CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 10174/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che la censura è relativa all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, ed il motivo non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, nonché con il dettato normativo (v. in particolare pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dic P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]'qt.:TA,1i• 2