nella proprietà del venditore, che non può usufruirne liberamente, dovendola destinare al reperimento del bene posto in vendita, da trasferire immediatamente all'acquirente. ( Sez. 2, n. 37820 del 26/11/2020, Rv. 280465).

3. Anche il secondo e terzo motivo di ricorso, tra loro connessi, sono infondati e si traducono in una rilettura del materiale probatorio, conformemente scrutinato dai giudici di merito i quali, con ragionamento giuridicamente corretto ed immune da vizi logici, hanno evidenziato che delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e cioè nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, Rv. 261731; Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Rv. 26707), osservando che nessun rilievo può essere riconosciuto a quella che è rimasta una mera intenzione dell'imputato di restituire la somma, successivamente, trattandosi, come notato in sentenza, di proposito meramente astratto che non ha inciso sulla già intervenuta consumazione del reato.

Men che meno rileva, poi, il presunto consenso dell'avente diritto al trattenimento della somma (che la difesa ipotizza come causa scriminante) posto che era sempre e solo [OSCURATO:PERSONA] a dettare le regole sul se e quando restituire la somma a [OSCURATO:PERSONA] dopo il fallimento della trattativa continuando a trattenere integralmente la somma per sè e destinandola a fine di ingiusto profitto e cioè, come dichiarato, al soddisfacimento di proprie necessità economiche ( pag. 13 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello).

4. Il successivo motivo relativo al reato di usura è parimenti infondato.

Il ricorrente richiede una complessiva rilettura delle risultanze processuali per ottenere una ricostruzione dei fatti e una valutazione della consistenza probatoria diverse rispetto a quelle effettuate dal giudice di merito, il quale — come già rilevato - è giunto all'affermazione di responsabilità in base a un corretto esame del contenuto degli atti processuali e considerazione del complessivo contesto probatorio, puntualmente descritto in sentenza.

La Corte d'appello a pag.5, anche attraverso il ponderato richiamo alla sentenza di primo grado ( pagg. 9 e 10), ha indicato elementi oggettivi dai quali desumere la consapevolezza da parte dell'imputato, dell'importo del prestito elargito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] ( 2.000 euro) e degli interessi dovuti ( pari a 1.000 euro in sette giorni), evidenziando come a fronte di tale dato, non solo le sollecitazioni di [OSCURATO:PERSONA] affinchè [OSCURATO:PERSONA] onorasse il suo debito, non fossero mosse da intento amichevole o altruistico, ma, ancor prima, che il comportamento illecito del [OSCURATO:PERSONA] si era manifestato nel momento genetico del prestito usurario quando fu proprio lui a convincere [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA] per avere il prestito a quelle condizioni usurarie.

Non appare dunque censurabile la valutazione dei giudici di merito i quali hanno ritenuto sussistente la fattispecie di usura sulla scorta delle indicazioni della parte offesa e dei dati intercettivi richiamati, ragionamento questo non incrinato dalle contestazioni di parte ricorrente.

Occorre ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Peraltro la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di 'prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo dei giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica„ oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Rv. 241214).

In sintesi rileva il Collegio che a fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell'imputato a titolo di usura in concorso, sulla scorta dei dati probatori emersi sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate relative alla asserita erronea valutazione dei dati probatori ed a pretesi travisamenti non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti (nel senso della piena liceità della condotta dell' imputato in relazione ai rapporti di natura amichevole) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art.606 cod. proc. pen. 5.

Anche il quinto motivo è infondato.

I giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione hanno efficacemente richiamato il contenuto dei colloqui intercorsi tra l'imputato e la p.o., in cui il primo sollecitava la corresponsione dei 3.000,00 euro altrimenti sarebbero intervenute non meglio precisati soggetti foggiani con i quali "non si poteva scherzare" ( pag . 6 della sent. di appello e pagg. 5 e 7 della sentenza di primo grado), a ciò si aggiungono eloquenti intercettazioni telefoniche dalle quali si evince senza ombra di dubbio che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della natura usuraria del prestito ed al fine di ottenere la consegna del denaro esercitava pesanti minacce , parlando con Fatmir, amico di [OSCURATO:PERSONA] intervenuto in suo aiuto, affermava :"non minacciare nessuno perché loro ti squartano forse non l' hai capito .

Adesso vengono.., ti squartano e basta , e " lui" , riferito a [OSCURATO:PERSONA], "ci prende la denuncia" ( pag. 7 della sentenza di appello e pagg. 11 della sentenza di primo grado).

La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione sono state dunque correttamente valutate avendo riguardo alle concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo ( Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Rv. 276537; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Rv. 271062) Per tutte le considerazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento della Corte dOappello di L'aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] i quali si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di L'Aquila con sentenza emessa in data 22/9/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 17/2/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di appropriazione indebita, usura ed estorsione a lui ascritti, posti in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno ritenuto provata la condotta appropriativa dell'imputato, consistita nella sottrazione della somma di euro 20.000,00 conferita da [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della trattativa finalizzata all'acquisto di un esercizio commerciale, evidenziando come l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 646 c.p., e cioè l'interversione del possesso, coincidesse con la mancata restituzione della somma detenuta da [OSCURATO:PERSONA] con vincolo di destinazione, a [OSCURATO:PERSONA] P.C. Quanto al delitto di usura la Corte d'appello ha ritenuto comprovata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando gli esiti di intercettazioni ed escludendo che lo stesso ricoprisse una posizione terza nelia vicenda volta al rientro del debito contratto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], prestito di cui l'imputato conosceva la natura usuraria e ha altresì affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione, tenendo conto delle conversazioni intercorse tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], dimostrative delle intenzioni minacciose coltivate dall'imputato e del concreto effetto intimidatorio che tale condotta ebbe sulla P.C. 2. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato il quale con il primo motivo deduce : 2.1. violazione di norma processuale ( art. 606 lett. c) c.p.p.) e nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p., per violazione dell'art. 521 c.p.p. Assume il ricorrente che la sentenza di appello sarebbe nulla per violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione. Osserva che il capo di imputazione ha individuato la condotta appropriativa nella dazione della somma di 20.000,00 e nella contestuale sottoscrizione di un scrittura privata da parte di [OSCURATO:PERSONA], in cui questi dichiarava che la somma era stata corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso professionale, intendendo la sottoscrizione della dichiarazione come strumento finalizzato all'interversione del possesso in danno del [OSCURATO:PERSONA], mentre in sentenza si è affermato che l'appropriazione era avvenuta per la mancata restituzione della somma di euro 20,000,00, finalizzata all'acquisto dell'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA], da parte del [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] trattenne per sé dopo il fallimento della trattativa. Le due condotte secondo il ricorrente non coinciderebbero nei tempi e nei modi, con la conseguenza che la sentenza con la quale si è contestato un fatto diverso, senza osservare le disposizioni di cui all'art. 521 c.p.p., sarebbe affetta da nullità per lesione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo e terzo motivo, fra loro connessi, il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p.), in relazione alla ritenta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita. Sostiene il ricorrente che la mancata restituzione del denaro era dovuta ad un accordo intercorso con [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva autorizzato l'imputato a posticipare la restituzione della somma, pertanto sarebbe erroneo sostenere che [OSCURATO:PERSONA] t fosse animato dalla volontà di appropriarsi del denaro a fine di profitto, avendo egli mostrato l'intenzione di voler restituire la somma. 2.3. Con il quarto motivo ci si duole della affermazione di responsabilità per il delitto di usura sostenendo che la sentenza della Corte d'appello sarebbe viziata da illogicità manifesta, non avendo il giudice di secondo grado verificato, oltre il ragionevole dubbio, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e cioè la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della usurarietà del prestito elargito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], dopo che questi a fronte della mancata restituzione dei 20.000,00 euro da parte di [OSCURATO:PERSONA], gli manifestò l'esigenza di avere bisogno di 2.000,00 euro per sostenere alcune spese familiari, deducendo che l'imputato, non avendo partecipato alla pattuizione del prestito e sconoscendone l'esatto ammontare, non poteva ritenersi che fosse intervenuto presso [OSCURATO:PERSONA] affinchè pagasse il debito verso [OSCURATO:PERSONA], dovendosi invece ritenere che detto intervento fosse giustificato dalla volontà di ricomporre un conflitto tra le due parti contrapposte. 2.4. Con successivi motivi (5 e 6), il ricorrente deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., ulteriori profili di manifesta illogicità della pronunzia impugnata in relazione al delitto di estorsione. Rileva che né le intercettazioni telefoniche, né l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] richiamato in sentenza , dimostravano la sussistenza della fattispecie estorsiva atteso che le espressioni minacciose profferite da [OSCURATO:PERSONA], erano rivolte all'amico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il quale si mostrò per nulla intimidito; [OSCURATO:PERSONA] palesò il suo stato di angoscia e paura al maresciallo Giacola, collocandolo in un periodo antecedente al prestito ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] mantenne rapporti amichevoli con Ferrandinci tanto che gli inviò un sms di auguri. La condotta tenuta dall'imputato non era comunque animata da dolo cioè dalla volontà di procurarsi un profitto ingiusto avendo agito inconsapevole della usurarietà del prestito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato va rigettato. Come copiosamente affermato da questa Corte (Sez. 6, n.35120 del 13/06/2003, Rv. 226654; Sez.6, n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156; Sez. 3, n. 1960 del 28/06/2017, Rv. 272093; Sez. 2, n. 7812 del 20/12/2019, Rv. 278087), il principio di correlazione tra accusa e decisione non va inteso in senso meccanicistico e formale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella di tutelare il diritto di difesa. La verifica di osservanza di detto principio non può quindi esaurirsi in un mero confronto letterale tra l'imputazione contestata e la sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché non può invocarsi la violazione dell'art. 521 c.p.p. quando la sentenza si riferisce - come in questo caso - a tutte quelle integrazioni risultanti dagli atti, da cui emerga che l'imputato ha avuto modo di difendersi anche da quelle circostanze da quegli elementi posti a base della decisione. L'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 c.p.p., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Ma è di tutta evidenza che non può parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali, come avvenuto nel caso di specie in cui l'appropriazione indebita è stata ravvisata nella mancata restituzione della somma di denaro che [OSCURATO:PERSONA] deteneva per destinarla all'acquisto dell'immobile della [OSCURATO:PERSONA] per conto del [OSCURATO:PERSONA] e che trattenne "uti dominus". Difatti, si ricava dal capo di imputazione, che la sottoscrizione della scrittura privata da parte di [OSCURATO:PERSONA], costituì un mero espediente in cui si faceva ambiguamente figurare che la somma era stata corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso per attività professionale svolta, quando invece, detta somma, per come riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esame, costituiva l'anticipo per l'acquisto del bar tabacchi, pertanto la sua marcata restituzione, a fronte delle reiterate richieste della p.o., correttamente, ha condotto i giudici di merito a ritenere integrata la fattispecie di appropriazione indebita contestata. 2. Quanto alla configurabilità del delitto di cui all'art. 646 c.p. va poi rimarcato che il momento consumativo della fattispecie è dato, nel caso in esame, dalla mancata restituzione della somma di euro 20.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva richiesta posto che la stessa era stata conferita all'avvocato con vincolo di destinazione, circostanza pacifica alla luce delle dichiarazioni della p.o. e dello stesso imputato il quale nel corso del suo esame, come rimarcato dal giudice di primo grado ( pag. 4 della sentenza), confermò che la somma gli era stata conferita quale " anticipo per l'acquisto del bar tabacchi'' . Non v'è dubbio, allora la mancata restituzione del denaro destinato a fungere da caparra per l'acquisto del bar tabaccheria, sia condotta idonea ad integrare il delitto di appropriazione indebita correttamente contestato. Ed infatti, con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante la persistenza del quadro normativo di riferimento, questa Cori:e ha affermato che la specifica indicazione del "denaro" (a fianco di quella, in forma alternativa, di "cosa mobile"), contenuta nell'art 646 c.p., consente di ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, ha inteso chiaramente precisare che anche il denaro può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, atteso che anche il denaro, nonostante la sua "ontologica" fungibilità, può essere oggetto di trasferimento relativamente al mero possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita (cfr., Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Rv. 274889; Sez.2, 50672 del 24.10.2017; Sez., 2, n. 4584 del 25.10.1972; Sez. 2, n. 24857 del 21.4.2017; Sez. 2, n.12869 del 8.3.2016). In particolare è stato affermato che integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del venditore di cosa di terzi che si impossessi dell'importo corrisposto a titolo di acconto sul prezzo pattuito, violando, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, atteso che tale somma di denaro è vincolata all'acquisto di un bene determinato e non rientra nella proprietà del venditore, che non può usufruirne liberamente, dovendola destinare al reperimento del bene posto in vendita, da trasferire immediatamente all'acquirente. ( Sez. 2, n. 37820 del 26/11/2020, Rv. 280465). 3. Anche il secondo e terzo motivo di ricorso, tra loro connessi, sono infondati e si traducono in una rilettura del materiale probatorio, conformemente scrutinato dai giudici di merito i quali, con ragionamento giuridicamente corretto ed immune da vizi logici, hanno evidenziato che delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e cioè nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, Rv. 261731; Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Rv. 26707), osservando che nessun rilievo può essere riconosciuto a quella che è rimasta una mera intenzione dell'imputato di restituire la somma, successivamente, trattandosi, come notato in sentenza, di proposito meramente astratto che non ha inciso sulla già intervenuta consumazione del reato. Men che meno rileva, poi, il presunto consenso dell'avente diritto al trattenimento della somma (che la difesa ipotizza come causa scriminante) posto che era sempre e solo [OSCURATO:PERSONA] a dettare le regole sul se e quando restituire la somma a [OSCURATO:PERSONA] dopo il fallimento della trattativa continuando a trattenere integralmente la somma per sè e destinandola a fine di ingiusto profitto e cioè, come dichiarato, al soddisfacimento di proprie necessità economiche ( pag. 13 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello). 4. Il successivo motivo relativo al reato di usura è parimenti infondato. Il ricorrente richiede una complessiva rilettura delle risultanze processuali per ottenere una ricostruzione dei fatti e una valutazione della consistenza probatoria diverse rispetto a quelle effettuate dal giudice di merito, il quale — come già rilevato - è giunto all'affermazione di responsabilità in base a un corretto esame del contenuto degli atti processuali e considerazione del complessivo contesto probatorio, puntualmente descritto in sentenza. La Corte d'appello a pag.5, anche attraverso il ponderato richiamo alla sentenza di primo grado ( pagg. 9 e 10), ha indicato elementi oggettivi dai quali desumere la consapevolezza da parte dell'imputato, dell'importo del prestito elargito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] ( 2.000 euro) e degli interessi dovuti ( pari a 1.000 euro in sette giorni), evidenziando come a fronte di tale dato, non solo le sollecitazioni di [OSCURATO:PERSONA] affinchè [OSCURATO:PERSONA] onorasse il suo debito, non fossero mosse da intento amichevole o altruistico, ma, ancor prima, che il comportamento illecito del [OSCURATO:PERSONA] si era manifestato nel momento genetico del prestito usurario quando fu proprio lui a convincere [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA] per avere il prestito a quelle condizioni usurarie. Non appare dunque censurabile la valutazione dei giudici di merito i quali hanno ritenuto sussistente la fattispecie di usura sulla scorta delle indicazioni della parte offesa e dei dati intercettivi richiamati, ragionamento questo non incrinato dalle contestazioni di parte ricorrente. Occorre ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Peraltro la Suprema Corte non può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di 'prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo dei giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica„ oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Rv. 241214). In sintesi rileva il Collegio che a fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell'imputato a titolo di usura in concorso, sulla scorta dei dati probatori emersi sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate relative alla asserita erronea valutazione dei dati probatori ed a pretesi travisamenti non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti (nel senso della piena liceità della condotta dell' imputato in relazione ai rapporti di natura amichevole) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art.606 cod. proc. pen. 5. Anche il quinto motivo è infondato. I giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione hanno efficacemente richiamato il contenuto dei colloqui intercorsi tra l'imputato e la p.o., in cui il primo sollecitava la corresponsione dei 3.000,00 euro altrimenti sarebbero intervenute non meglio precisati soggetti foggiani con i quali "non si poteva scherzare" ( pag . 6 della sent. di appello e pagg. 5 e 7 della sentenza di primo grado), a ciò si aggiungono eloquenti intercettazioni telefoniche dalle quali si evince senza ombra di dubbio che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della natura usuraria del prestito ed al fine di ottenere la consegna del denaro esercitava pesanti minacce , parlando con Fatmir, amico di [OSCURATO:PERSONA] intervenuto in suo aiuto, affermava :"non minacciare nessuno perché loro ti squartano forse non l' hai capito . Adesso vengono.., ti squartano e basta , e " lui" , riferito a [OSCURATO:PERSONA], "ci prende la denuncia" ( pag. 7 della sentenza di appello e pagg. 11 della sentenza di primo grado). La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione sono state dunque correttamente valutate avendo riguardo alle concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo ( Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Rv. 276537; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Rv. 271062) Per tutte le considerazi
Sentenza Cassazione n. 27884/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris