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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 21265/2026

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20/02/2026 del GIP TRIBUNALE di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i motivi diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione in executivis come declinati dalla giurisprudenza di legittimità - in particolare diquello in forza del quale "è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazionee, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzionel'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegnocriminoso" (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284970 - 01) - haineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondocomma, cod. pen., con rilievo decisivo, l'assenza, in disparte dell'omogeneità del benegiuridico e di altri elementi non pregnanti, di circostanze sintomatiche della ideazione eprogrammazione nelle linee generali,, sin dalla consumazione del primo reato, la rapina aidanni di Morales. commesso occasionalmente ai danni di una persona sconosciuta il giorno1 marzo 2024 ai, anche di quelli successivi, ovvero il tentato omicidio e la rapina ai danni diPetru Tataru, scaturiti a seguito di un dissidio per ragioni economiche legate allo spaccio distupefacenti .Di contro, aggiunge l'ordinanza impugnata, è più plausibile che i reati, pur omogenei,siano stati commessi in esecuzione di distinti atti volitivi e di diverse deliberazioni criminose,espressione di maggiore pericolosità sociale.Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa delcompendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, nonmanifestamente illogica, del giudice di merito.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20/02/2026 del GIP TRIBUNALE di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i motivi diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione in executivis come declinati dalla giurisprudenza di legittimità - in particolare diquello in forza del quale "è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazionee, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzionel'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegnocriminoso" (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284970 - 01) - haineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondocomma, cod. pen., con rilievo decisivo, l'assenza, in disparte dell'omogeneità del benegiuridico e di altri elementi non pregnanti, di circostanze sintomatiche della ideazione eprogrammazione nelle linee generali,, sin dalla consumazione del primo reato, la rapina aidanni di Morales. commesso occasionalmente ai danni di una persona sconosciuta il giorno1 marzo 2024 ai, anche di quelli successivi, ovvero il tentato omicidio e la rapina ai danni diPetru Tataru, scaturiti a seguito di un dissidio per ragioni economiche legate allo spaccio distupefacenti .Di contro, aggiunge l'ordinanza impugnata, è più plausibile che i reati, pur omogenei,siano stati commessi in esecuzione di distinti atti volitivi e di diverse deliberazioni criminose,espressione di maggiore pericolosità sociale.Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. 2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa delcompendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, nonmanifestamente illogica, del giudice di merito. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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