CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26206/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, 2.091-1- domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Francesco d'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 43; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 492/1/14, depositata il 18 marzo 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1,. Udito il PM, in persona del sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n. 51/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Rovigo, che ne aveva respinto il ricorso contro le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, alle Compagnie assicuratrici prestanti garanzia fideiussoria alla società contribuente per rimborsi IVA 2007/2008 e contro la cartella esattoriale per IVA, atti questi tutti connessi/derivanti dall'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA relativo al 2006, oggetto di separato processo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in contrasto con quanto affermato dai primi giudici, osservava in particolare che: -sussisteva la legittimazione ad impugnare detti provvedimenti agenziali inerenti le garanzie assicurative; -che ugualmente doveva affermarsi la giurisdizione del giudice tributario in ordine all'impugnazione di tali provvedimenti; -che l'escussione delle polizze de quibus doveva considerarsi illegittima in quanto l'avviso di accertamento prodromico si riferiva ad un anno d'imposta (2006) diverso da quelli per i quali le garanzie erano state concesse (2007/2008). Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la società contribuente, con il quale, tra l'altro, da atto che il contenzioso relativo alla cartella di pagamento impugnata è venuto meno a causa dello sgravio della stessa avvenuto già lite pendente dopo la sentenza di appello -ad essa favorevole- emessa nel separato procedimento relativo all'atto impositivo per II.DD. ed IVA 2006 e che dunque come oggetto della contesa residuano esclusivamente le impugnazioni contro detti provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, per l' escussione delle garanzie fidiussorie. Successivamente la controricorrente con la memoria depositata nelle more del giudizio ha altresì dato atto che detta sentenza è passata in giudicato poiché il ricorso per cassazione agenziale contro la stessa è stato rigettato (ordinanza n. 22885/2020). La causa è stata rimessa alla Pubblica Udienza con ordinanza n. 8650 del 16 marzo 2022. Considerato che: In via preliminare deve affermarsi l'irritualità, l'intempestività e la conseguente inammissibilità della memoria presentata all'odierna pubblica udienza dall'avvocatura erariale. Ciò posto, con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione dell'art. 2, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha affermato la giurisdizione speciale tributaria in ordine alla controversia, indicandosi in alternativa quella del giudice ordinario. Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1372, cod. civ., 81, 100, 101, cod. proc. civ., poiché la CTR ha altresì affermato la sussistenza della legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] spa all'impugnazione dell'escussione delle polizze fideiussorie rilasciate dagli Enti assicurativi a garanzia dei rimborsi IVA per gli anni 2007/2008 chiesti ed ottenuti dalla società contribuente. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente si cuole della violazione/falsa applicazione dell'art. 38 bis, dPR 633/1972, poiché la CTR ha ritenuto illegittima l'escussione di dette polizze riferendosi le medesime ad annualità d'imposta diverse da quella (2006) per la quale era insorto contenzioso avente ad oggetto una pretesa creditoria erariale pur oL aventeroggetto la medesima imposta. In ordine al primo motivo -la cui pregiudizialità è evidente- la causa deve essere rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ. Nel caso in questione la società contribuente ha impugnato le comunicazioni dell'avvenuta escussione delle polizze de quibus presso gli Enti assicuratori garanti, ex art. 38 bis, dPR 633/1972, per il rimborso dell'IVA relativa alle annualità 2007/2008. Questa Corte ha -costantemente- chiarito che tale fideiussione costituisce un "contratto autonomo di garanzia" e che le relative controversie tra agenzia fiscale e società assicuratrici garanti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (ex pluribus, cfr. Sez. U n. 10188 del 15/10/1998; Sez. 5, n. 19609 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sez. 5, n. 5508 del 28/02/2020, Sez. 5, n. 1285 del 22/01/2020). Tuttavia non risultano pronunce delle SU che riguardino la, tutt'affatto diversa, fattispecie concreta oggetto del presente giudizio ossia appunto una lite tra contribuente garantito ed agenzia fiscale concernente l'impugnazione di dette comunicazioni, a latere, dell'escussione delle garanzie prestate dagli Istituti di assicurazione. Non può dunque farsi applicazione della previsione derogatoria alla competenza delle SU di cui alla seconda parte della disposizone codicistica citata, rimanendo pienamente ed esclusivamente applicabile la regola della prima parte della disposizione stessa. PQM La Corte rimette la causa alle Sezioni Unite. Cosi deciso in Roma