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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 32795/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Lik • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 9 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto la revoca, con decorrenza dal 8 ottobre 2021, della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso con ordinanza in data 8 luglio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Perugia.

In data 8 ottobre 2021 Domizi era stato colto mentre era a pranzo in un ristorante assieme a soggetto con il quale aveva trascorso, in passato, un periodo di detenzione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione assunta, non avendo il Tribunale considerato i rilievi offerti dalla difesa in relazione alle circostanze segnalate come violazioni delle prescrizioni.

Con il secondo motivo viene proposta censura motivazionale in ordine alla mancata sostituzione della misura in atto con quella della semilibertà.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

1. Il Tribunale ha fondato la decisione di revoca della misura alternativa sul rilievo della violazione delle prescrizioni compiuta in data 8 ottobre 2021, violazione che, letta unitamente al monito che il Tribunale aveva rivolto al condannato con il provvedimento di applicazione del beneficio, ha fatto ritenere al Tribunale che la misura applicata non fosse più adeguata a conseguire l'obiettivo rieducativo.

La principale doglianza della difesa, che riguarda l'omessa considerazione dei rilievi concernenti gli episodi antecedenti 1'8 ottobre 2021, è infondata, in quanto la decisione non è stata fondata su di essi.

Il Tribunale ha dato atto che nei confronti del Domizi, nel periodo di applicazione provvisoria della misura alternativa, erano state segnalate diverse violazioni rescrizioni, episodi che erano stati conosciuti dal Tribunale di sorveglianza e ritenuti, in sede di giudizio sull'ammissione definitiva alla misura, non tali da determinare l'inidoneità della misura rispetto all'obiettivo rieducativo.

La decisione di revoca non è stata determinata da una diversa valutazione degli episodi pregressi, e dunque la carenza motivazionale denunciata non riguarda un accertamento posto a fondamento della decisione. • Il primo motivo, alla pagina 9, ha dato atto del percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato ed ha censurato la qualificazione dell'episodio dell'8 ottobre 2021 come "reiterata" violazione delle prescrizioni, laddove, invece, si era trattato dell'unica violazione, tanto che la revoca della misura era stata fatta decorrere solo da quella data, e non da data anteriore.

Peraltro, anche da questo punto di vista la censura motivazionale è infondata, in quanto il giudizio del Tribunale ha tenuto conto dei rilievi che il provvedimento ammissivo della misura aveva compiuto - laddove aveva ritenuto che anche una sola violazione delle prescrizioni avrebbe potuto determinare la revoca della misura - ed ha ritenuto che la violazione posta in essere 1'8 ottobre 2021 fosse significativa dell'assenza di una effettiva volontà di adesione al programma di recupero:

2. La difesa ha censurato la motivazione anche in relazione alla omessa risposta in relazione alla richiesta, subordinata, di sostituzione della misura con la semilibertà.

Il motivo è infondato.

Infatti, la sostituzione della misura in atto con la più afflittiva misura della semilibertà è implicitamente ritenuta incompatibile con le ragioni poste a fondamento della decisione, laddove la revoca è stata giustificata in relazione al richiamo che il provvedimento ammissivo aveva rivolto al Domizi, diffidandolo da condotte non consentite a pena della revoca della misura.

Il Tribunale, dunque, ha formulato, e motivato, un giudizio di non adeguatezza, rispetto all'obiettivo rieducativo, delle misure alternative alla detenzione, così rispondendo anche alla richiesta subordinata della difesa.

3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Q _ I Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese , q r- = < A. GL t rocessuali.

Z c.....

D Così deciso, il 27 aprile 2022. .

J Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Lik • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 9 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto la revoca, con decorrenza dal 8 ottobre 2021, della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso con ordinanza in data 8 luglio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Perugia. In data 8 ottobre 2021 Domizi era stato colto mentre era a pranzo in un ristorante assieme a soggetto con il quale aveva trascorso, in passato, un periodo di detenzione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione assunta, non avendo il Tribunale considerato i rilievi offerti dalla difesa in relazione alle circostanze segnalate come violazioni delle prescrizioni. Con il secondo motivo viene proposta censura motivazionale in ordine alla mancata sostituzione della misura in atto con quella della semilibertà. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. 1. Il Tribunale ha fondato la decisione di revoca della misura alternativa sul rilievo della violazione delle prescrizioni compiuta in data 8 ottobre 2021, violazione che, letta unitamente al monito che il Tribunale aveva rivolto al condannato con il provvedimento di applicazione del beneficio, ha fatto ritenere al Tribunale che la misura applicata non fosse più adeguata a conseguire l'obiettivo rieducativo. La principale doglianza della difesa, che riguarda l'omessa considerazione dei rilievi concernenti gli episodi antecedenti 1'8 ottobre 2021, è infondata, in quanto la decisione non è stata fondata su di essi. Il Tribunale ha dato atto che nei confronti del Domizi, nel periodo di applicazione provvisoria della misura alternativa, erano state segnalate diverse violazioni rescrizioni, episodi che erano stati conosciuti dal Tribunale di sorveglianza e ritenuti, in sede di giudizio sull'ammissione definitiva alla misura, non tali da determinare l'inidoneità della misura rispetto all'obiettivo rieducativo. La decisione di revoca non è stata determinata da una diversa valutazione degli episodi pregressi, e dunque la carenza motivazionale denunciata non riguarda un accertamento posto a fondamento della decisione. • Il primo motivo, alla pagina 9, ha dato atto del percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato ed ha censurato la qualificazione dell'episodio dell'8 ottobre 2021 come "reiterata" violazione delle prescrizioni, laddove, invece, si era trattato dell'unica violazione, tanto che la revoca della misura era stata fatta decorrere solo da quella data, e non da data anteriore. Peraltro, anche da questo punto di vista la censura motivazionale è infondata, in quanto il giudizio del Tribunale ha tenuto conto dei rilievi che il provvedimento ammissivo della misura aveva compiuto - laddove aveva ritenuto che anche una sola violazione delle prescrizioni avrebbe potuto determinare la revoca della misura - ed ha ritenuto che la violazione posta in essere 1'8 ottobre 2021 fosse significativa dell'assenza di una effettiva volontà di adesione al programma di recupero: 2. La difesa ha censurato la motivazione anche in relazione alla omessa risposta in relazione alla richiesta, subordinata, di sostituzione della misura con la semilibertà. Il motivo è infondato. Infatti, la sostituzione della misura in atto con la più afflittiva misura della semilibertà è implicitamente ritenuta incompatibile con le ragioni poste a fondamento della decisione, laddove la revoca è stata giustificata in relazione al richiamo che il provvedimento ammissivo aveva rivolto al Domizi, diffidandolo da condotte non consentite a pena della revoca della misura. Il Tribunale, dunque, ha formulato, e motivato, un giudizio di non adeguatezza, rispetto all'obiettivo rieducativo, delle misure alternative alla detenzione, così rispondendo anche alla richiesta subordinata della difesa. 3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Q _ I Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese , q r- = < A. GL t rocessuali. Z c..... D Così deciso, il 27 aprile 2022. . J Il Consigliere estensore Il Presidente
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