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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 07951/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'istanza di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione pena inflittagli con provvedimento di cumulo per il reato di cui all'art.385 cod. pen. 2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, chiedendone l'annullamento per violazione di legge.

Il Tribunale, secondo il ricorrente, ha illegittimamente esteso la preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7, Ord. pen. in caso di applicazione della recidiva anche alla misura dell'affidamento in prova, ignorando che in passato era stato beneficiario soltanto della diversa misura della detenzione domiciliare.

3. L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati.

Il Tribunale non si è discostato dal principio, ricordato dal ricorrente, secondo cui la disposizione di cui all'art. 58-quater, comma 7-bis Ord. pen., introdotto dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005, che vieta la plurima concessione delle misure alternative nei confronti del condannato cui sia stata ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve essere interpretata nel senso che il divieto non opera nell'ipotesi in cui l'istanza si riferisca ad una misura alternativa diversa da quella in precedenza applicata (Sez. 1, n. 5853 del 22/12/2006, dep. 2007, Falcin, Rv. 235741).

Al contrario, dopo averlo ricordato in premessa in relazione alla misura della detenzione domiciliare, in passato già concessa al condannato, ne ha escluso l'applicazione all'affidamento in prova.

Quest'ultimo beneficio non è stato concesso per ragioni di merito ed in particolare per la sua inadeguatezza a fronteggiare l'elevato rischio di recidivanza desunto dai numerosi precedenti penali e dalle recentissime pendenze.

Orbene tali valutazioni non sono atte attinte da alcuna censura.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. ')\4)\ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ncesc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'istanza di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione pena inflittagli con provvedimento di cumulo per il reato di cui all'art.385 cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Il Tribunale, secondo il ricorrente, ha illegittimamente esteso la preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7, Ord. pen. in caso di applicazione della recidiva anche alla misura dell'affidamento in prova, ignorando che in passato era stato beneficiario soltanto della diversa misura della detenzione domiciliare. 3. L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati. Il Tribunale non si è discostato dal principio, ricordato dal ricorrente, secondo cui la disposizione di cui all'art. 58-quater, comma 7-bis Ord. pen., introdotto dall'art. 7 della legge n. 251 del 2005, che vieta la plurima concessione delle misure alternative nei confronti del condannato cui sia stata ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve essere interpretata nel senso che il divieto non opera nell'ipotesi in cui l'istanza si riferisca ad una misura alternativa diversa da quella in precedenza applicata (Sez. 1, n. 5853 del 22/12/2006, dep. 2007, Falcin, Rv. 235741). Al contrario, dopo averlo ricordato in premessa in relazione alla misura della detenzione domiciliare, in passato già concessa al condannato, ne ha escluso l'applicazione all'affidamento in prova. Quest'ultimo beneficio non è stato concesso per ragioni di merito ed in particolare per la sua inadeguatezza a fronteggiare l'elevato rischio di recidivanza desunto dai numerosi precedenti penali e dalle recentissime pendenze. Orbene tali valutazioni non sono atte attinte da alcuna censura. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. ')\4)\ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ncesc
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