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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13980/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltagirone – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiestapresentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo dellacontinuazione dei reati giudicati mediante sei sentenze (sentenza della Corte di appello diCatania del 26/11/2015, di conferma della sentenza del Tribunale di Catania del 07/10/2013,passata in giudicato il 12/12/2015, di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione edeuro ottanta di multa, per il reato di tentato furto; sentenza del 09/10/2015 della Corte diappello di Catania, passata in giudicato il 27/04/2016, di condanna alla pena di mesi quattrodi reclusione, per i reati di cui agli artt. 337 e 349 cod. pen., 116 comma 13 d.lgs. 30 aprile1992 n. 285; sentenza del 10/07/2015 della Corte di appello di Catania, di conferma dellasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania del 21/01/2015,divenuta irrevocabile il 30/09/2016, di condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euroottocento di multa, per i reati di cui agli artt. 116 comma 13 e 187 comma 8 d.lgs. 30 aprile1992 n. 285, nonché 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; sentenza del 18/09/2015 della Corte diappello di Catania, passata in giudicato il 23/10/2017, di condanna alla pena di mesi dieci direclusione ed euro trecento di multa, per il reato di furto aggravato; sentenza del 16/05/2019della Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale diCaltagirone del 26/02/2014, passata in giudicato il 20/09/2019, di condanna alla pena dimesi otto di reclusione per il reato di lesioni; sentenza del 18/10/2018 del Tribunale diCaltagirone, confermata dalla Corte di appello di Catania e passata in giudicato il21/03/2024, di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa,per il reato di furto aggravato).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perviolazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., oltre che permancanza e manifesta illogicità della motivazione.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadelle doglianze addotte.

Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – adopera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, dellaloro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici econ motivazione coerente e dettagliata, la cui “ridiscussione” è pertanto radicalmentepreclusa in sede di legittimità (il giudice dell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsidi condotte che – lungi dall’esser frutto di una preventiva ideazione di carattere unitario –sono commesse in tempi diversi, sono tra loro non omogenee e si collocano in contestidifferenti, oltre ad esser state realizzate con correi diversi).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltagirone – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiestapresentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo dellacontinuazione dei reati giudicati mediante sei sentenze (sentenza della Corte di appello diCatania del 26/11/2015, di conferma della sentenza del Tribunale di Catania del 07/10/2013,passata in giudicato il 12/12/2015, di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione edeuro ottanta di multa, per il reato di tentato furto; sentenza del 09/10/2015 della Corte diappello di Catania, passata in giudicato il 27/04/2016, di condanna alla pena di mesi quattrodi reclusione, per i reati di cui agli artt. 337 e 349 cod. pen., 116 comma 13 d.lgs. 30 aprile1992 n. 285; sentenza del 10/07/2015 della Corte di appello di Catania, di conferma dellasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania del 21/01/2015,divenuta irrevocabile il 30/09/2016, di condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euroottocento di multa, per i reati di cui agli artt. 116 comma 13 e 187 comma 8 d.lgs. 30 aprile1992 n. 285, nonché 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; sentenza del 18/09/2015 della Corte diappello di Catania, passata in giudicato il 23/10/2017, di condanna alla pena di mesi dieci direclusione ed euro trecento di multa, per il reato di furto aggravato; sentenza del 16/05/2019della Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale diCaltagirone del 26/02/2014, passata in giudicato il 20/09/2019, di condanna alla pena dimesi otto di reclusione per il reato di lesioni; sentenza del 18/10/2018 del Tribunale diCaltagirone, confermata dalla Corte di appello di Catania e passata in giudicato il21/03/2024, di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa,per il reato di furto aggravato).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perviolazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., oltre che permancanza e manifesta illogicità della motivazione.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadelle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – adopera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, dellaloro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici econ motivazione coerente e dettagliata, la cui “ridiscussione” è pertanto radicalmentepreclusa in sede di legittimità (il giudice dell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsidi condotte che – lungi dall’esser frutto di una preventiva ideazione di carattere unitario –sono commesse in tempi diversi, sono tra loro non omogenee e si collocano in contestidifferenti, oltre ad esser state realizzate con correi diversi).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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