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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06651/2023

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lite - sul fatto che i contratti non sono stati ritenuti illegittimi o comunque tali da non intercettare la fattispecie del c.d. illecito euro-unitario; i motivi criticano sotto vari profili l’ipotesi che si possa ritenere la stabilizzazione come esito satisfattivo dei diritti del lavoratore, a fronte dell’illegittima reiterazione, ma come detto non è questo quanto deciso dalla Corte di merito; anche il terzo motivo, insistendo sull’onere della prova rispetto al risarcimento del danno, trascura il fatto che in realtà la Corte territoriale ha escluso l’illiceità delle assunzioni a termine per non avere superato, nei casi di supplenze su organico di diritto, i 36 mesi e per la mancanza di allegazione e prova di circostanze sintomatiche di un uso improprio e distorto delle supplenze brevi o su c.d. organico di fatto, in sé naturalmente giustificate dall’esigenza di sopperire ad esigenze provvisorie dell’insegnamento in un dato anno scolastico o frangente, argomenti cui il motivo nulla replica; infine, il motivo finale sulle spese si fonda sul presupposto che il diritto riconosciuto fosse stato sanato, quanto ad effetti lesivi, dalla sopravvenuta stabilizzazione, per desumerne l’ingiustizia della pronuncia di compensazione, ma non è questo – ancora - quan t o deciso; non diversamente, l’ipotesi di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è parimenti calibrata al fine di far pronunciare la stessa sull’effettiva capacità sanante della stabilizzazione intesa come fatto estintivo del diritto al risarcimento del c.d. danno euro- unitario, il che ancora esula da quanto deciso in sede di appello;

2. l’incoerenza tra la pronuncia e la proposta impugnazione rende quest’ultima inammissibile e le spese del grado vanno conseguentemente regolate secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Aisensi dell’art. 13 co. 1 - quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello

lite - sul fatto che i contratti non sono stati ritenuti illegittimi o comunque tali da non intercettare la fattispecie del c.d. illecito euro-unitario; i motivi criticano sotto vari profili l’ipotesi che si possa ritenere la stabilizzazione come esito satisfattivo dei diritti del lavoratore, a fronte dell’illegittima reiterazione, ma come detto non è questo quanto deciso dalla Corte di merito; anche il terzo motivo, insistendo sull’onere della prova rispetto al risarcimento del danno, trascura il fatto che in realtà la Corte territoriale ha escluso l’illiceità delle assunzioni a termine per non avere superato, nei casi di supplenze su organico di diritto, i 36 mesi e per la mancanza di allegazione e prova di circostanze sintomatiche di un uso improprio e distorto delle supplenze brevi o su c.d. organico di fatto, in sé naturalmente giustificate dall’esigenza di sopperire ad esigenze provvisorie dell’insegnamento in un dato anno scolastico o frangente, argomenti cui il motivo nulla replica; infine, il motivo finale sulle spese si fonda sul presupposto che il diritto riconosciuto fosse stato sanato, quanto ad effetti lesivi, dalla sopravvenuta stabilizzazione, per desumerne l’ingiustizia della pronuncia di compensazione, ma non è questo – ancora - quan t o deciso; non diversamente, l’ipotesi di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è parimenti calibrata al fine di far pronunciare la stessa sull’effettiva capacità sanante della stabilizzazione intesa come fatto estintivo del diritto al risarcimento del c.d. danno euro- unitario, il che ancora esula da quanto deciso in sede di appello; 2. l’incoerenza tra la pronuncia e la proposta impugnazione rende quest’ultima inammissibile e le spese del grado vanno conseguentemente regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Aisensi dell’art. 13 co. 1 - quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
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