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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 settembre 2021

Cassazione n. 04956/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Decheng, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LIN Deren, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LIN Xiuhua, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CAI Quiang, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 03/09/2021 il Tribunale della libertà di Firenze ha dichiarato inammissibile, per tardività, il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], e rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], LIN Deren, UN Xiuhua, CAI Quiang avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Firenze del 19/07/2021 applicativa della misura degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo di beni e somme di denaro, disposta in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte aggravata (artt. 11 e 13 bis d.lgs. 74/2000).

Il procedimento riguarda la rapida successione di aziende che insistono sui medesimi locali, impiegano sostanzialmente i medesimi dipendenti ed operano nello stesso settore merceologico, e che provvedono al reiterato mutamento della veste formale societaria, senza che quella chiusa abbia onorato i debiti verso l'erario; la ricostruzione dei fatti, a livello indiziario, concerne professionisti italiani, commercialisti, che curano la costituzione e la chiusura delle società e gli adempimenti tributari, inoltrando le dichiarazioni dei redditi senza che alla loro presentazione seguono effettivi pagamenti; la chiusura delle società impedisce poi qualsiasi possibilità di azione esecutiva da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Indagati sono, dunque, commercialisti e loro ausiliari, ai quali è contestato il reato associativo, oltre a diverse ipotesi di concorso, con imprenditori cinesi, nei reati di bancarotta per distrazione e di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte.

In tale quadro generale gli odierni ricorrenti sono cittadini cinesi, formalmente dipendenti di imprese, benché effettivi titolari delle stesse, che si sono succedute evitando di pagare le tasse ed impedendo ogni azione esecutiva da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante sottrazione dei beni, in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva: - [OSCURATO:PERSONA] Xitian, noto con il nome italiano di "Maurizio", è indagato per il reato di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte di cui al capo 4; - [OSCURATO:PERSONA] Decheng, noto con il nome italiano di "Maurizio", è indagato per il reato di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte di cui al capo 14; - UN Deren, nota con il nome italiano di "Serena", e LIN Xiuhua, noto con il nome italiano di "Maurizio", sono indagati per il reato di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte di cui al capo 15; - CAI Quiang, noto con il nome italiano di "Marco", è indagato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte di cui ai capi 11 e 12.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto, con un unico atto, ricorso per cessazione il difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Decheng, LIN Deren, UN Xiuhua, CAI Quiang, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto quattro motivi. 2 al

2.1. Vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di scrutinare la gravità indiziaria in ordine a ciascuna posizione, anziché con riguardo al solo [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] Xitian: contesta che egli parla e comprende la lingua italiana, in quanto, se è vero che l'indagato ha reso interrogatorio di garanzia senza interprete, è anche vero che gli interrogatori resi al pubblico ministero sono stati effettuati alla presenza di interprete.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000, con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza concernenti [OSCURATO:PERSONA], del quale non sarebbe provato il ruolo di amministratore di fatto della "pelletteria Aurora".

Contessa la gravità indiziarla del reato di sottrazione fraudolenta con particolare riferimento allo svolgimento del ruolo di amministratore di fatto delle società, avendo l'indagato semplicemente aiutato il padre, [OSCURATO:PERSONA], che non parlava italiano, con gli istituti di credito e con lo studio di commercialisti, evidenziando che, con riferimento alla pelletteria Aurora, non vi sono captazioni telefoniche e l'attività è cessata nel 2018, un anno prima dell'inizio delle intercettazioni; con riferimento alla pelletteria Valentina, la titolarità di fatto non sarebbe univoca sulla base delle intercettazioni.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione di reati, in quanto l'applicazione della misura nei confronti dei commercialisti dello studio Schiavone & Venezia, "torre di controllo criminale" delle operazioni, avrebbe fatto venir meno l'esigenza, in quanto il meccanismo "apri e chiudi" è stato posto in essere solo con l'ausilio della consulenza qualificata dei commercialisti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto, in tema di riesame di una misura cautelare personale, la natura interamente devolutiva di tale mezzo di impugnazione e la facoltatività dell'indicazione dei motivi non comportano l'automatica rilevanza di doglianze di carattere generico, sicché, in assenza della formulazione di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice del riesame, pur tenuto a verificare anche tale presupposto, può, in presenza di un provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il contenuto del titolo genetico, a condizione che mostri di averlo comunque valutato (Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202).

In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 — 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982).

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha chiaramente individuato gli elementi di gravità indiziaria alla base della misura cautelare con riferimento a tutti gli indagati, anche se uno solo degli odierni ricorrenti — [OSCURATO:PERSONA] - aveva formulato censure in ordine gravi indizi, essendogli gli altri limitati a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il secondo motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Xitian, è inammissibile.

Premesso che, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (ex multis, Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280992), il Tribunale, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Xitian, ha rilevato che nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'indagato non ha richiesto la presenza di un interprete e nessuno ha posto la questione, dandosi atto che "la parte parla e comprende perfettamente la lingua italiana".

Sicché l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata inammissibile per tardività, avendo proposto riesame il 27/08/2021, mentre il termine era scaduto il 06/08/2021.

4. Il terzo motivo, concernente la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Decheng, in ordine alla sua qualità di amministratore di fatto della pelletteria Aurora, è inammissibile, perché, oltre a risultare pressoché incomprensibile anche nella 4 6-g prospettazione fattuale, qualificando erroneamente come "ricorrente" il padre dell'indagato e cioè [OSCURATO:PERSONA], propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito al ruolo di amministratore di fatto delle società depauperate.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che la gestione delle società (in particolare, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]) è stata desunta dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali risulta che l'odierno ricorrente si comportava da effettivo gestore, ed era delegato ad operare sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA], pur formalmente intestata al padre [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, va ribadito il principio, affermato in particolare in tema di reati fallimentari, secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101).

5. Il quarto motivo è inammissibile, perché, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito cautelare, sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, riposa sull'erroneo presupposto che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie coincida con la reiterazione degli stessi fatti-reato contestati nel procedimento, e che, dunque, l'applicazione delle misure cautelari ai commercialisti che avevano elaborato, sotto il profilo operativo, il meccanismo criminoso impedisca la reiterazione dei fatti contestati.

Al riguardo, va infatti ribadito che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 — 02, con riferimento ad una fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta, in cui la Corte ha precisato che il pericolo di reiterazione non può essere escluso in assoluto dall'attuale assenza in capo all'indagato di cariche sociali in altre società).

Dunque, con riferimento al pericolo di recidiva, non va confuso il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con il pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, poichè dal tenore dell'art. 274, lett. c), c.p.p., emerge in maniera evidente che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie, non del concreto fatto-reato oggetto di contestazione, che, talvolta, non potrebbe neppure essere naturalisticamente reiterato (come nell'ipotesi di più grave aggressione al bene vita dell'omicidio).

Tanto premesso, l'ordinanza impugnata, nel confermare la misura domiciliare applicata, ha, al contrario, compiutamente evidenziato le circostanze di fatto dalle quali è stato desunto, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, l'attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto dal lungo lasso temporale, protrattosi per anni, in cui il meccanismo criminoso è stato posto in essere, dalla reiterata attuazione del meccanismo di 'apri e chiudi', dall'imponente mole di debiti tributari maturati e sottratti alle ragioni dell'Erario.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Decheng, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LIN Deren, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LIN Xiuhua, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CAI Quiang, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 03/09/2021 il Tribunale della libertà di Firenze ha dichiarato inammissibile, per tardività, il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], e rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], LIN Deren, UN Xiuhua, CAI Quiang avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Firenze del 19/07/2021 applicativa della misura degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo di beni e somme di denaro, disposta in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte aggravata (artt. 11 e 13 bis d.lgs. 74/2000). Il procedimento riguarda la rapida successione di aziende che insistono sui medesimi locali, impiegano sostanzialmente i medesimi dipendenti ed operano nello stesso settore merceologico, e che provvedono al reiterato mutamento della veste formale societaria, senza che quella chiusa abbia onorato i debiti verso l'erario; la ricostruzione dei fatti, a livello indiziario, concerne professionisti italiani, commercialisti, che curano la costituzione e la chiusura delle società e gli adempimenti tributari, inoltrando le dichiarazioni dei redditi senza che alla loro presentazione seguono effettivi pagamenti; la chiusura delle società impedisce poi qualsiasi possibilità di azione esecutiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. Indagati sono, dunque, commercialisti e loro ausiliari, ai quali è contestato il reato associativo, oltre a diverse ipotesi di concorso, con imprenditori cinesi, nei reati di bancarotta per distrazione e di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte. In tale quadro generale gli odierni ricorrenti sono cittadini cinesi, formalmente dipendenti di imprese, benché effettivi titolari delle stesse, che si sono succedute evitando di pagare le tasse ed impedendo ogni azione esecutiva da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante sottrazione dei beni, in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva: - [OSCURATO:PERSONA] Xitian, noto con il nome italiano di "Maurizio", è indagato per il reato di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte di cui al capo 4; - [OSCURATO:PERSONA] Decheng, noto con il nome italiano di "Maurizio", è indagato per il reato di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte di cui al capo 14; - UN Deren, nota con il nome italiano di "Serena", e LIN Xiuhua, noto con il nome italiano di "Maurizio", sono indagati per il reato di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte di cui al capo 15; - CAI Quiang, noto con il nome italiano di "Marco", è indagato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte di cui ai capi 11 e 12. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto, con un unico atto, ricorso per cessazione il difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Decheng, LIN Deren, UN Xiuhua, CAI Quiang, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto quattro motivi. 2 al 2.1. Vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di scrutinare la gravità indiziaria in ordine a ciascuna posizione, anziché con riguardo al solo [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] Xitian: contesta che egli parla e comprende la lingua italiana, in quanto, se è vero che l'indagato ha reso interrogatorio di garanzia senza interprete, è anche vero che gli interrogatori resi al pubblico ministero sono stati effettuati alla presenza di interprete. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000, con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza concernenti [OSCURATO:PERSONA], del quale non sarebbe provato il ruolo di amministratore di fatto della "pelletteria Aurora". Contessa la gravità indiziarla del reato di sottrazione fraudolenta con particolare riferimento allo svolgimento del ruolo di amministratore di fatto delle società, avendo l'indagato semplicemente aiutato il padre, [OSCURATO:PERSONA], che non parlava italiano, con gli istituti di credito e con lo studio di commercialisti, evidenziando che, con riferimento alla pelletteria Aurora, non vi sono captazioni telefoniche e l'attività è cessata nel 2018, un anno prima dell'inizio delle intercettazioni; con riferimento alla pelletteria Valentina, la titolarità di fatto non sarebbe univoca sulla base delle intercettazioni. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione di reati, in quanto l'applicazione della misura nei confronti dei commercialisti dello studio Schiavone & Venezia, "torre di controllo criminale" delle operazioni, avrebbe fatto venir meno l'esigenza, in quanto il meccanismo "apri e chiudi" è stato posto in essere solo con l'ausilio della consulenza qualificata dei commercialisti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto, in tema di riesame di una misura cautelare personale, la natura interamente devolutiva di tale mezzo di impugnazione e la facoltatività dell'indicazione dei motivi non comportano l'automatica rilevanza di doglianze di carattere generico, sicché, in assenza della formulazione di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice del riesame, pur tenuto a verificare anche tale presupposto, può, in presenza di un provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il contenuto del titolo genetico, a condizione che mostri di averlo comunque valutato (Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202). In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 — 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha chiaramente individuato gli elementi di gravità indiziaria alla base della misura cautelare con riferimento a tutti gli indagati, anche se uno solo degli odierni ricorrenti — [OSCURATO:PERSONA] - aveva formulato censure in ordine gravi indizi, essendogli gli altri limitati a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il secondo motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Xitian, è inammissibile. Premesso che, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (ex multis, Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280992), il Tribunale, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Xitian, ha rilevato che nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'indagato non ha richiesto la presenza di un interprete e nessuno ha posto la questione, dandosi atto che "la parte parla e comprende perfettamente la lingua italiana". Sicché l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata inammissibile per tardività, avendo proposto riesame il 27/08/2021, mentre il termine era scaduto il 06/08/2021. 4. Il terzo motivo, concernente la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Decheng, in ordine alla sua qualità di amministratore di fatto della pelletteria Aurora, è inammissibile, perché, oltre a risultare pressoché incomprensibile anche nella 4 6-g prospettazione fattuale, qualificando erroneamente come "ricorrente" il padre dell'indagato e cioè [OSCURATO:PERSONA], propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito al ruolo di amministratore di fatto delle società depauperate. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che la gestione delle società (in particolare, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]) è stata desunta dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali risulta che l'odierno ricorrente si comportava da effettivo gestore, ed era delegato ad operare sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA], pur formalmente intestata al padre [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, va ribadito il principio, affermato in particolare in tema di reati fallimentari, secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101). 5. Il quarto motivo è inammissibile, perché, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito cautelare, sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, riposa sull'erroneo presupposto che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie coincida con la reiterazione degli stessi fatti-reato contestati nel procedimento, e che, dunque, l'applicazione delle misure cautelari ai commercialisti che avevano elaborato, sotto il profilo operativo, il meccanismo criminoso impedisca la reiterazione dei fatti contestati. Al riguardo, va infatti ribadito che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 — 02, con riferimento ad una fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta, in cui la Corte ha precisato che il pericolo di reiterazione non può essere escluso in assoluto dall'attuale assenza in capo all'indagato di cariche sociali in altre società). Dunque, con riferimento al pericolo di recidiva, non va confuso il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con il pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, poichè dal tenore dell'art. 274, lett. c), c.p.p., emerge in maniera evidente che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie, non del concreto fatto-reato oggetto di contestazione, che, talvolta, non potrebbe neppure essere naturalisticamente reiterato (come nell'ipotesi di più grave aggressione al bene vita dell'omicidio). Tanto premesso, l'ordinanza impugnata, nel confermare la misura domiciliare applicata, ha, al contrario, compiutamente evidenziato le circostanze di fatto dalle quali è stato desunto, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, l'attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto dal lungo lasso temporale, protrattosi per anni, in cui il meccanismo criminoso è stato posto in essere, dalla reiterata attuazione del meccanismo di 'apri e chiudi', dall'imponente mole di debiti tributari maturati e sottratti alle ragioni dell'Erario. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e
Sentenza Cassazione n. 04956/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris