CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2727/2021proposto da: Piero PETRILLI (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; PEC : [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO],) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Roma alla V ia Merulanan. 247, in forza di procura in calce al ricorso ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -intimato – Avviso liquidazione imposta di registro – Decadenza agevolazione coltivatore diretto – Sistema “rotativo” - avverso l a sente nza n. 1 725 / 20 20 emessa d a l la CTR Pugli a in data 07/09/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza n. 1725/27/2020 della CTR per la Puglia nella parte in cui, in applicazione del principio di diritto sancito da questa Corte con l'ordinanza n. 13426/2017, ha confermato la decadenza del contribuente dalle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1 d.lgs. n. 99/2004, non avvedendosi che la concessione in uso a terzi del terreno non può integrare la cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte del proprietario quando essa sia avvenuta secondo le modalità del cd. “maggese" e, quindi, anche al fine di garantire la necessaria rotazione delle colture. Il ricorso è affidato a due motivi. Resiste l'Amministrazione finanziaria. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il contribuente avanza censura ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 99/2004, 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009 (come convertito dalla l. n. 25/2010), 7 della l. n. 604/1954, 7, comma 2, d.lgs. n. 99/2004 e 5-bis, commi 1 e 2, l. n. 97/1994, per aver la CTR illegittimamente, a suo dire, ritenuto che il principio sancito da questa Corte con l'ordinanza n. 13426/2017 (secondo cui "l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata e strumentale ad una coltivazione intercalare - ossia, di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo -, comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1934, n. 604") fosse applicabile anche in caso di coltivazione condotta secondo il sistema "rotativo" (il c.d. maggese) attuato con l'intervento di terzi, ma pur sempre in funzione di un'esigenza del proprietario coltivatore. 1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, con ordinanza n. 13426 del 26 maggio 2017, la allora sesta sezione tributaria accolse il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, rinviando anche per le spese alla CTR Puglia, sulla base del seguente iter logico: in materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie 8 mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base all'art. 11 deld.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitino, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ. (Sez. 5, n. 6688 del 21/03/2014) . In definitiva, il Collegio non condivise l’affermazione resa dalla CTR, secondo cui la concessione in affitto, da parte del contribuente,del terreno (acquistato con l'agevolazione tributaria) per colture stagionali e limitate nel tempo, non avrebbe pregiudicato la conduzione del fondo da parte del coltivatore. Ragion per cuisul detto profilo si è formato il giudicato interno, precludendo lo stesso qualsivoglia valutazione in senso difforme. 2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla questione proposta in via subordinata relativa all'applicazione dell'aliquota prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso dei beni immobili in genere (9%), in luogo di quella prevista per i terreni agricoli (15%), e sulla ulteriore questione proposta in appello relativa all'inesistenza della notificazione dell'atto impositivo. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, non essendovene cenno nella sentenza qui impugnata, il contribuente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse sollevato tempestivamente la relativa questione. In particolare, per quanto fosse risultato vittorioso all’esito del giudizio dinanzi alla CTP sulla domanda proposta in via principale, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto, in osservanza del principio di specificità, riprodurre, almeno nel suo contenuto essenziale, la comparsa di costituzione in appello, al fine di attestare di aver riproposto in quella sede la domanda subordinata rimasta assorbita in primo grado. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.400,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi decis