CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 20859/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 11/01/2024 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Salerno accoglieva l'appello proposto dal P.M. del tribunale di Salerno, avverso il decreto emesso in data 1 dicembre 2023 dal Gip del tribunale di Salerno, disponendo il sequestro a fini impeditivi e di confisca di corpi edilizi, opere di urbanizzazione e relativi terreni in Positano, arcipelago de "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], quale indagata e legale rappresentante della Società "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C." snc, ha proposto ricorsi per cassazione mediante i suoi due difensori, deducendo cinque motivi di impugnazione. 3. Si deducono, in particolare: a) vizi di violazione di legge in relazione all'art. 30 del DPR 380/01 circa la sussistenza del fumus del reato di lottizzazione; b) il travisamento degli elementi probatori disponibili in ordine alla datazione dei corpi di fabbrica essenziali, precedente al 1951, e al cambiamento di destinazione di uso da residenziale a turistico /recettivo; c) il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione su plurimi punti della memoria difensiva, delle consulenze tecniche e dei documenti allegati dalla difesa e relativi alla insussistenza del fumus della lottizzazione abusiva; d) il vizio di violazione di legge per essere stato disposto il sequestro nonostante l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione; e) il vizio di mancanza di motivazione in ordine agli stessi punti. 4. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità sopra indicate. 5. Alla stregua della predetta rinuncia, i ricorsi devono essere dichiarati pertanto inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della ammenda di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuale e della ammenda di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i