CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11780/2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della prima decisione, ha assolto l'imputato per il reato di cui al capo A), perché il fatto non sussiste, e ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 99, 496 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 496 cod. pen. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento della prova e un'alternativa ricostruzione del fatto, senza addurre effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); il motivo è, peraltro, manifestamente infondato e omette di confrontarsi con le puntuali e corrette argomentazioni fornite dal Giudice a quo in merito alla interpretazione della fattispecie( cfr. pg . 10 e ss.); Ritenuto che non hanno pregio le ulteriori deduzioni del difensore del ricorrente che, nella memoria integrativa, insiste nel sostenere la tesi della insussistenza del reato sul rilievo che l'imputato non sia stato sottoposto a interrogatorio, proponendo una interpretazione del dato normativo che si è già detto essere infodnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25