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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:801
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1° dicembre 2011 – Commissione / Francia (causa C‑515/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 1999/31/CE – Decisione 2003/33/CE – Normativa nazionale – Discarica per rifiuti inerti – Ammissione dei rifiuti d’amianto-cemento» Ambiente – Rifiuti – Discariche di rifiuti – Direttiva 1999/31 – Normativa nazionale che prevede il trattamento dei rifiuti d’amianto-cemento in discariche per rifiuti interti – [OSCURATO:PERSONA] [Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 1999/31, artt. 2, lett. e), 3, n. 1, 6, lett. d), e 16, e allegato II; decisione del Consiglio 2003/33, allegato] (v. punti 25-26, 28 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Inesatta trasposizione dell’art. 2 (lett. e), dell’art. 3, n. 1, e dell’art. 6 (lett. d), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), e delle disposizioni dell’allegato alla decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/33/CE, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11, pag. 27) – Normativa nazionale che istituisce una categoria di rifiuti «inerti e pericolosi», non conforme alla direttiva – Discariche di rifiuti di amianto-cemento.

Dispositivo 1) La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire che i rifiuti di amianto-cemento siano trattati nelle discariche appropriate, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni degli artt. 2, lett. e), 3, n. 1, e 6, lett. d), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, nonché delle disposizioni dell’allegato alla decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/33/CE, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1° dicembre 2011 – Commissione / Francia (causa C‑515/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 1999/31/CE – Decisione 2003/33/CE – Normativa nazionale – Discarica per rifiuti inerti – Ammissione dei rifiuti d’amianto-cemento» Ambiente – Rifiuti – Discariche di rifiuti – Direttiva 1999/31 – Normativa nazionale che prevede il trattamento dei rifiuti d’amianto-cemento in discariche per rifiuti interti – [OSCURATO:PERSONA] [Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 1999/31, artt. 2, lett. e), 3, n. 1, 6, lett. d), e 16, e allegato II; decisione del Consiglio 2003/33, allegato] (v. punti 25-26, 28 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Inesatta trasposizione dell’art. 2 (lett. e), dell’art. 3, n. 1, e dell’art. 6 (lett. d), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), e delle disposizioni dell’allegato alla decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/33/CE, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11, pag. 27) – Normativa nazionale che istituisce una categoria di rifiuti «inerti e pericolosi», non conforme alla direttiva – Discariche di rifiuti di amianto-cemento. Dispositivo 1) La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire che i rifiuti di amianto-cemento siano trattati nelle discariche appropriate, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni degli artt. 2, lett. e), 3, n. 1, e 6, lett. d), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, nonché delle disposizioni dell’allegato alla decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/33/CE, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.