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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 17810/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19923/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' FEDERICA, [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LORELLA -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n.203/2017 depositata i l 07/03/2017, R.G.N. 545/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.19923/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Bologna, il riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato le opposizioni proposte dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso le plurime cartelle emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per premi dovut i all’INAIL, conseguenti all’accertamento, ad opera di verbale ispettivo della natura subordinata dei rapporti di lavoro con alcuni venditori della società, formalmente qualificati come associati in partecipazione; la Corte territoriale ha affermato che dall’esame delle concrete modalità di svolgimento dei rapporti controversi, così come risultanti dal contesto regolamentare pattizio, erano risultati sussistenti gli indici fondanti la subordinazione e che la diversa qualificazione formalmente adottata dalla società aveva finalità elusiva, risultando finalizzata ad evitare i maggiori oneri contributivi derivanti dalla qualificazione dei rapporti come subordinati; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base di tre motivi; l’INAIL ha depositato tempestivo controricorso; l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2549 c.c. (Nozione dell’associazione in partecipazione), 2552 c.c. (Diritti dell’associante e dell’associato), 2553 c.c. (Divisione degli utili e delle perdite), 2554, co.II, c.c. (Partecipazione agli utili e alle perdite)”; richiama le caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione, ammissibile anche mediante conferimento di una prestazione lavorativa, indicandone il nucleo distintivo rispetto al lavoro subordinato nell’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’associato; afferma inoltre che l’esclusione dell’associato dalle perdite economiche dell’impresa associante non snatura la genuinità del tipo contrattuale; quanto alla retribuzione con partecipazione agli utili d’impresa, sostiene l’erroneità del richiamo operato dalla sentenza impugnata all’art. 2554, co.2 cod. civ., ai fini dell’individuazione della misura della retribuzione dei lavoratori subordinati compensati attraverso una cointeressenza agli utili netti d’impresa; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Difetto di motivazione in violazione degli artt. 111, co.VI Cost. (Motivazione provvedimenti giurisdizionali) e 132 c.p.c. (Contenuto della sentenza)”; lamenta l’assoluta apparenza della motivazione, la quale si limita all’esposizione della diversa valutazione del giudice del gravame rispetto a quella del Tribunale circa la natura subordinata dei rapporti controversi, senza che dalla stessa sia possibile dedurre il percorso argomentativo seguito a sostegno della conclusione adottata, così come scaturita da una puntuale valutazione di tutti gli elementi emersi nell’istruttoria; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., contesta “Omesso esame di fatti decisivi per la decisione del giudizio”; lamenta la mancata valorizzazione, da parte della Corte d’appello, dei fatti emersi dalla prova testimoniale espletata in primo grado al fine di accertare le concrete modalità di svolgimento della prestazione da parte degli associati, ritenendoli decisivi ai fini dell’esatta qualificazione della fattispecie contrattuale in esame; il primo motivo è inammissibile; la censura prospettata, lungi dal denunciare una violazione di legge, appare rivolta ad ottenereuna rivalutazione del merito, inibita in sede di legittimità; il secondo motivo è infondato; il motivo èerroneamente prospettato quale violazione di legge, là dove il vizio di motivazione apparente avrebbe ad essere dedotto in riferimento all’art. 360, co.1, n. 4cod. proc. civ.; ad ogni modo, la doglianza non ha fondamento, atteso che la motivazione della Crte d’appellosi compone di due parti; la prima richiama per relationem una sentenza della stessa Corte d’appello su questione identica (trattasi di cause seriali su contratti standard) (p.2 - 4), la quale aveva esamina to le pattuizioni contenute nei contratti conclusi dalla società con i dipendenti, in particolare stabilendo che il criterio contrattuale concernente la misura delle provvigioni attribuite all’associato (5% dell’importo netto degli utili d’impresa e non di una percentuale sugli incassi) e la mancata partecipazione alle perdite era indicativa del fatto che la volontà delle parti contraenti era quella di escludere l’associazione in partecipazionecon cointeressenza nel rischio d’impresa, e di stabilire che il lavoratore subordinato fosse retribuito nella forma, prevista dalla legge, della partecipazione agli utili d’impresa; nella seconda parte della motivazione, che inizia con la testuale espressione: “Alle precedenti considerazioni ed in raccordo va aggiunto con riferimento alla fattispecie processuale qui esaminata, che…” (p. 4), la Corte territoriale aderisce alle censure mosse dall’INAIL alla sentenza di primo grado, affermando sostanzialmente che il primo giudice ha reso malgoverno dei propri poteri istruttori; infatti: a) ha riferito in modo incompleto le deposizioni dei testi Seio e Casadei; b) ha sottovalutato le dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva e confermate in giudizio; c) ha ritenuto attendibili le deposizioni di lavoratori “promossi” nell’organigramma aziendale e per questo non completamente affidabili; il percorso argomentativo è, quindi, reso esplicito, anche se diluito in ragione dei plurimirichiami contenuti all’interno del decisum (peraltro legittimi ) , ora a precedenti della stessa Corte d’appello, ora alle ragioni dell’appellante; quanto alla frase, apparentemente anodina, che richiama il giudizio critico dell’INAIL all’iter argomentativo del Tribunale, essa non contraddice l’impianto motivazionale del provvedimento gravato, ma costituisce un di più, che mira a sottolineare l’errore di valutazione del primo giudice il quale non ha ritenuto provati aspetti secondari della subordinazione, pur evidenziati nelle testimonianze escusse, e pretendendo di ricercare la prova degli indici primari della stessa (eterodirezione ed esercizio dei poteri di controllo e disciplinare),ha sottovalutato la valenza elusiva della diversa qualificazione, per cui l’inesistenza di tali indicatori doveva risultare, almeno formalmente, rispettata; la conclusione, condivisibile, cui la Corte territoriale giunge è chela prova delle reali condizioni di svolgimento di una prestazione lavorativa ai fini contributivi non va ravvisata in una ril evazione parcellizzata degli indicatori contrattuali, bensì nell’insieme delle condizioni di fatto che caratterizzano la prestazione lavorativa, volti alla verifica del grado di autonomia riservato al prestatore nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto; la motivazione offerta dalla C orte territoriale non può , pertanto, essere considerata “apparente”, tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimi tà sulla motivazione, il quale,secondo la giurisprudenza di questa Corte , rimane circ oscritto ad ipotesi eccezionali che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - concernenti la sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. - al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. per tutte, Sez.

Un. n. 23840 del 2017); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese nei riguardi della concessionaria, rimasta intimata, nei confronti della quale la notificazione dell’impugnazione era stata effet tuata comunque solo per mera litis denuntiatio (cfr. Sez.

Un. n. 7514 del 2022; Cass. n. 36844 del 2022); in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali p er il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 a titolo di compensi professionaliin favore dell’INAIL , oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19923/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' FEDERICA, [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LORELLA -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n.203/2017 depositata i l 07/03/2017, R.G.N. 545/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.19923/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Bologna, il riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato le opposizioni proposte dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso le plurime cartelle emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per premi dovut i all’INAIL, conseguenti all’accertamento, ad opera di verbale ispettivo della natura subordinata dei rapporti di lavoro con alcuni venditori della società, formalmente qualificati come associati in partecipazione; la Corte territoriale ha affermato che dall’esame delle concrete modalità di svolgimento dei rapporti controversi, così come risultanti dal contesto regolamentare pattizio, erano risultati sussistenti gli indici fondanti la subordinazione e che la diversa qualificazione formalmente adottata dalla società aveva finalità elusiva, risultando finalizzata ad evitare i maggiori oneri contributivi derivanti dalla qualificazione dei rapporti come subordinati; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base di tre motivi; l’INAIL ha depositato tempestivo controricorso; l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2549 c.c. (Nozione dell’associazione in partecipazione), 2552 c.c. (Diritti dell’associante e dell’associato), 2553 c.c. (Divisione degli utili e delle perdite), 2554, co.II, c.c. (Partecipazione agli utili e alle perdite)”; richiama le caratteristiche del contratto di associazione in partecipazione, ammissibile anche mediante conferimento di una prestazione lavorativa, indicandone il nucleo distintivo rispetto al lavoro subordinato nell’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’associato; afferma inoltre che l’esclusione dell’associato dalle perdite economiche dell’impresa associante non snatura la genuinità del tipo contrattuale; quanto alla retribuzione con partecipazione agli utili d’impresa, sostiene l’erroneità del richiamo operato dalla sentenza impugnata all’art. 2554, co.2 cod. civ., ai fini dell’individuazione della misura della retribuzione dei lavoratori subordinati compensati attraverso una cointeressenza agli utili netti d’impresa; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Difetto di motivazione in violazione degli artt. 111, co.VI Cost. (Motivazione provvedimenti giurisdizionali) e 132 c.p.c. (Contenuto della sentenza)”; lamenta l’assoluta apparenza della motivazione, la quale si limita all’esposizione della diversa valutazione del giudice del gravame rispetto a quella del Tribunale circa la natura subordinata dei rapporti controversi, senza che dalla stessa sia possibile dedurre il percorso argomentativo seguito a sostegno della conclusione adottata, così come scaturita da una puntuale valutazione di tutti gli elementi emersi nell’istruttoria; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., contesta “Omesso esame di fatti decisivi per la decisione del giudizio”; lamenta la mancata valorizzazione, da parte della Corte d’appello, dei fatti emersi dalla prova testimoniale espletata in primo grado al fine di accertare le concrete modalità di svolgimento della prestazione da parte degli associati, ritenendoli decisivi ai fini dell’esatta qualificazione della fattispecie contrattuale in esame; il primo motivo è inammissibile; la censura prospettata, lungi dal denunciare una violazione di legge, appare rivolta ad ottenereuna rivalutazione del merito, inibita in sede di legittimità; il secondo motivo è infondato; il motivo èerroneamente prospettato quale violazione di legge, là dove il vizio di motivazione apparente avrebbe ad essere dedotto in riferimento all’art. 360, co.1, n. 4cod. proc. civ.; ad ogni modo, la doglianza non ha fondamento, atteso che la motivazione della Crte d’appellosi compone di due parti; la prima richiama per relationem una sentenza della stessa Corte d’appello su questione identica (trattasi di cause seriali su contratti standard) (p.2 - 4), la quale aveva esamina to le pattuizioni contenute nei contratti conclusi dalla società con i dipendenti, in particolare stabilendo che il criterio contrattuale concernente la misura delle provvigioni attribuite all’associato (5% dell’importo netto degli utili d’impresa e non di una percentuale sugli incassi) e la mancata partecipazione alle perdite era indicativa del fatto che la volontà delle parti contraenti era quella di escludere l’associazione in partecipazionecon cointeressenza nel rischio d’impresa, e di stabilire che il lavoratore subordinato fosse retribuito nella forma, prevista dalla legge, della partecipazione agli utili d’impresa; nella seconda parte della motivazione, che inizia con la testuale espressione: “Alle precedenti considerazioni ed in raccordo va aggiunto con riferimento alla fattispecie processuale qui esaminata, che…” (p. 4), la Corte territoriale aderisce alle censure mosse dall’INAIL alla sentenza di primo grado, affermando sostanzialmente che il primo giudice ha reso malgoverno dei propri poteri istruttori; infatti: a) ha riferito in modo incompleto le deposizioni dei testi Seio e Casadei; b) ha sottovalutato le dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva e confermate in giudizio; c) ha ritenuto attendibili le deposizioni di lavoratori “promossi” nell’organigramma aziendale e per questo non completamente affidabili; il percorso argomentativo è, quindi, reso esplicito, anche se diluito in ragione dei plurimirichiami contenuti all’interno del decisum (peraltro legittimi ) , ora a precedenti della stessa Corte d’appello, ora alle ragioni dell’appellante; quanto alla frase, apparentemente anodina, che richiama il giudizio critico dell’INAIL all’iter argomentativo del Tribunale, essa non contraddice l’impianto motivazionale del provvedimento gravato, ma costituisce un di più, che mira a sottolineare l’errore di valutazione del primo giudice il quale non ha ritenuto provati aspetti secondari della subordinazione, pur evidenziati nelle testimonianze escusse, e pretendendo di ricercare la prova degli indici primari della stessa (eterodirezione ed esercizio dei poteri di controllo e disciplinare),ha sottovalutato la valenza elusiva della diversa qualificazione, per cui l’inesistenza di tali indicatori doveva risultare, almeno formalmente, rispettata; la conclusione, condivisibile, cui la Corte territoriale giunge è chela prova delle reali condizioni di svolgimento di una prestazione lavorativa ai fini contributivi non va ravvisata in una ril evazione parcellizzata degli indicatori contrattuali, bensì nell’insieme delle condizioni di fatto che caratterizzano la prestazione lavorativa, volti alla verifica del grado di autonomia riservato al prestatore nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto; la motivazione offerta dalla C orte territoriale non può , pertanto, essere considerata “apparente”, tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimi tà sulla motivazione, il quale,secondo la giurisprudenza di questa Corte , rimane circ oscritto ad ipotesi eccezionali che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - concernenti la sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. - al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. per tutte, Sez. Un. n. 23840 del 2017); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese nei riguardi della concessionaria, rimasta intimata, nei confronti della quale la notificazione dell’impugnazione era stata effet tuata comunque solo per mera litis denuntiatio (cfr. Sez. Un. n. 7514 del 2022; Cass. n. 36844 del 2022); in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali p er il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 a titolo di compensi professionaliin favore dell’INAIL , oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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