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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07108/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata in cui la Corte ha spiegato che la messa a disposizione del proprio conto corrente sul quale è confluita la somma sottratta, è elemento dimostrativo della partecipazione e dell'accordo preventivo dell'imputato alla realizzazione del reato) (Sez. 2 del 30/5/2024 n. 25411, n.m.); considerato che4ccezione di improcedibilità per mancanza di querela di cui alla memoria difensiva del 30/12/2025, è manifestamente infondata essendo presente in atti valida querela del 25/11/2019; ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata in cui la Corte ha spiegato che la messa a disposizione del proprio conto corrente sul quale è confluita la somma sottratta, è elemento dimostrativo della partecipazione e dell'accordo preventivo dell'imputato alla realizzazione del reato) (Sez. 2 del 30/5/2024 n. 25411, n.m.); considerato che4ccezione di improcedibilità per mancanza di querela di cui alla memoria difensiva del 30/12/2025, è manifestamente infondata essendo presente in atti valida querela del 25/11/2019; ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 07108/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris