CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10010/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna con ordinanza emessa in camera di consiglio il 24 luglio 2020 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto il 4 aprile 2012 da [OSCURATO:PERSONA], che era stato riconosciuto dal Tribunale di Rimini, con sentenza del 20 gennaio 2012, responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 4 agosto 2007, e condannato alla pena di giustizia. 2. La ragione della ritenuta inammissibilità sta nell'affermato difetto di specificità dei motivi di appello, stimati dai giudici di merito, dopo una disamina circa i requisiti generali dell'impugnazione (pp. 1-2 del provvedimento impugnato), solo ripetitivi di quelli già esposti in primo grado ed aspecifici (p. 3). 3. Ricorre per la cassazione del provvedimento l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo ed articolato, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe gravemente illogica. Il ricorrente premette di avere presentato il 4 aprile 2012 appello avverso la sentenza del 20 gennaio 2012 e di avere atteso più di otto anni notizie circa la fissazione dell'appello, sino al 30 novembre 2020, quando ha ricevuto notifica dell'ordinanza dichiarativa di inammissibilità, emessa senza contraddittorio. Ciò posto, censura l'argomento con cui la Corte territoriale ha disatteso il primo motivo di impugnazione, volto al riconoscimento della scusabilità della mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio, essendo le nuove disposizioni entrate in vigore alla mezzanotte del 4 agosto 2007 ed essendo stato l'imputato controllato dalla polizia giudiziaria alle ore 04.00 del mattino: infatti il riferimento, che si legge alla p. 3 del provvedimento impugnato, all'essere stato il motivo dedotto "per la prima volta" nell'atto di appello dimostrerebbe, ad avviso del ricorrente, la confusione tra il ruolo della Corte di merito e quello della Corte di legittimità. Quanto alla richiesta di diminuzione della pena e di concessione delle attenuanti generiche, la scarna motivazione che si rinviene nel provvedimento impugnato (alla p. 3) trascura la - ritenuta - specificità dell'impugnazione, ove, tra l'altro, si sottolineava, in punto di fatto, la incensuratezza e il comportamento collaborativo dell'imputato, e, in diritto, la non applicabilità a fatti pregressi della previsione del comma 3 dell'art. 62-bis cod. pen., siccome introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f-bis), del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125.In relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, si denuncia la totale mancanza di motivazione; così come nessuna risposta avrebbe avuto la richiesta di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità ovvero in sanzione pecuniaria, avanzata per la prima volta nell'appello, come pacificamente consentito dalla giurisprudenza della S.C. La mancanza del contraddittorio avrebbe leso il diritto di difesa, avendo precluso, tra l'altro, la possibilità di presentare motivi aggiunti. Si chiede, dunque, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello affinchè si celebri il giudizio di secondo grado. 4.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria del 25 ottobre 2021 ha, a sua volta, chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni (fatto, 4 agosto 2007 + cinque anni = 4 agosto 2012; nessun rinvio chiesto dalla Difesa). Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Ciò con particolare riferimento al tema della differenza, non colta dalla Corte di appello, tra vaglio sulla manifesta infondatezza e vaglio sulla fondatezza, essendosi vistosamente trascurato da parte dei decidenti l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui «In tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Pertanto, sussistono presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate già prima dell'adozione della sentenza impugnata (del 24 luglio 2020). E' poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo, all'evidenza, circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio sia del provvedimento impugnato sia della sentenza di primo grado, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e la sentenza di primo grado, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 03/12/2021. Il ConsigPér este