CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 10417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: -PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UNGHERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 07/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Mantova che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., ha omesso di provvedere sulla sanzione accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida. 2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 3. Il ricorso muove alle seguenti considerazioni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Nella specie, non vertendosi in ipotesi di reato aggravate dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di stupefacenti, il giudicante nulla ha statuito in merito alla obbligatoria applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente, sicché la sentenza impugnata va annullata limitatamente a tale omessa statuizione, con rinvio sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. P . Q . M . Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Mantova. Così deciso il 25 genn