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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38248/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di cui agli artt. 485 e 491 cod.pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole dell'omessa concessione dell'ulteriore beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod.pen., è manifestamente infondato, poiché tale beneficio non risulta richiesto in udienza in appello (si veda il relativo verbale) e nell'atto di impugnazione non se ne fa specifica menzione, supportata da argomentazioni, giacché l'appellante si è limitata a richiedere genericamente "ogni altro beneficio"; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta falsità del testamento olografo è generico e, comunque, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 18-19 della sentenza impugnata); Considerato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge in tema di concorso morale dell'imputata per il reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 18 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di cui agli artt. 485 e 491 cod.pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole dell'omessa concessione dell'ulteriore beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod.pen., è manifestamente infondato, poiché tale beneficio non risulta richiesto in udienza in appello (si veda il relativo verbale) e nell'atto di impugnazione non se ne fa specifica menzione, supportata da argomentazioni, giacché l'appellante si è limitata a richiedere genericamente "ogni altro beneficio"; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta falsità del testamento olografo è generico e, comunque, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 18-19 della sentenza impugnata); Considerato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge in tema di concorso morale dell'imputata per il reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 18 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 38248/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris