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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 46671/2023

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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia riqualificato come appello e che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Catanzaro per la decisione ex art. 310 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro rigettava l'istanza con cui l'imputato aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare • in atto con gli arresti domiciliari in conseguenza della perdita di efficacia della prima per decorrenza dei termini di durata massima.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difersore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], per i seguenti motivi.

2.1. Errata applicazione dell'ad. 303 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione..

Nell'ordinanza si rileva che l'istante ha riportato condanna in entrambi i gradi di giudizio per i reati di cui agli artt. 629, comma 2, cod. pen., 7 della

I. n. 203/1991 e 416-bis, comma 2, cod. pen., aggiungendo che, vedendosi nell'ipotesi di doppia conforme, alle fattispecie in esame devono applicarsi i termini massimi di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato correttamente l'art. 303, ult. comma, lett. b), cod. proc. pen., poiché ha individuato il reato più grave nell'estorsione (capo 65) che, aggravata ai sensi del comma 2 nonché dell'ad. 416-bis.1 cod. pen., comporta una pena massima di anni venti di reclusione (disponendo l'ad. 63, comma 4, cod. pen. che, ove concorrano più circostanze aggravanti speciali o ad effetto speciale, si applica infatti soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla).

Ha tuttavia errato affermando che l'art. 303, ult. comma, lett. b), cod. proc. pen. prevede il termine massimo di sei anni (che, con l'aggiunta dei periodi di sospensione, comporterebbe la scadenza dei termini di custodia cautelare soltanto in data 15/05/2025), dal momento che tale disposizione dispone, ove si proceda per un delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione «non superiore a 20 anni», un termine massimo di quattro anni, che nel caso di specie è già decorso (la misura è stata eseguita il 10/01/2018 e i termini di sospensione sono 249 + 63 + 90 + 90).

2.2. Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

La Corte d'appello ha ritenuto che la gravità dei fatti in contestazione, in assenza di elementi specifici idonei a comprovare l'intervenuta rescissione dei legami di Giglio con gli ambienti criminali di appartenenza, osti ad una rivalutazione in termini più favorevoli delle originarie esigenze d i natura preventiva poste a fondamento della misura in atto, non potendosi valorizzare a tali fini il solo decorso del tempo dall'applicazione del regime cautelare.

Tuttavia, nonostante la contestazione c.d. aperta, tutti i dati indiziari riguardanti l'imputato si arrestano al 2015, mentre nei periodi successivi l'imputato è risultato estraneo a qualunque vicenda delitl:uosa, né è stato segnalato in relazione a vicende illecite.Inoltre, la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. deve ritenersi superata, dal momento che: l'associazione non ha operato oltre il 2015; numerosi imputati ai quali era stato contestato il reato associativo sono stati assolti; la Corte d'appello non si è pronunciata su tali dati, pure sottoposti alla sua attenzione; l'imputato era molto giovane, incensurato ed aveva reciso ogni legame con il contesto delinquenziale (nemmeno essendo pervenuti apporti dichiarativi dai collaboratori di giustizia).

La motivazione è viziata anche nella parte in cui la Corte nega siano emersi elementi da cui desumere la rescissione del legame con l'associazione.

Dal momento che Giglio è recluso interrottamente dal 09/01/2018, nessun altro elemento avrebbe potuto essere fornito, infatti, se non la buona condotta intramuraria e la mancanza di segnalazioni.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (ex aliis, Sez. 6, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv. 2845E1.

Analogamente, Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Catrini, Rv. 239246).

1.2. Nel caso di specie, la pretesa estinzione della misura per decorrenza dei termini massimi di durata è questione che afferisce alla durata della misura.

Di conseguenza, il ricorso sarebbe inammissibile.

2. Tuttavia, avendo il ricorrente dedotto, insieme alla violazione della legge processuale in materia di termini di fase, altresì un vizio di motivazione, nella parte in cui eccepisce che l'ordinanza impugnata abbia disatteso la richiesta subordinata, per il principio di conservazione dell'impugnazione sancito dall'art. 568, comma 5, 3cod. proc. pen., applicabile anche in sede cautelare, l'impugnazione direttamente proposta contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di scarcerazione va riqualificata come appello ex art. 310 cod. proc. pen.

Gli atti vanno, dunque, tramessi al Tribunale di Catanzaro per la decisione sulla misura cautelare.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia riqualificato come appello e che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Catanzaro per la decisione ex art. 310 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro rigettava l'istanza con cui l'imputato aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare • in atto con gli arresti domiciliari in conseguenza della perdita di efficacia della prima per decorrenza dei termini di durata massima. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difersore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], per i seguenti motivi. 2.1. Errata applicazione dell'ad. 303 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione.. Nell'ordinanza si rileva che l'istante ha riportato condanna in entrambi i gradi di giudizio per i reati di cui agli artt. 629, comma 2, cod. pen., 7 della I. n. 203/1991 e 416-bis, comma 2, cod. pen., aggiungendo che, vedendosi nell'ipotesi di doppia conforme, alle fattispecie in esame devono applicarsi i termini massimi di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato correttamente l'art. 303, ult. comma, lett. b), cod. proc. pen., poiché ha individuato il reato più grave nell'estorsione (capo 65) che, aggravata ai sensi del comma 2 nonché dell'ad. 416-bis.1 cod. pen., comporta una pena massima di anni venti di reclusione (disponendo l'ad. 63, comma 4, cod. pen. che, ove concorrano più circostanze aggravanti speciali o ad effetto speciale, si applica infatti soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla). Ha tuttavia errato affermando che l'art. 303, ult. comma, lett. b), cod. proc. pen. prevede il termine massimo di sei anni (che, con l'aggiunta dei periodi di sospensione, comporterebbe la scadenza dei termini di custodia cautelare soltanto in data 15/05/2025), dal momento che tale disposizione dispone, ove si proceda per un delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione «non superiore a 20 anni», un termine massimo di quattro anni, che nel caso di specie è già decorso (la misura è stata eseguita il 10/01/2018 e i termini di sospensione sono 249 + 63 + 90 + 90). 2.2. Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. La Corte d'appello ha ritenuto che la gravità dei fatti in contestazione, in assenza di elementi specifici idonei a comprovare l'intervenuta rescissione dei legami di Giglio con gli ambienti criminali di appartenenza, osti ad una rivalutazione in termini più favorevoli delle originarie esigenze d i natura preventiva poste a fondamento della misura in atto, non potendosi valorizzare a tali fini il solo decorso del tempo dall'applicazione del regime cautelare. Tuttavia, nonostante la contestazione c.d. aperta, tutti i dati indiziari riguardanti l'imputato si arrestano al 2015, mentre nei periodi successivi l'imputato è risultato estraneo a qualunque vicenda delitl:uosa, né è stato segnalato in relazione a vicende illecite.Inoltre, la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. deve ritenersi superata, dal momento che: l'associazione non ha operato oltre il 2015; numerosi imputati ai quali era stato contestato il reato associativo sono stati assolti; la Corte d'appello non si è pronunciata su tali dati, pure sottoposti alla sua attenzione; l'imputato era molto giovane, incensurato ed aveva reciso ogni legame con il contesto delinquenziale (nemmeno essendo pervenuti apporti dichiarativi dai collaboratori di giustizia). La motivazione è viziata anche nella parte in cui la Corte nega siano emersi elementi da cui desumere la rescissione del legame con l'associazione. Dal momento che Giglio è recluso interrottamente dal 09/01/2018, nessun altro elemento avrebbe potuto essere fornito, infatti, se non la buona condotta intramuraria e la mancanza di segnalazioni. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (ex aliis, Sez. 6, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv. 2845E1. Analogamente, Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Catrini, Rv. 239246). 1.2. Nel caso di specie, la pretesa estinzione della misura per decorrenza dei termini massimi di durata è questione che afferisce alla durata della misura. Di conseguenza, il ricorso sarebbe inammissibile. 2. Tuttavia, avendo il ricorrente dedotto, insieme alla violazione della legge processuale in materia di termini di fase, altresì un vizio di motivazione, nella parte in cui eccepisce che l'ordinanza impugnata abbia disatteso la richiesta subordinata, per il principio di conservazione dell'impugnazione sancito dall'art. 568, comma 5, 3cod. proc. pen., applicabile anche in sede cautelare, l'impugnazione direttamente proposta contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di scarcerazione va riqualificata come appello ex art. 310 cod. proc. pen. Gli atti vanno, dunque, tramessi al Tribunale di Catanzaro per la decisione sulla misura cautelare. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catan
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