CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 24722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti, in data 26/09/2022, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in relazione: - al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per essersi associato con altri - in numero superiore a dieci persone - al fine di commettere più delitti inerenti all'acquisto, detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina, hashish e marijuana, agendo il Mannarino nella veste di organizzatore alle dipendenze del promotore [OSCURATO:PERSONA], dunque dettando le linee programmatiche dell'organizzazione, individuando i canali di approvvigionamento, gestendo le movimentazioni finanziarie legate al narcotraffico, impartendo direttive concernenti le strategie da adottare per la perpetrazione delle attività criminali, interloquendo con i principali clienti e fornendo indicazioni ai collaboratori; - a quattro contestazioni per reati-fine ex art. 73 d.P.R 309 del 1990, delle quali la prima concernente sostanza stupefacente del tipo cocaina, del complessivo valore di euro seicento; la seconda e la terza relative a cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, effettuate in favore di terzi acquirenti non identificati; la quarta riferita all'invio a [OSCURATO:PERSONA], soggetto residente in Svizzera, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che veniva spedita in territorio elvetico tramite corriere, dopo esser stata occultata all'interno di generi alimentari. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, in ordine alla ritenuta sussistenza, a carico diell'indagato, dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione all'associazione di cui al capo 20) della rubrica. Si duole la difesa, essenzialmente, del fatto che il Tribunale del riesame abbia omesso di considerare come - dall'analisi complessiva del compendio intercettivo - possa evincersi che i contatti fra il Mannarino e i presunti spacciatori (Fontana, Piperno, Polizi, [OSCURATO:PERSONA]) fossero finalizzati, in realtà, al mero acquisto - ad opera del primo - di sostanza stupefacente; trattasi quindi, in ipotesi 2 i difensiva, di contatti che non possono essere assunti a fattori evocativi di un rapporto stabile, instauratosi fra i presunti sodali. Illogico è, inoltre, il richiamo ad alcune forniture asseritamente operate in favore di [OSCURATO:PERSONA], soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] considerate - da parte del Tribunale - alla stregua di dati dimostrativi della organicità dell'indagato alla compagine criminale; non viene però considerato il contenuto di alcune conversazioni, nel corso delle quali Mannarino mostra disinteresse per le scuse addotte dal [OSCURATO:PERSONA], in relazione al mancato pagamento di alcune forniture, così rendendo palese l'assenza del contestato vincolo associativo. Il tutto sarebbe qualificabile, allora, alla stregua di plurimi episodi di cessione, piuttosto che essere manifestazione della sussistenza di un contesto di natura associativa. Illogico sarebbe l'aver considerato la disponibilità di droga, da parte del Mannarino (peraltro, in un circoscritto periodo storico) e i numerosi contatti da questi intessuti con potenziali acquirenti, quali elementi dimostrativi della partecipazione ad una associazione dedita al traffico di sostanza stupefacente. Il Tribunale del riesame si sarebbe affidato, insomma, ad una mera motivazione di stile, sostanzialmente avulsa dalla reale valutazione delle emergenze fattuali. Anche ad ammettere che il Mannarino abbia detenuto e ceduto della sostanza stupefacente, non si otterrebbe, comunque, la dimostrazione del fatto che egli fosse consapevole dell'esistenza di una consorteria finalizzata al traffico di droga e che intendesse, mediante la sua condotta, sostenerla. Secondo la difesa, inoltre, nel provvedimento impugnato si trovano elementi di mera valenza congetturale, quali sono i rapporti con i presunti spacciatori - in realtà, assuntori - nonché la vicinanza del Mannarino al suocero [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. L'art. 275, comma 3, cod. proc pen, configura - in ipotesi difensiva - solo una presunzione di gravità delle esigenze cautelari, mentre non crea una presunzione di sussistenza delle stesse; questa vanno sempre individuate, dunque, attenendosi rigorosamente al dettato dell'art. 274 cod. proc. pen. La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in relazione a determinate tipologie di delitti, presenta una veste di presunzione iuris tantum; si impone al giudice, quindi, l'applicazione di tale provvedimento restrittivo della libertà personale, salva però sempre l'eventuale acquisizione di elementi di valenza diametralmente opposta, in forza dei quali sia possibile escludere in radice ia ricorrenza di esigenze cauteiari.Il Tribunale del riesame, al contrario, avrebbe omesso di motivare sul punto inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari, affidandosi ad una mera formula di stile; avrebbe poi adottato - quanto alla scelta operata, in favore della misura cautelare di massimo rigore - una motivazione apparente, incentrata sulla semplice valorizzazione del numero e della natura dei reati sussunti in incolpazione, oltre che sulla apodittica esaltazione delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato. Ancor più nello specifico, evidenzia la difesa come i reati-fine ascritti al Mannarino risalgano - al massimo - al febbraio dell'anno 2017 (nonostante le investigazioni e l'attività captativa siano proseguite, poi, fino all'anno 2018 inoltrato); non sono quindi emerse, in epoca successiva, condotte afferenti agli stupefacenti e sicuramente riconducibili all'indagato. Risulterebbe del tutto inesistente, pertanto, il profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rileva, nel giudizio di legittimità, esclusivamente nel caso in cui si tramuti nella violazione di specifiche norme di legge, oppure nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione, quindi, non è chiamata a valutare la ricostruzione storica della vicenda, o l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, in ordine al profilo della attendibilità delle fonti. Nella concreta fattispecie, il ric:orrente stigmatizza - con deduzioni di generica valenza - la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria inerente al reato associativo, mancando di confrontarsi specificamente, però, con il contenuto dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame, invece, con argomentazioni adeguate e prive dei paventati vizi giuridici, ha dato conto dell'esistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva, esaltando sia l'aspetto del radicato inserimento del Mannarino in circuiti criminali, sia la dimostrata professionalità nel delinquere. Con riferimento al tema della distanza temporale, rispetto all'epoca di commissione dei reati, correttamente il Tribunale si è rifatto all'insegnamento di legittimità, secondo cui la prognosi di pericolosità concerne la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento del soggetto in circuiti criminali della medesima tipologia. 4. La difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte, mediante le quali ha dichiarato di riportarsi ai motivi già dedotti nell'atto di impugnazione e di insistere per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Il primo motivo risulta inammissibile, laddove lo si confronti con il tema del perimetro valutativo riservato alla Corte di cassazione nella materia delle misure cautelari personali. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito, infatti, come il ricorso per cassazione, che sia incentrato sulla asserita esistenza di un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, permette al giudice di legittimità - in correlazione alla particolare tipologia del giudizio stesso, oltre che ai limiti che ad esso sono intrinsecamente propri - un mero controllo attinente alle censure circa il profilo della conformità delle ragioni esposte dal giudice di merito, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che disciplinano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; non è al contrario consentito, in sede di legittimità, il controllo in ordine a quelle doglianze che, sebbene formalmente imperniate sulla motivazione, si risolvono però poi nella prospettazione di un difforme giudizio, in ordine a circostanze già vagliate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; si veda altresì il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01, a mente della quale: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito»). Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno altresì spiegato che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non ha alcuna ragione per discostarsi, ha poi trovato ulteriore conforto in plurime pronunce di questa Corte Suprema (fra tante: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Cantarini, Rv 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/0/2010, Merja, Rv. 248698). 3. Nella concreta fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente sviscerato tutti gli elementi indiziari gravanti sul Mannarino, averli ricondotti ad unità concettuale, in coerenza con la loro concordanza e - adottando una motivazione del tutto logica - avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, con riferimento tanto alla fattispecie associativa, quanto ai reati fine. Nell'ordinanza genetica, la sussistenza di una struttura di tipo associativo, dedita al traffico di sostanze stupefacenti ha rappresentato, infatti, l'esito del collegamento logico e fattuale fra i seguenti elementi: - propalazioni dei collaboratori di giustizia, tutte convergenti nell'indicare l'operatività del gruppo criminale noto come "Locale di Mesoraca" nel settore degli stupefacenti; - esistenza di un sodalizio organizzato e capillarmente strutturato, secondo quanto desumibile dai continui e stabili contatti fra i medesimi soggetti, nonché dal continuo scambio di direttive, finalizzate alla gestione della principale piazza di spaccio di Mesoraca; - esistenza di una struttura gerarchica, all'apice della quale era collocato [OSCURATO:PERSONA], capocosca di Mesoraca; - suddivisione dei ruoli fra i compartecipi ed elevato numero dei reati fine accertati; - acclarata disponibilità - da parte del gruppo - di luoghi deputati allo stoccaggio ed all'occultamento della sostanza stupefacente;( - capacità dei sodali di stabilizzarsi, dopo momenti di fibrillazione e di alimentare costanti flussi di sostanza stupefacente, da immettere sui mercato dei consumatori; - esistenza di rotte commerciali estere per l'esportazione dei narcotici, oltre che collegamenti con la locale associazione di stampo mafioso. Fondamentale è stato considerato, dai Giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale de quo, l'apporto dimostrativo proveniente dalle intercettazioni. Dal contenuto delle conversazioni intercettate - ad onta dell'adozione di un eloquio brachilogico e criptico - è stato possibile, dunque, desumere come i'indagato fosse particolarmente attivo, nei fornire sostanza stupefacente agli spacciatori al dettaglio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tanto da divenire - per questi ultimi - un vero e proprio punto di riferimento. Le conversazioni captate hanno anche consentito di accertare - secondo quanto sussunto nell'ordinanza genetica - come ii Mannarino abbia provveduto all'invio tramite corriere, a [OSCURATO:PERSONA], soggetto residente in Svizzera, di diversi quantitativi di sostanza stupefacente, occultata all'interno di pacchi contenenti generi alimentari. Una valutazione ampia e convincente, priva di fratture narrative o logiche, che resta, quindi, del tutto immune da qualsivoglia censura in sede di legittimità. 4. Il secondo tema devoluto, ad opera del ricorso, alla sede di legittimità è quello attinente alle esigenze cautelari. Può allora premettersi - quanto ai presupposti voluti dalla vigente normativa per l'applicazione delle misure cautelari personali - che la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nel testo dell'art. 274, lettera c), cod. proc. pen. l'elemento dell'attualità in ordine al pericolo di reiterazione dei reato, ha inteso sottoiineare irobbiigo di specifica ponderazione di tale requisito, in capo al giudice che emetta il provvedimento restrittivo, con riferimento anche al tema della sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura cautelare, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle pecuiiarità della vicenda cautelare. La giurisprudenza riteneva peraltro - già in epoca antecedente a tale novella - che l'attualità altro non fosse, se non una caratteristica intrinseca del requisito della concretezza, già prima preteso dalla norma. 4.1. In tempi successivi alla suddetta riforma, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, perché si possa ritenere che un pericolo "concreto" di reiterazione di condotte criminose appaia anche "attuale'', non possa più esser sufficiente stabilire - con certezza o almeno con alto grado di probabilità - che il soggetto torni a deiinquere in presenza di occasione propizia, dovendosi invece poter prevedere - ancora secondo i medesimi canoni della certezza o della alta probabilità - che un'occasione propizia per la commissione di nuovi delitti abbia effettivamente a presentarsi. Può quindi in generale affermarsi che - in materia di misure coercitive - la distanza temporale intercorrente tra i fatti contestati e il momento dell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale, potendosi porre una tendenziale distonia rispetto all'attualità del pericolo, obblighi ad adottare una motivazione particolarmente rigorosa, sia in ordine appunto all'attualità che in tema di scelta della misura. 4.2. Deve però anche rammentarsi che, allorquando venga adottato un provvedimento cautelare personale relativamente ad uno dei modelli legali indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (e nei caso di specie, vi è misura cautelare anche per contestazione ed art. 74 d.P.R., n. 309 del 1990), non occorre che l'ordinanza cautelare motivi anche in relazione alla rilevanza del tempo trascorso fra la perpetrazione del fatto e la decisione cautelare, conformemente al dettato dell'art. 292, comma 2, lettera c) cod. proc. pen., vaiendo per tali reati la presunzione di cui al predetto art. 275 cod. proc. pen., che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salva l'acquisizione di prova contraria e fermo restando che il tempus commissí delictí può rappresentare fattore evocativo della insussistenza deiie esigenze cauteiari. Si potrà vedere, sui punto, ii dictum di Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, Marzoli, Rv. 267341 - 01, a mente della quale: «In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cauteiari, confacente a superare ia presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura», nonché di Sez. 3, n. 40672 dei 27/04/2016, Gagiiarcii, Rv. 267894 - 01, secondo ia quale: «Qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (nella specie, art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine aiia riievanza dei tempo trascorso dalla commissione dei fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria, fermo restando che il "tempus commissi deiicti" può costituire un elemento specifico dai quale desumere l'insussistenza delle esigenze cautelari» e, infine, di Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Musunneci, Rv. 273434 - 01 , che ha così statuito: «In tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cauteiari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere ai superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio». 5. Tanto premesso al fine di inquadrare la questione di diritto sottoposta al vaglio della Corte, giova anzitutto precisare come - nel provvedimento impugnato - si trovi una ampia e dettagliata disamina, in ordine alla situazione cautelare concernente il Mannarino. 5.1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha infatti desunto la sussistenza delle esigenze cautelari, necessarie per l'emissione della relativa ordinanza restrittiva, in primo luogo evidenziando la ricorrenza di un pericolo di reiterazione di condotte criminose dei medesimo tenore di quelle per le quali si procede. Tale deduzione è ancorata - stando a quanto sussunto nel provvedimento ora al vaglio di questa Corte - alla considerazione dell'avere l'indagato mostrato particolare professionalità, nella commissione dei fatti ascritti, peraltro connotati da un elevato grado di seriaiità. Trattasi, inoltre„ di un soggetto che ii Tribunale dei riesame ha giudicato già aduso alla commissione di condotte del genere, essendo egli indagato anche nell'ambito di altra operazione del medesimo genere. Si è poi sottolineata la radicata compenetrazione del Mannarino nel circuito illecito dedito ai traffico di stupefacenti. Ulteriore elemento valorizzato dai Tribunale del riesame, a fondamento della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari attinenti alla recidiva nel reato, è quello dell'essere il Mannarino gravemente indiziato, in ordine a numerosi reati fine inerenti allo spaccio di sostanza stupefacente. Quanto al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione, anche tale profilo è oggetto di specifico esame, nel provvedimento impugnato. Qui infatti - sebbene con l'adozione di una stringata motivazione - si desume la prosecuzione dell'attività illecita, anche all'indomani della conclusione delle indagini preliminari e, quindi, dell'interruzione dell'attività captativa, in considerazione proprio della pervicacia dimostrata nel porre in essere l'attività di spaccio entro un prolungato arco cronologico. 5.2. Anche ii tema concernente la scelta della misura cautelare è adeguatamente affrontato, dal Tribunale del riesame, che anche sul punto specifico mostra di saper fare buon governo dei principi di diritto sopra enucleati. Non vi è prova, secondo i Giudici del merito, in ordine all'adeguatezza della meno affiittiva misura detentiva domiciliare. Questa - seppur con i'ausiiio di un dispositivo elettronico - potrebbe solo evidenziare, infatti, l'allontanamento del soggetto dal domicilio destinato allo svolgimento della detenzione; non potrebbe scongiurare, però, la possibiie prosecuzione deiitattività illecita, mediante io sfruttamento dei margini di movimento inevitabilmente connessi ad una misura che - sebbene di carattere restrittivo - postula, quale requisito immanente, un rigoroso autogoverno da parte del soggetto. 5.3. In ipotesi difensiva, risulterebbe infine omessa (rectius, affidata a vacue formule di stile, tanto da risultare di tenore meramente apparente) la valutazione in ordine all'incidenza della estremamente risalente collocazione temporale dei reati fine, rispetto alla attualità del pericolo di reiterazione, connesso alla gravità indiziaria derivante dai contestato reato associativo. È in effetti noto come - in materia di provvedimenti di natura coercitiva, adottati in relazione al reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - l'esistenza delle esigenze cautelari, a fronte di un agire mal:erialmente parecchio risalente nei tempo, necessiti dell'esaltazione di specifici elementi fattuaii, atti a manifestarne la persistente attualità. Tale tipologia di fattispecie associativa è essenzialmente parametrata, dunque, sulla commissione dei reati scopo; si tratta, in sostanza, di un modello legale che non postula la sussistenza dei medesimi caratteri strutturali che connotano, invece, il vincolo tipico dei paradigma associativo di tipo mafioso. Risulta in tal caso impraticabile, allora, l'adozione della regola di comune esperienza giudiziaria, elaborata in relazione al modello legale di cui all'art. 416-bis cod. pen., basata sulla tendenziale permanenza del sodalizio, in carenza di difformi iumi in grado di attestare o il recesso dei singolo, ovvero io scioglimento della stessa organizzazione (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, Busillo, Rv. 272153 - 01). Occorre però evitare di cadere in un errore di tipo teorico, consistente nel sovrapporre ideaimente - fino addirittura a confonderli fra loro - i due diversi concetti dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e, invece, dell'attualità e concretezza delle condotte criminose emerse. È pienamente legittimo, pertanto, desumere la sussistenza del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., attraverso ii collegamento logico delle modalità attuative che distinguono le condotte contestate, pur se risalenti nel tempo, ove permangano atteggiamenti che appaiano sintomatici di proclività, rispetto alla specifica tipologia delittuosa, nonché collegamenti con il contesto ambientale &l'interno dei quale sono maturati i fatti (Sez. 2, n. 9501 dei 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785 - 01). 5.4. E la valutazione operata dal Tribunale - incentrata, come detto, sulla valutazione delle modalità dei fatti, oltre che sulla permanenza e stabilità dei legami dei Vodierno ricorrente con i sodali - si sottrae a quaisivogiia censura in sede di legittimità, non risultando essa né apparente, né incongrua e nemmeno in alcun modo illogica. Giova rammentare, sul punto, come restino precluse alla Corte di cassazione tanto una nuova lettura dei dati fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, quanto l'autonoma scelta, in ordine a differenti parametri di ricostruzione e valutazione degli accadimenti fenomenici, che vengano indicati dal ricorrente come dotati di una maggior plausibilità o attitudine esplicativa, rispetto ai parametri adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, Rv. 280601 - 01). 5.5. L'ordinanza impugnata, in definitiva, è sorretta da ampia e convincente motivazione, frutto di percorso concettuale logico e lineare. Trattasi, quindi, di apparato argomentativo immune da censure in sede di legittimità. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che - nella fattispecie - non ricorrono elementi che possano indurre a ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità non può che conseguire, ai sensi deil'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre che al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una somma che si stima equo fissare in euro tremila. Copia dei presente provvedimento deve essere trasmessa ai direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.