CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45747/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 3 febbraio 2021 il Tribunale di Como ha recepito la richiesta formulata dalle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., e ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575, 61 n. 1 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] al medesimo contestato, la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del dìfensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché sorretto da motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 50 - pacificamente applicabile ratione temporis, trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017 - che limita i casi di ricorso ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Con specifico riguardo alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto, occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione" (Cass. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842); il che non è nel caso di specie. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione a ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla medesima legge n. 103 del 2017, all'art. 1, comma 62. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i D EPC)