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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31103/2025

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l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 1791del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (08797100966) in persona della legale rappresen- tante [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Milano, via Bergamo 12\a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DMRMML 62C17 F205B) – Cassazionista – che la rappresenta e difende giusta procuraspeciale allegata al ricorso.

Ricorrente contro Comune di Milano(CF - PI 01199250158), in persona del Sindaco pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da pro- cura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- rano (c.f.

MNDNNL 65H15 E919Y) , dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

PGNSFN 75P59 F537G) dell’Avvocatura del Comune di Milano e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

LPRGPP 65B14 H501X) del Foro di Roma, con elezione presso quest’ultimo di domicilio, fisico in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, e digitale alla PEC g.lepore@ studiolepore .it .

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 1675 depo- sitata il 7 giugno 2024.

Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 32,8 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 1791del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (08797100966) in persona della legale rappresen- tante [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Milano, via Bergamo 12\a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DMRMML 62C17 F205B) – Cassazionista – che la rappresenta e difende giusta procuraspeciale allegata al ricorso. Ricorrente contro Comune di Milano(CF - PI 01199250158), in persona del Sindaco pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da pro- cura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- rano (c.f. MNDNNL 65H15 E919Y) , dal l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. PGNSFN 75P59 F537G) dell’Avvocatura del Comune di Milano e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. LPRGPP 65B14 H501X) del Foro di Roma, con elezione presso quest’ultimo di domicilio, fisico in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, e digitale alla PEC g.lepore@ studiolepore .it . Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 1675 depo- sitata il 7 giugno 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 32,8 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iv
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