CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-DON (CUI 04F8THY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 29935/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 c.2 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione di pene sostitutive — è altresì manifestamente infondato poiché la Corte di appello, con rigore logico argomentativo, ha chiarito le ragioni per le quali ha negato l'invocata richiesta di applicazione di pene sostitutive, evidenziando in modo eloquente l'incapacità dell'imputato di attenersi alle prescrizioni imposte (si veda pag. 6 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere es sore A Il