CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22940/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, conrequisitoria scritta, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] i reati di rapina pluriaggravata e di lesioni e condannava lo stesso alla penadi anni quattro, mesi uno di reclusione ed euro novecento di multa confermandola sanzione irrogata dal Tribunale; revocava le statuizioni civili.2. Avverso tale sentenza ricorreva al difensore di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva:2.1. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: neldefinire il trattamento sanzionatorio non sarebbe stato considerato l’accordointervenuto in primo grado tra il pubblico ministero ed il difensore per definire ilprocesso con il rito previsto dall’art. 444 cod. proc. pen.: il fatto che il Giudiceper l’udienza preliminare avesse rigettato la proposta di patteggiamentocondivisa dal pubblico ministero non avrebbe tolto rilievo all’accordo che avrebbedovuto essere considerato nella quantificazione della pena;2.2.violazione di legge (art. 62 n. 4) cod. proc. pen.) e vizio di motivazionein relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4)cod. pen.: il diniego dell’attenuante invocata sarebbe illegittimo in quanto ildanno patrimoniale correlato alla condotta sarebbe modesto e la naturaplurioffensiva del reato non sarebbe ostativa alla concessione del beneficio;2.3. violazione di legge (art. 62, n. 6) cod. pen.) e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6) cod.pen.: il diniego del beneficio invocato sarebbe illegittimo in quanto non avrebbeconsiderato che il danno era stato risarcito e che la parte civile aveva revocato lacostituzione;2.4. violazione di legge (artt. 69, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: ilbilanciamento in equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravantiriconosciute sarebbe stato giustificato con formule di stile senza la valutazione ditutti i parametri che il codice prevede per determinare il trattamentosanzionatorio;2.5. violazione di legge (art. 129-bis cod. pen.) e vizio di motivazione:nonostante con l’atto di appello e con la memoria del 25 ottobre 2025 fosse statorichiesto l’acceso ai programmi di giustizia riparativa, la Corte di appello nonavrebbe valutato l’istanza;2.6. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinea definizione del trattamento sanzionatorio: nel quantificare la sanzione nonsarebbero stati considerati gli elementi favorevoli all’imputato emersi nel corsoprocesso;2.7.violazione di legge (art.133 cod. pen.) e vizio di motivazione: lasanzione inflitta sarebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena inquanto non stato assegnato alcun rilevo alla condotta risarcitoria ed al positivocomportamento del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1.Il primo, il quarto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso con i quali sicontesta, da diversi angoli prospettici, la definizione del trattamentosanzionatorio ed il bilanciamento in equivalenza tra circostanze eterogenee nonsuperano la soglia di ammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che in punto di quantificazione della pena i giudici dimerito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitatonel rispetto dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.Invero la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruoaumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243 – 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). Ladeterminazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di unavalutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offertidalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudicedell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazionealle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazionedella pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o noneccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente eglobalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quellispecificamente segnalati con i motivi d'appello.Si riafferma inoltre che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamentotra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativoriservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ovecongruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previstidall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri divalutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).Nel caso in esame la Corte di appello ha confermato la quantificazione dellapena decisa dal Tribunale rilevando che la condotta di collaborazione processualeallegata a sostegno dell’invocata mitigazione aveva giustificato la concessionedelle attenuanti generiche, che però, tenuto conto dei parametri indicati dall’art.133 cod. pen., non potevano essere ritenute prevalenti sulle aggravanticontestate e ritenute; anche l’aumento per la continuazione stabilito dal primogiudice veniva ritenuto congruo (pag. 9 della sentenza impugnata), conmotivazione che si ritiene esaustiva tenuto conto della minima entitàdell’aumento. Si riafferma infatti che il giudice di merito, nel calcolarel'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non ètenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individuiaumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso delpotere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01).Contrariamente a quanto dedotto, nessun rilevo poteva invece essereassegnato all’accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.non validato dal Giudice per l’udienza preliminare: tale accordo in alcun modopuò, infatti, in alcun modo ritenersi incidente sulla quantificazione della sanzioneche, una volta rigettata la proposta di patteggiamento, è affidata all’organogiudicante.1.2. Non supera la soglia di ammissibilità neanche la doglianza proposta conil secondo motivo di ricorso con la quale si contesta la mancata concessionedell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen.In materia il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che, ai fini della configurabilitàdell'attenuante del danno di speciale tenuità in relazione al delitto di rapina, nonè infatti sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valoreeconomico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesionedella persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesala natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, maanche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per larealizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessivadel pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazionedell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito enon censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2,n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 – 01; Sez. 2, n. 50987 del17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello,Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006, Massimi, Rv. 235386).In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte d'appello ha ritenutoche la persona offesa dei reati per i quali si procede aveva riportato delle lesionie che le modalità complessive della condotta inducevano ad escludere che ildanno complessivamente cagionato sia al patrimonio che alla persona potesseessere considerato di lieve entità (pag. 8 della sentenza impugnata).Anche in questo caso la motivazione, priva di vizi logici e coerente con leemergenze processuali non si presta ad alcuna censura.1.3. Non supera la soglia di ammissibilità neanche la doglianza riferita almancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6): la Corted'appello ha correttamente rilevato che la somma versata era stata consegnataalla parte civile solo in seguito alla pronuncia di primo grado oltre il limitetemporale previsto dalla norma; non vi non vi erano dunque margini perriconoscere il beneficio invocato.1.4. Quanto all’omesso esame della domanda di accesso al programma digiustizia riparativa presentata con l’appello (e ribadita con la memoria del 25ottobre 2025) il [OSCURATO:PERSONA], in via preliminare, riafferma che la decisione sullarichiesta di accesso al programma di giustizia riparativa, a differenza dellosvolgimento di questo, ha natura giurisdizionale e che il provvedimento di rigettoè impugnabile anche in caso di reato procedibile di ufficio perché lapartecipazione al programma può produrre effetti giuridicamente rilevanti suqualunque processo penale, come una più favorevole determinazione deltrattamento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62, n.6, e 163, quarto comma, cod. pen. (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026,D., Rv. 289325 - 01).Con specifico riguardo alla ammissibilità della domanda ed alle impugnazionidel suo rigetto le Sezioni Unite hanno precisato:-che «escluso ogni automatismo tra la presentazione della domanda e l'avviodel programma di giustizia riparativa (Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023, dep. 2024,S., Rv. 285764 - 01), a guidare l'autorità giudiziaria nel vaglio sull'ammissibilitàdella richiesta - imposto dalla natura autorizzatoria del provvedimento di inviodegli interessati al Centro per la giustizia riparativa - devono essere i parametriindicati all'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. Onde rimuovere l'ostacolorappresentato dal preminente interesse pubblico all'accertamento del reato, ildecidente è tenuto ad un duplice apprezzamento: a valutare, in positivo, l'utilitàdel programma di giustizia riparativa alla risoluzione delle questioni derivanti dalfatto di reato e, in negativo, l'assenza di pericolo concreto per gli interessati oper l'acquisizione della prova «derivante dallo svolgimento del programma» (§8.1.);- che «per consentire il vaglio di ammissibilità della richiesta, chi aspiri adaccedere a un programma di giustizia riparativa ha l'onere di allegare specificielementi fattuali atti a lumeggiarne l'utilità dello svolgimento ai fini dellarisoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato, allo stessomodo, in caso di rigetto della stessa, nell'atto di impugnazione ha l'onere diillustrare specificamente le ragioni denotanti l'interesse a «rimuovere lasituazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale» ondeconseguire la concreta utilità [...] di una decisione più vantaggiosa» (Sez. U, n.6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01; conf. Sez. U, n. 42del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,Serafino, Rv. 202269 - 01): prospettazione dell'interesse all'impugnazione chenon può dirsi soddisfatta, nei termini richiesti dal diritto vivente, con il mero,generico, richiamo all'istituto della giustizia riparativa, dovendo, piuttosto,l'impugnante dimostrare «la concreta incidenza, sia pure potenziale, (dellapartecipazione ad un programma) sulla procedibilità del reato e sul trattamentosanzionatorio, pena l'inammissibilità della censura» (Sez. 3, n. 24149 del26/02/2025, C., cit., in motivazione)»;- che «con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dellarichiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa l'interessato potrà dedurresia il vizio di violazione di legge, per inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod.proc. pen., in caso di motivazione assente o apparente (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01), o dell'art. 129-bis, comma 3, cod. proc.pen., in riferimento al rispetto dei parametri di utilità del programma riparativoalla risoluzione delle questioni derivanti dal reato e di assenza di pericoloconcreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti, sia il vizio dimotivazione» (§ 8.2.);Dai suindicati principi discende che l’impugnazione del diniego - ancheimplicito, come nel caso in esame – della domanda di accesso al programma digiustizia riparativa deve descrivere l’interesse sotteso che può riguardare sia laprocedibilità del reato che il trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] precisa, tuttavia, che ove l’impugnazione individui l’interesseall’accoglimento della domanda di accesso al programma di giustizia riparativanelle eventuali ricadute sul trattamento sanzionatorio, è necessario che ilprevedibile impatto sulla sanzione sia “possibile e concreto”, e che, dunque, iltrattamento sanzionatorio non sia “già” stato determinato nel minimo, perché intal caso non è prospettabile alcuna mitigazione ulteriore conseguente al buonesito del programma.Nel caso in esame ricorrente ha correttamente identificato l'interesse delricorso nella parte in cui contestava la mancata valutazione della richiesta diaccesso al programma di giustizia riparativa nelle conseguenze chel'accoglimento dell'istanza avrebbe potuto avere “sulla pena” (pagina 10dell'appello); tuttavia tale interesse non ha, nel caso di specie, alcunacaratteristica di concretezza tenuto conto che la Corte di appello, confermando lasanzione inflitta dal Tribunale, ha determinato la pena detentiva partendodal minimo edittale previsto per la rapina aggravata, ovvero anni sei direclusione, pena che veniva diminuita - previo riconoscimento del bilanciamentoin prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate - nelmassimo consentito dalla legge, ovvero un terzo, per così giungere alla penafinale di anni quattro di reclusione, cui veniva applicato un aumento per lacontinuazione di un solo mese per il reato di lesioni.Essendo la pena stabilità già nel minimo non emerge alcun interesse concretoalla sua ipotetica riduzione in seguito all’accesso ai programmi di giustiziariparativa.3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]