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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19887/2026

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di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore NicolaLettieri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza a impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parzialeriforma della decisione del Tribunale di Locri - che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA],quale amministratore e liquidatore della società ‘[OSCURATO:SOCIETA].’,dichiarata fallita con sentenza del 17 gennaio 2014, colpevole di bancarottafraudolenta patrimoniale per avere distratto somme di danaro per complessivi euro163.493,17, per mancanza di cassa e registrazioni ingiustificate, nonché per averdistratto un mezzo meccanico aziendale – ha rideterminato il trattamentosanzionatorio, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari e confermandonel resto la prima decisione.2.

Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocatoRaffaele Casale, è affidato a sette motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti perla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Nullità del decreto di citazione in appello per violazione dell’art. 429 cod.proc. pen. cod. proc. pen., per omesso avviso all’imputato della facoltà di accederealla giustizia riparativa.2.2.

Nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto difesa, peromessa notifica alla difesa delle conclusioni scritte del Procuratore generale dellaCorte di appello.2.3.

Vizi della motivazione in merito alla affermata responsabilità per ladistrazione delle somme dalla cassa aziendale, in ordine alla quale non sono stateindicate le singole fuoriuscite di cassa e i presunti beneficiari.

Illogica èl’affermazione che si tratti di somme non rinvenute nella cassa in relazione a creditiindicati come “corrispettivi non pagati”, che, appunto, non erano stati mai incassati.Più in generale, la sentenza contiene un salto logico in merito alla prova dellapresenza, nelle casse della società, delle somme che si assumono distratte.2.4.

Mancata assunzione di prova decisiva costituita dalla escussione delresponsabile della ditta Eurobydromec, presso la quale la difesa ha indicato esserestato ricoverato il mezzo meccanico (caricatore rottami), oramai vetusto. [OSCURATO:PERSONA] appello ha rigettato le richieste di rinnovazione istruttoria con generica eomnicomprensiva motivazione, laddove l’esame del suddetto teste avrebbe datoconto della insussistenza della contestata distrazione, riferendo che il mezzo sitrovava ricoverato da anni nel piazzale della ditta.

Ancora, si deduce l’assenza didanno derivante dalla distrazione del veicolo, in ragione dell’inconsistente valoreeconomico.2.5.

Violazione della normativa sulla prescrizione, che avrebbe dovuto essererilevata dalla Corte di appello in ragione della formulazione della data del commessoreato (in epoca compresa tra l’anno 2011 e la data del fallimento), come maturatanel giugno 2023, e dunque, prima della sentenza impugnata (emessa il 5.6.2025),dovendo riportarsi le singole condotte distrattive a epoca certamente antecedentealla sentenza di fallimento.2.6.

Mancanza di motivazione in merito alle pene accessorie, per mancataesplicitazione del calcolo effettuato per indicare la durata (due anni) di quellefallimentari; quanto alla pena accessoria di cui all’art. 29 cod. pen., la stessa nonandava applicata affatto.2.7.

Vizi della motivazione con riguardo al diniego della non menzione dellacondanna, perché la Corte di appello ha ignorato elementi favorevoli segnalati dalladifesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.

Non ha pregio il primo motivo, dal momento che, come si è chiarito nellagiurisprudenza, condivisa, di questa Corte, in tema di giudizio di appello, il decretodi citazione che non contenga l'avviso all'imputato della facoltà di accedere aiprogrammi di giustizia riparativa non è affetto da nullità, venendo in rilievol'inadempimento di un onere informativo o divulgativo che non ha alcuna incidenzasulla validità della "vocatio in ius" (Sez. 1 n. 20308 del 20/03/2025 Rv. 288025),2.1.

Il principio, affermato sulla base di ampia argomentazione in merito alleragioni di ordine letterale e sistematico che fondano la decisione, si pone incontinuità con quanto statuito da Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023, I., Rv. 285639,che ha escluso la nullità della sentenza di patteggiamento per l’omesso l’avviso alleparti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall’art.419, comma 3-bis, cod. proc. pen.3.

Non coglie nel segno il secondo motivo: nel procedimento cartolare novellatodalla cd.

“riforma Cartabia”, la cui disciplina è vigente dall’1 luglio 2024, lacomunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero allealtre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare“pandemico”, non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-biscod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendostabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentatequindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi,memorie e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie di replica, sicché lerichieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, chepossono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relativeal deposito devono considerarsi di mera “cortesia”, non sussistendo più alcunobbligo al riguardo (Sez. 2 n. 15245 del 06/03/2025, Rv. 287897).4.Non è fondato il terzo motivo.

La ricorrente non si confronta con la sentenzaimpugnata che, richiamando quella di primo grado, ha osservato, in merito ai creditinon incassati, che l’imputata aveva fatto ricorso a una strategica appostazione inbilancio alla voce ‘crediti da incassare’ di somme, invece, già incassate e distratte(cfr. pg. 5 della sentenza impugnata, che richiama la ricostruzione del primo giudiceche, a pag. 11, osserva che si tratta di registrazioni contabili prive di giustificazione,“costituendo un mero strumento predisposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per farfuoriuscire dalla “cassa contanti” e, quindi, dal patrimonio societario - nel quale,fino ad allora, risultavano materialmente esistenti - somme consistenti, facendoleapparire, ex post, come crediti materialmente non incassati”.)4.1.

Nella stessa sentenza di primo grado, si osserva come, per tutte le vociche compongono l’importo complessivo di euro 97.620,08, oggetto di distrazione, èstata raggiunta la prova della loro esistenza nel patrimonio aziendale, o perannotazione in saldo cassa, oppure osservandosi che, incontestata la loro esistenzainiziale nel patrimonio sociale (atteso che la difesa, invece, ha motivato il prelievoin ragione della crisi di liquidità del settore), le dette risorse erano stateprecedentemente registrate all’attivo della [OSCURATO:SOCIETA]. ( pg. 11),traendo la prova della distrazione dalla irragionevolezza delle causali inserite nellacontabilità, come esplicitato dal curatore fallimentare.4.2.

Risulta, dunque, smentita, con congrua e logica argomentazione, ladeduzione difensiva della mancata dimostrazione della preventiva esistenza delbene distratto nel patrimonio della fallita.5.

E’ manifestamente infondato il quarto motivo, con il quale è dedotta la illogicitàdella motivazione in merito alla distrazione del mezzo meccanico della società, che ladifesa ha rappresentato essere stato depositato presso la ditta Martinelli per unariparazione, solo dopo il sopralluogo del curatore fallimentare che, infatti, non l’avevarinvenuto.

A tal fine, la difesa aveva chiesto, con l’atto di appello, la rinnovazioneistruttoria con escussione del responsabile della predetta ditta, richiestagenericamente rigettata dalla Corte di appello.5.1.

La decisione impugnata sul punto è, invece, perfettamente allineataall’orientamento giurisprudenziale, che afferma che la rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata allaverifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguenteconstatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza unarinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice dimerito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (ex plurimis,Sez. 6, n. 7047 del 15/03/1996, Rv. 205673; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 , Rv.246859; Sez. 4 , n. 1184 del 03/10/2018, Rv. 275114; Sez. 6 - , n. 48093 del10/10/2018 , Rv. 274230).

Si afferma, infatti, che il giudice, pur investito -con i motividi impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a dettarinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione dicompletezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'usoche va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata dinon poter decidere allo stato degli atti.

Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, inquanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dallastessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia lasussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità(Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Rv. 217209).

Conseguentemente, in tema di ricorsoper cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appellodell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparatomotivazionale, posto alla base della decisione impugnata, di lacune o manifesteillogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o concernenti punti didecisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosseprovveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5n., 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; Sez. 6 n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015,Rv. 261798; Sez. 6 n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236).5.2.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha, appunto, affermato la superfluitàdella prova richiesta, giudicandola irrilevante rispetto alle risultanze già acquisite, che,infatti, ha ritenuto idonee a legittimare la decisione ricordando gli obblighi di custodiae conservazione dei beni gravanti sull’amministratore fino alla consegna al curatore,mediante la redazione dell’inventario, e richiamando le dichiarazioni del curatore inmerito alla circostanza che la condotta distrattiva va collocata a monte del subentrodella curatela.6.

Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Invero, in considerazione delladata in cui è intervenuto il fallimento, la consumazione della bancarotta deveintendersi riferita alla data del 10/12/2013, costituendo la dichiarazione di fallimentoil momento consumativo del reato (Sez. 5, n. 26548 del 19/03/2014, Rv. 260577),ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente(Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Rv. 273800), principio valido sia nel caso in cui lasentenza di fallimento venga qualificata come elemento costitutivo improprio dellafattispecie penale, sia qualora la si ritenga condizione obiettiva di punibilità(Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Rv. 271114).7.

Non è fondato il sesto motivo, con il quale si denuncia l’immotivatadeterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari, giacché, invece, essaè stata ridotta rispetto al primo grado e calibrata in conformità alla durata della penaprincipale con sintetica motivazione che, però, è sufficiente a giustificare la decisione,considerato il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e specificamente evocandola portata del fatto (Sez. 5 n. 12052 del 19/01/2021, Rv. 280898 – 02).8.

Anche il motivo con cui si censura la motivazione con la quale è stata negatala non menzione della condanna è infondato, dal momento che la Corte di appelloha fatto leva sulla gravità della condotta distrattiva e sul conseguente danno dinotevole entità derivato per i creditori.

La valutazione è corretta, in quantoconformata ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.(Sez. 3 n. 13110 del 22/01/2020 Rv. 279094).9.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore NicolaLettieri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza a impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parzialeriforma della decisione del Tribunale di Locri - che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA],quale amministratore e liquidatore della società ‘[OSCURATO:SOCIETA].’,dichiarata fallita con sentenza del 17 gennaio 2014, colpevole di bancarottafraudolenta patrimoniale per avere distratto somme di danaro per complessivi euro163.493,17, per mancanza di cassa e registrazioni ingiustificate, nonché per averdistratto un mezzo meccanico aziendale – ha rideterminato il trattamentosanzionatorio, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari e confermandonel resto la prima decisione.2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocatoRaffaele Casale, è affidato a sette motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti perla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Nullità del decreto di citazione in appello per violazione dell’art. 429 cod.proc. pen. cod. proc. pen., per omesso avviso all’imputato della facoltà di accederealla giustizia riparativa.2.2. Nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto difesa, peromessa notifica alla difesa delle conclusioni scritte del Procuratore generale dellaCorte di appello.2.3. Vizi della motivazione in merito alla affermata responsabilità per ladistrazione delle somme dalla cassa aziendale, in ordine alla quale non sono stateindicate le singole fuoriuscite di cassa e i presunti beneficiari. Illogica èl’affermazione che si tratti di somme non rinvenute nella cassa in relazione a creditiindicati come “corrispettivi non pagati”, che, appunto, non erano stati mai incassati.Più in generale, la sentenza contiene un salto logico in merito alla prova dellapresenza, nelle casse della società, delle somme che si assumono distratte.2.4. Mancata assunzione di prova decisiva costituita dalla escussione delresponsabile della ditta Eurobydromec, presso la quale la difesa ha indicato esserestato ricoverato il mezzo meccanico (caricatore rottami), oramai vetusto. [OSCURATO:PERSONA] appello ha rigettato le richieste di rinnovazione istruttoria con generica eomnicomprensiva motivazione, laddove l’esame del suddetto teste avrebbe datoconto della insussistenza della contestata distrazione, riferendo che il mezzo sitrovava ricoverato da anni nel piazzale della ditta. Ancora, si deduce l’assenza didanno derivante dalla distrazione del veicolo, in ragione dell’inconsistente valoreeconomico.2.5. Violazione della normativa sulla prescrizione, che avrebbe dovuto essererilevata dalla Corte di appello in ragione della formulazione della data del commessoreato (in epoca compresa tra l’anno 2011 e la data del fallimento), come maturatanel giugno 2023, e dunque, prima della sentenza impugnata (emessa il 5.6.2025),dovendo riportarsi le singole condotte distrattive a epoca certamente antecedentealla sentenza di fallimento.2.6. Mancanza di motivazione in merito alle pene accessorie, per mancataesplicitazione del calcolo effettuato per indicare la durata (due anni) di quellefallimentari; quanto alla pena accessoria di cui all’art. 29 cod. pen., la stessa nonandava applicata affatto.2.7. Vizi della motivazione con riguardo al diniego della non menzione dellacondanna, perché la Corte di appello ha ignorato elementi favorevoli segnalati dalladifesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2. Non ha pregio il primo motivo, dal momento che, come si è chiarito nellagiurisprudenza, condivisa, di questa Corte, in tema di giudizio di appello, il decretodi citazione che non contenga l'avviso all'imputato della facoltà di accedere aiprogrammi di giustizia riparativa non è affetto da nullità, venendo in rilievol'inadempimento di un onere informativo o divulgativo che non ha alcuna incidenzasulla validità della "vocatio in ius" (Sez. 1 n. 20308 del 20/03/2025 Rv. 288025),2.1. Il principio, affermato sulla base di ampia argomentazione in merito alleragioni di ordine letterale e sistematico che fondano la decisione, si pone incontinuità con quanto statuito da Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023, I., Rv. 285639,che ha escluso la nullità della sentenza di patteggiamento per l’omesso l’avviso alleparti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall’art.419, comma 3-bis, cod. proc. pen.3. Non coglie nel segno il secondo motivo: nel procedimento cartolare novellatodalla cd. “riforma Cartabia”, la cui disciplina è vigente dall’1 luglio 2024, lacomunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero allealtre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare“pandemico”, non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-biscod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendostabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentatequindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi,memorie e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie di replica, sicché lerichieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, chepossono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relativeal deposito devono considerarsi di mera “cortesia”, non sussistendo più alcunobbligo al riguardo (Sez. 2 n. 15245 del 06/03/2025, Rv. 287897).4.Non è fondato il terzo motivo. La ricorrente non si confronta con la sentenzaimpugnata che, richiamando quella di primo grado, ha osservato, in merito ai creditinon incassati, che l’imputata aveva fatto ricorso a una strategica appostazione inbilancio alla voce ‘crediti da incassare’ di somme, invece, già incassate e distratte(cfr. pg. 5 della sentenza impugnata, che richiama la ricostruzione del primo giudiceche, a pag. 11, osserva che si tratta di registrazioni contabili prive di giustificazione,“costituendo un mero strumento predisposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per farfuoriuscire dalla “cassa contanti” e, quindi, dal patrimonio societario - nel quale,fino ad allora, risultavano materialmente esistenti - somme consistenti, facendoleapparire, ex post, come crediti materialmente non incassati”.)4.1. Nella stessa sentenza di primo grado, si osserva come, per tutte le vociche compongono l’importo complessivo di euro 97.620,08, oggetto di distrazione, èstata raggiunta la prova della loro esistenza nel patrimonio aziendale, o perannotazione in saldo cassa, oppure osservandosi che, incontestata la loro esistenzainiziale nel patrimonio sociale (atteso che la difesa, invece, ha motivato il prelievoin ragione della crisi di liquidità del settore), le dette risorse erano stateprecedentemente registrate all’attivo della [OSCURATO:SOCIETA]. ( pg. 11),traendo la prova della distrazione dalla irragionevolezza delle causali inserite nellacontabilità, come esplicitato dal curatore fallimentare.4.2. Risulta, dunque, smentita, con congrua e logica argomentazione, ladeduzione difensiva della mancata dimostrazione della preventiva esistenza delbene distratto nel patrimonio della fallita.5. E’ manifestamente infondato il quarto motivo, con il quale è dedotta la illogicitàdella motivazione in merito alla distrazione del mezzo meccanico della società, che ladifesa ha rappresentato essere stato depositato presso la ditta Martinelli per unariparazione, solo dopo il sopralluogo del curatore fallimentare che, infatti, non l’avevarinvenuto. A tal fine, la difesa aveva chiesto, con l’atto di appello, la rinnovazioneistruttoria con escussione del responsabile della predetta ditta, richiestagenericamente rigettata dalla Corte di appello.5.1. La decisione impugnata sul punto è, invece, perfettamente allineataall’orientamento giurisprudenziale, che afferma che la rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata allaverifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguenteconstatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza unarinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice dimerito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (ex plurimis,Sez. 6, n. 7047 del 15/03/1996, Rv. 205673; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 , Rv.246859; Sez. 4 , n. 1184 del 03/10/2018, Rv. 275114; Sez. 6 - , n. 48093 del10/10/2018 , Rv. 274230). Si afferma, infatti, che il giudice, pur investito -con i motividi impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a dettarinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione dicompletezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'usoche va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata dinon poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, inquanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dallastessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia lasussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità(Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Rv. 217209). Conseguentemente, in tema di ricorsoper cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appellodell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparatomotivazionale, posto alla base della decisione impugnata, di lacune o manifesteillogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o concernenti punti didecisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosseprovveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5n., 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; Sez. 6 n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015,Rv. 261798; Sez. 6 n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236).5.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha, appunto, affermato la superfluitàdella prova richiesta, giudicandola irrilevante rispetto alle risultanze già acquisite, che,infatti, ha ritenuto idonee a legittimare la decisione ricordando gli obblighi di custodiae conservazione dei beni gravanti sull’amministratore fino alla consegna al curatore,mediante la redazione dell’inventario, e richiamando le dichiarazioni del curatore inmerito alla circostanza che la condotta distrattiva va collocata a monte del subentrodella curatela.6. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Invero, in considerazione delladata in cui è intervenuto il fallimento, la consumazione della bancarotta deveintendersi riferita alla data del 10/12/2013, costituendo la dichiarazione di fallimentoil momento consumativo del reato (Sez. 5, n. 26548 del 19/03/2014, Rv. 260577),ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente(Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Rv. 273800), principio valido sia nel caso in cui lasentenza di fallimento venga qualificata come elemento costitutivo improprio dellafattispecie penale, sia qualora la si ritenga condizione obiettiva di punibilità(Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Rv. 271114).7. Non è fondato il sesto motivo, con il quale si denuncia l’immotivatadeterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari, giacché, invece, essaè stata ridotta rispetto al primo grado e calibrata in conformità alla durata della penaprincipale con sintetica motivazione che, però, è sufficiente a giustificare la decisione,considerato il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e specificamente evocandola portata del fatto (Sez. 5 n. 12052 del 19/01/2021, Rv. 280898 – 02).8. Anche il motivo con cui si censura la motivazione con la quale è stata negatala non menzione della condanna è infondato, dal momento che la Corte di appelloha fatto leva sulla gravità della condotta distrattiva e sul conseguente danno dinotevole entità derivato per i creditori. La valutazione è corretta, in quantoconformata ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.(Sez. 3 n. 13110 del 22/01/2020 Rv. 279094).9. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
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