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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 00561/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAeParTavV —a-1~> udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L,/ [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione della semilibertà, la richiesta di applicazione del differimento di pena per motivi di salute e quella di applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute determinati dall'emergenza pandemica mondiale da Covid-19.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, rinnovando le richieste presentate al Tribunale di sorveglianza [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 9 febbraio 2021.

Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nzo Siani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAeParTavV —a-1~> udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L,/ [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione della semilibertà, la richiesta di applicazione del differimento di pena per motivi di salute e quella di applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute determinati dall'emergenza pandemica mondiale da Covid-19. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, rinnovando le richieste presentate al Tribunale di sorveglianza [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 9 febbraio 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nzo Siani
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