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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25811/2026

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orte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPatarnello, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Salvaggio (per [OSCURATO:PERSONA]) e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno chiesto l’accoglimento deirispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 20 maggio 2025, per quanto qui rileva, la Corte diappello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 16 dicembre2021 dal Tribunale di Agrigento, confermava l’affermazione di responsabilità diAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di usura aggravata inconcorso (capo 26) e – per il primo imputato soltanto – di tentata estorsioneaggravata (capo 27), rideterminando le pene loro inflitte dal primo Giudice.2.

Hanno proposto ricorso i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori difiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza.3.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.3.1.

Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordinealla condanna per i reati contestati ai capi 26) e 27).Richiamato il quarto motivo di appello, il ricorrente deduce che la Corteterritoriale non ha esposto le ragioni per le quali le argomentazioni ivi propostesono state disattese.La sentenza, adagiandosi sulla motivazione del primo Giudice, non harichiamato gli elementi di fatto emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale,dimostrativi della insussistenza del reato di usura, che peraltro, per il principiodel favor rei, la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare estinto perprescrizione, avuto riguardo ai limiti edittali precedenti alla entrata in vigoredella legge 5 dicembre 2005, n. 251.Altri argomenti affrontati nei motivi di appello e nel corso della discussionenon sono valsi a far comprendere che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non eracredibile né affidabile.

La Corte territoriale non ha fatto un vaglio critico delle suedichiarazioni, disattendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.3.2.

Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordinealle ritenute circostanze aggravanti del reato di usura.La Corte di appello ha confuso lo stato di momentanea difficoltà economicacon il requisito dello stato di bisogno, insussistente nel caso di specie.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non era un imprenditore, essendo l'aziendaagricola intestata alla moglie.3.3.

Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sullacommisurazione della pena.I giudici di merito erroneamente non hanno riconosciuto all'imputato le4.

Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato intre motivi.4.1.

Manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordineall’affermazione di responsabilità per il delitto di usura.La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con genericheformule di stile ignorando le doglianze contenute nell’atto di appello con le qualisi evidenziava anche l'inattendibilità della persona offesa.4.2.

Manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine allasussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno.La Corte di appello ha equiparato una occasionale indigenza allo stato dibisogno, ravvisabile solo quando il soggetto non può provvedere alle necessità divita fondamentali.4.3.

Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione inordine alla sussistenza dell'aggravante dello svolgimento di attivitàimprenditoriale.Il prestito non era stato richiesto per soddisfare esigenze lavorative oimprenditoriali.

La persona offesa non aveva la qualità di imprenditore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, nonconsentiti o manifestamente infondati, reiterativi di doglianze specificamentedisattese dalla Corte territoriale con motivazione immune dai vizi denunciati.2.

In punto di responsabilità i motivi dei due ricorsi sono connotati daestrema genericità.2.1.

Quello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha del tutto obliteratole ampie argomentazioni, tutt’altro che apodittiche o manifestamente illogiche,svolte dalla Corte d’appello (pagg. 10-13).Esse hanno riguardato anche il tema della credibilità della persona offesa edell’attendibilità delle sue dichiarazioni, la cui valutazione «rappresenta unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (cosìSez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01; in senso conformevds., ad es., Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv.289333 – 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01; Sez. 2, n.7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01), circostanza assente nelcaso di specie.2.2.

Anche il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di AntonioMaira in tema di responsabilità è generico, avendo in larga parte riprodotto,anche testualmente (pagg. 3-5), le doglianze dell’atto di appello, puntualmentedisattese nella sentenza impugnata.Va ribadito in proposito che sono inammissibili i motivi che riproduconopedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta diespressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, lacorrettezza della sentenza impugnata, laddove – come avvenuto nel caso dispecie – difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano inconsiderazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi diappello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv.286468 – 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 6, n.17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01; Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970 – 01).Per altro verso, lo stesso ricorso (pagg. 6-7) ha di fatto sollecitato unarilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente,secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuovavalutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dalgiudice di merito attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217 – 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv.271702 – 01).3.

I motivi in ordine all’asserita insussistenza delle circostanze aggravanti,proposti in entrambi i ricorsi, sono manifestamente infondati.3.1.

Quanto allo stato di bisogno della persona offesa, la sentenzaimpugnata ha rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] si trovava in uno stato di gravedifficoltà economica, oltre che personale, determinato anche dal mancatopagamento di una parte rilevante di una fornitura, cosicché egli non aveva ildenaro per l’acquisto di carburante, necessario per lo svolgimento della propriafece più credito, essendo rimasta insoluta una rata di un mutuo, egli non videaltra soluzione che quella di rivolgersi ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] per avere prestiti, poiconcessi a tassi usurari.Con fondamento, dunque, la Corte di appello ha ritenuto sussistente lacircostanza aggravante prevista dall’art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen.,configurabile quando sia riscontrata una particolare condizione psicologica,determinata da un impellente assillo di natura economica, che determini nelsoggetto passivo una limitazione nella volontà di autodeterminazione tale daindurlo a ricorrere al credito accettando condizioni usurarie (Sez. 2, n. 1255 del04/10/2025, dep. 2026, Perciballi, Rv. 284286 – 01; Sez. 2, n. 18778 del25/03/2014, Mussari, Rv. 259962 – 01).3.2.

Anche in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante previstadall’art. 644, quinto comma, n. 4, cod. pen. la motivazione della sentenzaimpugnata è incensurabile e conforme al costante principio affermato dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la circostanza è configurabile intutti i casi in cui la somma presa in prestito ad usura sia destinata ad essereimpiegata in un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dalsoggetto cui il prestito viene materialmente erogato, senza che possa rilevare ildato meramente formale del riconoscimento dello status di imprenditore (Sez. 2,n. 62326 del 06/12/2023, dep. 2024, Carrassi, Rv. 2585926 – 01; Sez. 2, n.10795 del 16/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266163 - 01; Sez. 2, n. 47559del 27/11/2012, Cardo, Rv. 253942 – 01).Correttamente, dunque, la sentenza ha giudicato irrilevante la circostanzache l’azienda agricola fosse intestata alla moglie, risultando pacifico che VincenzoAugello svolgesse attività imprenditoriale e che il denaro prestatogli fosse allastessa destinato.4.

L’ultimo motivo proposto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto genericoin ordine alla commisurazione della pena, manifestamente infondato sul puntodelle attenuanti generiche e non consentito quanto al tema della recidiva.4.1.

Sulla quantificazione della pena il ricorso si è limitato a riportare ildisposto dell’art. 133 cod. pen., lamentando senza fondamento che i Giudici dimerito non avrebbero considerato la capacità a delinquere del colpevole.In ogni caso va ribadito che, secondo il diritto vivente, al Giudice,nell’esercizio della propria discrezionalità ex art. 132 cod. pen., è consentito farricorso a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento",quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 29968 del22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243 – 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.265283 – 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 – 01).[OSCURATO:PERSONA].

U, n. 12778 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], S., non mass. sul punto, «unaspecifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, ènecessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media diquella edittale».4.2.

Va poi ricordato che l’omesso riconoscimento delle attenuanti generichepuò essere legittimamente giustificato anche sulla base dei soli precedenti penali(Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 – 01) ovvero in assenza di elementi o circostanze di segnopositivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 – 01; Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del25/09/2014, Papini, Rv. 260610 – 01); inoltre, il giudice di merito non è tenuto aprendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili daglicomunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da talevalutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 01;Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 – 01; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 – 01).La sentenza impugnata ha motivato il diniego delle suddette attenuanti “allaluce delle modalità della condotta, dell’intensità del dolo, del danno procuratoalla vittima, dei precedenti specifici”, mentre il ricorso non ha neppure indicatoun solo elemento positivamente valutabile, tale non potendo essere consideratoil ruolo “assai secondario” che avrebbe rivestito l’imputato nella vicenda,smentito nella conforme ricostruzione dei Giudici di merito.4.3.

Infine, la doglianza relativa all’applicazione della recidiva è stataproposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.Nell’atto di appello, infatti, era stata chiesta e argomentata solo l’esclusionedelle altre circostanze aggravanti.[OSCURATO:PERSONA] il diritto vivente, stante il disposto dall’art. 609, comma 2, cod.proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questionisulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciareperché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficioin ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibileproporre in precedenza Ne consegue che «le censure formulate per la primavolta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto “punti della decisione” ormaisottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza delprincipio del tantum devolutum, quantum appellatum» (così, da ultimo, Sez. 2,n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01; in precedenzavds., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01; Sez. 3,n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903 – 01; Sez. 3, n. 57116 del29/09/2017, B., Rv. 271869 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316 – 01).Quello concernente l’applicazione di una circostanza aggravante costituisceun punto autonomo della decisione (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.216239 – 01) e pertanto deve essere oggetto di specifica impugnazione inappello affinché il tema possa essere validamente devoluto con il ricorso percassazione.Il principio è stato più volte affermato da questa Corte avuto specificoriguardo all’applicazione della recidiva (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci,Rv. 283803 – 01; Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813 –01; Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Palladino, Rv. 279673 – 01; da ultimo cfr.Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, non mass. sul punto).5.

La deduzione svolta nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sullaprescrizione del reato di usura è del tutto generica, in contrasto con il principioespresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale è inammissibileperché aspecifico il motivo con il quale si deduce l'omesso rilievo ex officio daparte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente nonfornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri,l'intervenuta maturazione del termine di legge: la prescrizione, infatti, è unevento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzionedi plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto delmero computo aritmetico del relativo termine sul calendario (Sez. 4, n. 13353del 19/03/2025, Casillo, Rv. 287951 – 01; Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F.,Rv. 280735 – 01; Sez. 6, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 – 01;Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 – 01).In ogni caso, in considerazione dell’applicazione delle aggravanti a effettospeciale, previste dagli artt. 99, quarto comma, e 644, quinto comma, nn. 3 e 4,cod. pen., per il reato di usura non era e non è tutt’oggi maturato il temponecessario a prescrivere nemmeno avuto riguardo alle condotte risalenti agli anni2004 e 2005 (prima dell’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251che ha innalzato le pene per il reato e mutato il regime della prescrizione), allaluce del combinato disposto degli artt. 63, terzo e quarto comma, 99, quartocomma, 157, primo comma n. 3 e secondo comma, 644, primo e quinto comma,cod. pen., nella formulazione all’epoca vigente: infatti il tempo di ventidue anni esei mesi, necessario a prescrivere per il reato sub 26), commesso a partire dal1° maggio 2004, sarebbe maturato il 1° novembre 2026, ciò anche aprescindere da eventuali sospensioni della prescrizione.6.

Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 02/07/2026.Il Presidente estensorePiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPatarnello, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Salvaggio (per [OSCURATO:PERSONA]) e Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno chiesto l’accoglimento deirispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 maggio 2025, per quanto qui rileva, la Corte diappello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 16 dicembre2021 dal Tribunale di Agrigento, confermava l’affermazione di responsabilità diAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di usura aggravata inconcorso (capo 26) e – per il primo imputato soltanto – di tentata estorsioneaggravata (capo 27), rideterminando le pene loro inflitte dal primo Giudice.2. Hanno proposto ricorso i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori difiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.3.1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordinealla condanna per i reati contestati ai capi 26) e 27).Richiamato il quarto motivo di appello, il ricorrente deduce che la Corteterritoriale non ha esposto le ragioni per le quali le argomentazioni ivi propostesono state disattese.La sentenza, adagiandosi sulla motivazione del primo Giudice, non harichiamato gli elementi di fatto emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale,dimostrativi della insussistenza del reato di usura, che peraltro, per il principiodel favor rei, la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare estinto perprescrizione, avuto riguardo ai limiti edittali precedenti alla entrata in vigoredella legge 5 dicembre 2005, n. 251.Altri argomenti affrontati nei motivi di appello e nel corso della discussionenon sono valsi a far comprendere che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non eracredibile né affidabile. La Corte territoriale non ha fatto un vaglio critico delle suedichiarazioni, disattendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.3.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordinealle ritenute circostanze aggravanti del reato di usura.La Corte di appello ha confuso lo stato di momentanea difficoltà economicacon il requisito dello stato di bisogno, insussistente nel caso di specie.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non era un imprenditore, essendo l'aziendaagricola intestata alla moglie.3.3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sullacommisurazione della pena.I giudici di merito erroneamente non hanno riconosciuto all'imputato le4. Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato intre motivi.4.1. Manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordineall’affermazione di responsabilità per il delitto di usura.La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con genericheformule di stile ignorando le doglianze contenute nell’atto di appello con le qualisi evidenziava anche l'inattendibilità della persona offesa.4.2. Manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine allasussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno.La Corte di appello ha equiparato una occasionale indigenza allo stato dibisogno, ravvisabile solo quando il soggetto non può provvedere alle necessità divita fondamentali.4.3. Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione inordine alla sussistenza dell'aggravante dello svolgimento di attivitàimprenditoriale.Il prestito non era stato richiesto per soddisfare esigenze lavorative oimprenditoriali. La persona offesa non aveva la qualità di imprenditore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, nonconsentiti o manifestamente infondati, reiterativi di doglianze specificamentedisattese dalla Corte territoriale con motivazione immune dai vizi denunciati.2. In punto di responsabilità i motivi dei due ricorsi sono connotati daestrema genericità.2.1. Quello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha del tutto obliteratole ampie argomentazioni, tutt’altro che apodittiche o manifestamente illogiche,svolte dalla Corte d’appello (pagg. 10-13).Esse hanno riguardato anche il tema della credibilità della persona offesa edell’attendibilità delle sue dichiarazioni, la cui valutazione «rappresenta unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (cosìSez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01; in senso conformevds., ad es., Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv.289333 – 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01; Sez. 2, n.7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01), circostanza assente nelcaso di specie.2.2. Anche il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di AntonioMaira in tema di responsabilità è generico, avendo in larga parte riprodotto,anche testualmente (pagg. 3-5), le doglianze dell’atto di appello, puntualmentedisattese nella sentenza impugnata.Va ribadito in proposito che sono inammissibili i motivi che riproduconopedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta diespressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, lacorrettezza della sentenza impugnata, laddove – come avvenuto nel caso dispecie – difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano inconsiderazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi diappello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv.286468 – 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 6, n.17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01; Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970 – 01).Per altro verso, lo stesso ricorso (pagg. 6-7) ha di fatto sollecitato unarilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente,secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuovavalutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dalgiudice di merito attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217 – 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv.271702 – 01).3. I motivi in ordine all’asserita insussistenza delle circostanze aggravanti,proposti in entrambi i ricorsi, sono manifestamente infondati.3.1. Quanto allo stato di bisogno della persona offesa, la sentenzaimpugnata ha rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] si trovava in uno stato di gravedifficoltà economica, oltre che personale, determinato anche dal mancatopagamento di una parte rilevante di una fornitura, cosicché egli non aveva ildenaro per l’acquisto di carburante, necessario per lo svolgimento della propriafece più credito, essendo rimasta insoluta una rata di un mutuo, egli non videaltra soluzione che quella di rivolgersi ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] per avere prestiti, poiconcessi a tassi usurari.Con fondamento, dunque, la Corte di appello ha ritenuto sussistente lacircostanza aggravante prevista dall’art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen.,configurabile quando sia riscontrata una particolare condizione psicologica,determinata da un impellente assillo di natura economica, che determini nelsoggetto passivo una limitazione nella volontà di autodeterminazione tale daindurlo a ricorrere al credito accettando condizioni usurarie (Sez. 2, n. 1255 del04/10/2025, dep. 2026, Perciballi, Rv. 284286 – 01; Sez. 2, n. 18778 del25/03/2014, Mussari, Rv. 259962 – 01).3.2. Anche in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante previstadall’art. 644, quinto comma, n. 4, cod. pen. la motivazione della sentenzaimpugnata è incensurabile e conforme al costante principio affermato dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la circostanza è configurabile intutti i casi in cui la somma presa in prestito ad usura sia destinata ad essereimpiegata in un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dalsoggetto cui il prestito viene materialmente erogato, senza che possa rilevare ildato meramente formale del riconoscimento dello status di imprenditore (Sez. 2,n. 62326 del 06/12/2023, dep. 2024, Carrassi, Rv. 2585926 – 01; Sez. 2, n.10795 del 16/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266163 - 01; Sez. 2, n. 47559del 27/11/2012, Cardo, Rv. 253942 – 01).Correttamente, dunque, la sentenza ha giudicato irrilevante la circostanzache l’azienda agricola fosse intestata alla moglie, risultando pacifico che VincenzoAugello svolgesse attività imprenditoriale e che il denaro prestatogli fosse allastessa destinato.4. L’ultimo motivo proposto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto genericoin ordine alla commisurazione della pena, manifestamente infondato sul puntodelle attenuanti generiche e non consentito quanto al tema della recidiva.4.1. Sulla quantificazione della pena il ricorso si è limitato a riportare ildisposto dell’art. 133 cod. pen., lamentando senza fondamento che i Giudici dimerito non avrebbero considerato la capacità a delinquere del colpevole.In ogni caso va ribadito che, secondo il diritto vivente, al Giudice,nell’esercizio della propria discrezionalità ex art. 132 cod. pen., è consentito farricorso a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento",quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 29968 del22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243 – 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.265283 – 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 – 01).[OSCURATO:PERSONA]. U, n. 12778 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], S., non mass. sul punto, «unaspecifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, ènecessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media diquella edittale».4.2. Va poi ricordato che l’omesso riconoscimento delle attenuanti generichepuò essere legittimamente giustificato anche sulla base dei soli precedenti penali(Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 – 01) ovvero in assenza di elementi o circostanze di segnopositivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 – 01; Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del25/09/2014, Papini, Rv. 260610 – 01); inoltre, il giudice di merito non è tenuto aprendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili daglicomunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da talevalutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 01;Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 – 01; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 – 01).La sentenza impugnata ha motivato il diniego delle suddette attenuanti “allaluce delle modalità della condotta, dell’intensità del dolo, del danno procuratoalla vittima, dei precedenti specifici”, mentre il ricorso non ha neppure indicatoun solo elemento positivamente valutabile, tale non potendo essere consideratoil ruolo “assai secondario” che avrebbe rivestito l’imputato nella vicenda,smentito nella conforme ricostruzione dei Giudici di merito.4.3. Infine, la doglianza relativa all’applicazione della recidiva è stataproposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.Nell’atto di appello, infatti, era stata chiesta e argomentata solo l’esclusionedelle altre circostanze aggravanti.[OSCURATO:PERSONA] il diritto vivente, stante il disposto dall’art. 609, comma 2, cod.proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questionisulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciareperché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficioin ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibileproporre in precedenza Ne consegue che «le censure formulate per la primavolta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto “punti della decisione” ormaisottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza delprincipio del tantum devolutum, quantum appellatum» (così, da ultimo, Sez. 2,n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01; in precedenzavds., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01; Sez. 3,n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903 – 01; Sez. 3, n. 57116 del29/09/2017, B., Rv. 271869 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316 – 01).Quello concernente l’applicazione di una circostanza aggravante costituisceun punto autonomo della decisione (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.216239 – 01) e pertanto deve essere oggetto di specifica impugnazione inappello affinché il tema possa essere validamente devoluto con il ricorso percassazione.Il principio è stato più volte affermato da questa Corte avuto specificoriguardo all’applicazione della recidiva (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci,Rv. 283803 – 01; Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813 –01; Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Palladino, Rv. 279673 – 01; da ultimo cfr.Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, non mass. sul punto).5. La deduzione svolta nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sullaprescrizione del reato di usura è del tutto generica, in contrasto con il principioespresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale è inammissibileperché aspecifico il motivo con il quale si deduce l'omesso rilievo ex officio daparte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente nonfornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri,l'intervenuta maturazione del termine di legge: la prescrizione, infatti, è unevento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzionedi plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto delmero computo aritmetico del relativo termine sul calendario (Sez. 4, n. 13353del 19/03/2025, Casillo, Rv. 287951 – 01; Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F.,Rv. 280735 – 01; Sez. 6, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 – 01;Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 – 01).In ogni caso, in considerazione dell’applicazione delle aggravanti a effettospeciale, previste dagli artt. 99, quarto comma, e 644, quinto comma, nn. 3 e 4,cod. pen., per il reato di usura non era e non è tutt’oggi maturato il temponecessario a prescrivere nemmeno avuto riguardo alle condotte risalenti agli anni2004 e 2005 (prima dell’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251che ha innalzato le pene per il reato e mutato il regime della prescrizione), allaluce del combinato disposto degli artt. 63, terzo e quarto comma, 99, quartocomma, 157, primo comma n. 3 e secondo comma, 644, primo e quinto comma,cod. pen., nella formulazione all’epoca vigente: infatti il tempo di ventidue anni esei mesi, necessario a prescrivere per il reato sub 26), commesso a partire dal1° maggio 2004, sarebbe maturato il 1° novembre 2026, ciò anche aprescindere da eventuali sospensioni della prescrizione.6. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 02/07/2026.Il Presidente estensorePiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 25811/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris