CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 41162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di violazione di domicilio e del delitto di lesioni personali aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e da censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 3 della sentenza impugnata quanto al riconoscimento da parte della vittima del reato ed ai riscontri estrinseci), è anche manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere