CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 38662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0-h [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 ottobre 2021 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da CERCHI Luciano tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che non appaiono integrate le condizioni per il riconoscimento della continuazione in quanto il lasso temporale tra la condotta oggetto della seconda sentenza e quella di cui alla prima condanna appare di non breve durata e non risultano presenti altri indici dai quali desumere l'asserita medesimezza del disegno criminoso, apparendo quelli oggetto delle citate sentenze piuttosto come singoli episodi del tutto disgiunti tra loro. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge -- CERCHI Luciano deducendo come motivo di ricorso violazione ed errata applicazione della legge penale con riguardo all'art. 81 cod. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. e per insufficienza della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i D rofili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il