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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11248/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di • condanna per i reati•di cui agli artt. 336, 341-bis e 582 cod. pen, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata e generica; considerato, in particolare, che la censura in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio è generica - così come lo era anche il motivo di appello - là dove il ricorrente omette di individuare le specifiche ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a mitigare la pena ed, in ogni caso, quest'ultima ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di • condanna per i reati•di cui agli artt. 336, 341-bis e 582 cod. pen, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata e generica; considerato, in particolare, che la censura in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio è generica - così come lo era anche il motivo di appello - là dove il ricorrente omette di individuare le specifiche ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a mitigare la pena ed, in ogni caso, quest'ultima ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t
Sentenza Cassazione n. 11248/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris