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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 31291/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2026 della Corte di Appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con jI provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha disposto, ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, il riconoscimento della sentenza emessa in data 24 giugno 2025 dal Tribunale di Frederiksberg (Danimarca), irrevocabile il giorno 8 luglio 2025, con la quale è stata irrogata la pena di 1461 giorni di reclusione e disposta l'espulsione permanente dal Regno di Danimarca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico 1motivo per violazione degli artt. 108 e 127 cod.proc.pen. rcon conseguente lesione del diritto di difesa.

La difesa deduce che il difensore di fiducia è stato nominato il 7 luglio 2026, ossia il giorno precedente all'udienza camerale dell'8 luglio 2026 all'udienza è stato richiesto un termine a difesa ex art. 108 cod.proc.pen. per l'esame degli atti e la predisposizione della difesache la Corte d'appello non ha concesso sulla base della circostanza che l'imputato era stato informato del procedimento da tempo e che la nomina era intervenuta soltanto il giorno prima dell'udienza.

In tal modo, in violazione degli artt. 108 e 127 cod.proc.pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, è stato leso il diritto del difensore di fiducia subentrante di disporre del tempo necessario per approntare la difesa, indipendentemente dal momento in cui l'imputato abbia avuto conoscenza dell'udienza.

La difesa prospetta che il procedimento si sia svolto senza garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa e chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.

In 'primo luogo, la doglianza muove da un presupposto fattuale non corrispondente a quanto emerge dal verbale dell'udienza camerale dell'8 luglio 2026.

Il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia integralmente negato al difensore di fiducia appena nominato la possibilità di approntare la difesa; risulta, invece, che il Collegio, dopo avere preso atto dell'avvenuta nomina fiduciaria intervenuta soltanto il giorno precedente all'udienza, pur non ravvisando i presupposti per il rinvio del procedimento, ebbe comunque a concedere al difensore subentrante un termine ad horas, reputandolo sufficiente per l'esame degli atti e per la formulazione delle conclusioni difensive.

Ne consegue che il Collegio giudicante assicurò comunque uno spazio temporale finalizzato all'effettivo esercizio del diritto di difesa, sicché non è ravvisabile alcuna compressione del contraddittorio imputabile alla decisione adottata.

Assume a tale riguardo carattere assorbente la circostanza che il difensore non si avvalse del termine concessogli, scegliendo invece di procedere immediatamente alla discussione e di rassegnare le proprie conclusioni. 2La situazione processuale lamentata è dunque il risultato di una consapevole opzione difensiva, incompatibile con la successiva deduzione di un pregiudizio derivante dall'insufficienza del tempo accordato per l'esame del fascicolo.

Difetta, pertanto, la dimostrazione di un concreto vulnus alle prerogative difensive, essendo rimaste del tutto generiche e meramente ipotetiche le attività che il difensore avrebbe inteso svolgere ove si fosse avvalso dell'ulteriore tempo messogli a disposizione.

Sotto altro concorrente profilo, la censura non considera che, nel caso di nomina di un difensore di fiducia in sostituzione del difensore d'ufficio, trova applicazione la disciplina coordinata degli artt. 107 e 108 cod. proc. pen.

L'art. 107 cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il difensore d'ufficio conserva la titolarità della difesa sino a quando non sia decorso il termine eventualmente concesso al difensore subentrante ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.; ne deriva che l'ordinamento assicura comunque la continuità dell'assistenza tecnica e non configura un obbligo automatico di rinvio dell'udienza per il solo fatto della sopravvenuta nomina fiduciaria.

Proprio la permanenza del difensore originariamente officiato esclude che, nella situazione rappresentata, possa configurarsi una nullità derivante dalla mancata concessione del termine nella misura richiesta dalla difesa.

Va ricordato che per giurisprudenza di legittimità costante il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497; Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, Fattore, Rv. 284094).

Peraltro, la procedura del riconoscimento delle sentenze estere emesse in ambito europeo è soggetta al rispetto di cadenze temporali predefinite quanto ai termini da osservare per la decisione (vedi art. 12, comma 6 del d.

Igs. 7 settembre 2010, n. 161, che fissa un termine di giorni sessanta dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto la sentenza di condanna trasmessa ai sensi del comma 1 del medesimo articolo), e, quindi, la concessione di un termine a difesa va comunque correlata all'esigenza di assicurare il rispetto delle cadenze temporali previste dalla normativa di riferimento, con la conseguenza che anche un termine ad horas può in linea teorica essere imposto dal carattere di urgenza del procedimento.

In ogni caso, anche a voler ipotizzare una violazione di legge nella gestione della richiesta di termine a difesa, essa sarebbe riconducibile, al più, al novero 3delle nullità di ordine generale a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore, soggette alla disciplina di cui agli t tu íZ artt. 180 e 182 cod. proc. pen. e, pertanto, Qilettimmediatamente dalla parte (presente al compimento dell'atto, sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (vedi, Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278823).

Nella specie non risulta che il difensore abbia formulato alcuna eccezione di nullità una volta concessogli il termine ad horas e prima di procedere alla discussione; sicché l'eventuale invalidità deve ritenersi sanata per mancata tempestiva deduzione.

Il ricorso si risolve, pertanto, nella prospettazione di una lesione meramente assertiva del diritto di difesa, smentita dagli atti processuali e comunque non tempestivamente dedotta secondo le forme previste dalla legge, con conseguente declaratoria di inammissibilità del motivo.

2. Dall'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.[OSCURATO:PERSONA] •,' l 9 izi@rio Dr.

Gian fra emizzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2026 della Corte di Appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con jI provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha disposto, ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, il riconoscimento della sentenza emessa in data 24 giugno 2025 dal Tribunale di Frederiksberg (Danimarca), irrevocabile il giorno 8 luglio 2025, con la quale è stata irrogata la pena di 1461 giorni di reclusione e disposta l'espulsione permanente dal Regno di Danimarca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico 1motivo per violazione degli artt. 108 e 127 cod.proc.pen. rcon conseguente lesione del diritto di difesa. La difesa deduce che il difensore di fiducia è stato nominato il 7 luglio 2026, ossia il giorno precedente all'udienza camerale dell'8 luglio 2026 all'udienza è stato richiesto un termine a difesa ex art. 108 cod.proc.pen. per l'esame degli atti e la predisposizione della difesache la Corte d'appello non ha concesso sulla base della circostanza che l'imputato era stato informato del procedimento da tempo e che la nomina era intervenuta soltanto il giorno prima dell'udienza. In tal modo, in violazione degli artt. 108 e 127 cod.proc.pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, è stato leso il diritto del difensore di fiducia subentrante di disporre del tempo necessario per approntare la difesa, indipendentemente dal momento in cui l'imputato abbia avuto conoscenza dell'udienza. La difesa prospetta che il procedimento si sia svolto senza garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa e chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. In 'primo luogo, la doglianza muove da un presupposto fattuale non corrispondente a quanto emerge dal verbale dell'udienza camerale dell'8 luglio 2026. Il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia integralmente negato al difensore di fiducia appena nominato la possibilità di approntare la difesa; risulta, invece, che il Collegio, dopo avere preso atto dell'avvenuta nomina fiduciaria intervenuta soltanto il giorno precedente all'udienza, pur non ravvisando i presupposti per il rinvio del procedimento, ebbe comunque a concedere al difensore subentrante un termine ad horas, reputandolo sufficiente per l'esame degli atti e per la formulazione delle conclusioni difensive. Ne consegue che il Collegio giudicante assicurò comunque uno spazio temporale finalizzato all'effettivo esercizio del diritto di difesa, sicché non è ravvisabile alcuna compressione del contraddittorio imputabile alla decisione adottata. Assume a tale riguardo carattere assorbente la circostanza che il difensore non si avvalse del termine concessogli, scegliendo invece di procedere immediatamente alla discussione e di rassegnare le proprie conclusioni. 2La situazione processuale lamentata è dunque il risultato di una consapevole opzione difensiva, incompatibile con la successiva deduzione di un pregiudizio derivante dall'insufficienza del tempo accordato per l'esame del fascicolo. Difetta, pertanto, la dimostrazione di un concreto vulnus alle prerogative difensive, essendo rimaste del tutto generiche e meramente ipotetiche le attività che il difensore avrebbe inteso svolgere ove si fosse avvalso dell'ulteriore tempo messogli a disposizione. Sotto altro concorrente profilo, la censura non considera che, nel caso di nomina di un difensore di fiducia in sostituzione del difensore d'ufficio, trova applicazione la disciplina coordinata degli artt. 107 e 108 cod. proc. pen. L'art. 107 cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il difensore d'ufficio conserva la titolarità della difesa sino a quando non sia decorso il termine eventualmente concesso al difensore subentrante ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.; ne deriva che l'ordinamento assicura comunque la continuità dell'assistenza tecnica e non configura un obbligo automatico di rinvio dell'udienza per il solo fatto della sopravvenuta nomina fiduciaria. Proprio la permanenza del difensore originariamente officiato esclude che, nella situazione rappresentata, possa configurarsi una nullità derivante dalla mancata concessione del termine nella misura richiesta dalla difesa. Va ricordato che per giurisprudenza di legittimità costante il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497; Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, Fattore, Rv. 284094). Peraltro, la procedura del riconoscimento delle sentenze estere emesse in ambito europeo è soggetta al rispetto di cadenze temporali predefinite quanto ai termini da osservare per la decisione (vedi art. 12, comma 6 del d. Igs. 7 settembre 2010, n. 161, che fissa un termine di giorni sessanta dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto la sentenza di condanna trasmessa ai sensi del comma 1 del medesimo articolo), e, quindi, la concessione di un termine a difesa va comunque correlata all'esigenza di assicurare il rispetto delle cadenze temporali previste dalla normativa di riferimento, con la conseguenza che anche un termine ad horas può in linea teorica essere imposto dal carattere di urgenza del procedimento. In ogni caso, anche a voler ipotizzare una violazione di legge nella gestione della richiesta di termine a difesa, essa sarebbe riconducibile, al più, al novero 3delle nullità di ordine generale a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore, soggette alla disciplina di cui agli t tu íZ artt. 180 e 182 cod. proc. pen. e, pertanto, Qilettimmediatamente dalla parte (presente al compimento dell'atto, sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (vedi, Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278823). Nella specie non risulta che il difensore abbia formulato alcuna eccezione di nullità una volta concessogli il termine ad horas e prima di procedere alla discussione; sicché l'eventuale invalidità deve ritenersi sanata per mancata tempestiva deduzione. Il ricorso si risolve, pertanto, nella prospettazione di una lesione meramente assertiva del diritto di difesa, smentita dagli atti processuali e comunque non tempestivamente dedotta secondo le forme previste dalla legge, con conseguente declaratoria di inammissibilità del motivo. 2. Dall'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara P.Q.[OSCURATO:PERSONA] •,' l 9 izi@rio Dr. Gian fra emizzo
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