CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZIk sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 1 .[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] adduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla conferma dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 ed il vizio di motivazione, in particolare lamentando l'erronea valutazione del compendio probatorio quanto alla corretta integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie delittuosa ascrittagli per non essere stata accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la contestata inesistenza dei crediti d'imposta fatti oggetto di compensazione; Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere contestazioni in punto di fatto, non scandite da necessaria critica e analisi della sentenza impugnata, che ha già vagliato e disatteso con non illogica motivazione le doglianze qui nuovamente riproposte, attestando, sulla scorta della deposizione testimoniale di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e della documentazione acquisita, la certa insussistenza dei crediti compensati (cfr. pag. 2), senza che le censure proposte, volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori estranea al sindacato di questa Corte e totalmente avulsa da un reale travisamento di emergenze processuali, ne scalfiscano la tenuta logica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novem