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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02489/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/02/2020 della Corte di assise di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Torino, parzialmente riformando quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza della Corte di assise di Ivrea del 19 giugno 2018, confermava la condanna della ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in ordine al reato di truffa aggravata in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha ritenuto che la ricorrente avrebbe offerto un contributo penalmente rilevante alla condotta commessa nei confronti della persona offesa dal di lei figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva truffato la vittima fingendo di investire i suoi risparmi, pari a 187.000 euro, quale broker finanziario.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte avrebbe basato sulla sola querela della vittima, acquisita ex art. 512 cod. proc. pen., la prova della circostanza che la ricorrente avesse falsamente fatto credere alla persona offesa che il figlio [OSCURATO:PERSONA] lavorava come promotore finanziario, "così precostituendo il terreno fertile su cui si sarebbe innestata la successiva condotta decettiva del figlio" (fg. 4 del ricorso).

Non si sarebbe tenuto conto degli elementi difensivi volti a confutare il fatto, in considerazione della genericità del riferimento temporale fornito dalla persona offesa con riguardo all'epoca della rivelazione della falsa notizia, alla indicazione delle mansioni effettivamente ricoperte dal Defilippi, al lasso temporale intercorso tra l'apprendimento della notizia e la presentazione della querela.

La dichiarazione della persona offesa sarebbe rimasta priva di riscontri esterni ed anzi confutata dalla testimonianza Chiappino, per quanto indicato a fg. 7 del ricorso a proposito del fatto che Defilippi fosse un fattorino e non un broker finanziario.

Inoltre, non sarebbe stato chiarito se la persona offesa avesse sollecitato la ricorrente o viceversa.

La sentenza sarebbe illogica anche nella ricostruzione dei rapporti tra i protagonisti della vicenda.

Sotto altro profilo, la Corte avrebbe dato per certo, senza basi oggettive, che la ricorrente fosse consapevole della falsità della notizia riferita alla vittima relativa alle mansioni del figlio.

Non si è tenuto conto della genericità della querela sul punto e della prospettazione difensiva volta a sostenere che la ricorrente fosse stata a sua volta presa in giro dal figlio, circostanza resa verosimile dalla conflittualità dei loro rapporti personali siccome riferita da alcuni testi (fg. 12 e segg. del ricorso) e dalla personalità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto con disturbi caratteriali e psicologici secondo quanto evidenziato a fg. 14 del ricorso.

Non sarebbero significativi i curricula del figlio ritrovati alla ricorrente, non attenendo all'attività di promotore finanziario.Non sarebbe stato provato, inoltre, che la ricorrente avesse condiviso con il figlio i proventi della truffa.

Sul punto, la Corte avrebbe travisato i dati riferiti agli acquisti di automobili effettuati dall'imputata nel 2014, compatibili con i suoi redditi e delle movimentazioni dei suoi conti (fg. 21 del ricorso).

La Corte non avrebbe tenuto conto dei contributi finanziari offerti alla ricorrente dal teste Chiappino.

Gli altri elementi indiziari - contatti telefonici con il figlio, celle agganciate in relazione alla perpetrazione della truffa e conoscenza delle capacità finanziarie del figlio - non sarebbero significativi (fg. 24 del ricorso).

Nemmeno sarebbero significative le condotte tenute dall'imputata dopo la truffa - a copertura del figlio - in ogni caso giuridicamente irrilevanti per dedurne un concorso nel reato ed il rafforzamento del proposito del Defilippi, essendosi il delitto già perfezionato.

In ogni caso, l'imputata non avrebbe assunto alcuna iniziativa verso la vittima, essendo stata quest'ultima a cercarla nel tentativo di reperire il di lei figlio al quale aveva consegnato i propri risparmi; 2) vizio della motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze - non avendo la Corte dato prevalenza alle attenuanti generiche - quanto alla determinazione della pena ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla restituzione delle somme compendio della truffa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

La ricorrente è stata condannata con giudizio conforme in entrambi i gradi di merito.

La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2", n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3", n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova più volte lamentato dalla ricorrente.

E' pacifico, infatti, nella giurìsprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrìspondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). i.Fatta questa premessa di carattere generale, la ricorrente tende ad offrire con il suo ricorso una diversa interpretazione dei singoli elementi processuali, che la Corte avrebbe travisato o non considerato, scivolando nel merito del giudizio in considerazione del fatto che la sentenza impugnata non presenta macroscopici vizi di travisamento delle prove o di illogicità manifesta o contraddittorietà.

Il punto di partenza idoneo a scolpire la responsabilità concorsuale della ricorrente nella truffa ordita dal di lei figlio [OSCURATO:PERSONA] - costituente solo l'antefatto del ben più grave reato di omicidio volontario della persona offesa, per il quale costui è stato definitivamente condannato in separato processo - è costituito dalla circostanza che l'imputata, "preparando il terreno" alla condotta del figlio, aveva riferito alla vittima [OSCURATO:PERSONA] che il Defilippi aveva intrapreso un lavoro presso una società finanziaria di Milano, circostanza della quale non è contestata la falsità e che serviva a convincere la persona offesa a fidarsi delle capacità del giovane di investire il danaro della famiglia Rosboch.

L'elemento di fatto, contenuto nella querela della vittima - già ritenuta credibile con giudizio immune da censure anche in considerazione del tragico epilogo della vicenda per i suoi riflessi sulla attendibilità della vittima - è stato ritenuto riscontrato, secondo la ricostruzione offerta da entrambe le sentenze di merito, da due dati estrinseci, che il ricorso sottovaluta o sminuisce con argomenti generici e di fatto.

Il primo dato è costituito dal fatto che identiche informazioni false sull'attività lavorativa di promotore finanziario esercitata dal Defilippi erano state fornite anche a Obert e Longoni, amici di famiglia della ricorrrente.

"Emerge addirittura dalla testimonianza di quest'ultimo che Defilippi aveva proposto anche ad Obert di investire una somma ancora maggiore di danaro, con la prospettiva di raddoppiarla entro breve termine" (fg. 7 della sentenza impugnata).

Il secondo dato di conferma è costituito dal ritrovamento nella disponibilità della ricorrente, nel medesimo torno di tempo dei fatti, di "currícula" del figlio, "nei quali, coerentemente a quanto riferito dalla Rosboch, si fa specifico riferimento a capacità e competenze del giovane anche nella 'gestione portafogli grandi clienti' per conto di una società finanziaria" (fg. 30 della sentenza impugnata).

Alla luce di questi due dati, la Corte ha correttamente ritenuto provato, senza vizi logico giuridici rilevabili in questa sede e con assorbimento di ogni altro rilievo contrario sul punto, che la ricorrente avesse riferito alla vittima la notizia falsa allo scopo di consentire al figlio di perpetrare la truffa, così concorrendovi, essendo significativo anche il dato temporale - l'unico significativo - che tale input fosse intervenuto dopo che il Defilippi aveva appreso che la persona offesa era nel possesso del danaro della sua famiglia, come precisato a fg. 26 della sentenza impugnata.

La circostanza che l'imputata potesse essere stata oggetto di menzogne da parte del figlio - come pure sostenuto dalla difesa - è stata analizzata e compiutamente risolta dalla Corte con valutazioni di merito legate a dati di fatto non rivedibili in questa sede, come i rapporti tra madre e figlio, l'ambiente di riferimento, la personalità dei protagonisti.

Inoltre, la Corte ha pure messo in luce una serie di elementi dimostrativi tratti dai comportamenti della ricorrente successivi al reato, che illuminavano sul fatto che la donna fosse consapevole della truffa, cercando di proteggere il figlio dalle sue conseguenze.

Dunque, è stata scolpita sia una condotta in fase "preventiva", sia una condotta in fase successiva al reato, entrambe convergenti nel delineare il ruolo dell'imputata nel delitto e la sua consapevolezza di concorrervi.

A ciò si aggiungano altri due rilievi sottolineati dalla Corte e che il ricorso tenta vanamente di confutare anche in questo caso entrando nel merito del giudizio.

Il primo elemento è costituito dal fatto che l'analisi dei contatti telefonici tra l'imputata ed il figlio aveva dimostrato che costoro fossero in stretto dialogo proprio il giorno della consegna del danaro contante da parte della vittima al Defilippi.

Il secondo elemento è stato tratto dall'analisi delle movimentazioni economiche della ricorrente (rivelative di anomalie ricondotte al possesso di cespiti ulteriori rispetto al suo tenore di vita documentato) e delle sue pretese di danaro verso il figlio delle quali ha riferito altra testimone ([OSCURATO:PERSONA], fg. 35 della sentenza impugnata).Il tentativo difensivo di sminuire tali dati pretenderebbe una rivisitazione del tutto fattuale della ricostruzione operata dalla Corte di appello.

Infine, la Corte ha anche valorizzato la circostanza che la ricorrente ed il figlio avessero fornito al convivente della prima (teste Chiappino) una versione assolutamente mendace della vicenda (fg. 43 della sentenza impugnata); circostanza, secondo la coerente ricostruzione della Corte, in linea con la consapevolezza in entrambi di aver posto in essere una condotta illecita ed idonea a rendere evanescente l'apporto dimostrativo a favore dell'imputata delle dichiarazioni del teste, sulle quali insiste il ricorso.

Tanto assorbe ogni altra argomentazione difensiva volta a sostenere l'assenza di una corretta valorizzazione da parte dei giudici di merito degli elementi di responsabilità a carico dell'imputata.

2. E' infondato anche il secondo motivo.

La Corte ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come equivalenti all'aggravante del rilevante danno alla vittima in considerazione della gravità del fatto e del bieco comportamento della ricorrente e del figlio, tenuto conto che la somma profitto della truffa costituiva l'intero risparmio della famiglia Rosboch.

Elementi, questi, valutati anche ai fini della determinazione della pena.

Il giudizio è immune da vizi rilevabili in questa sede.

La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art.133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari).

Inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).

Infine, il ricorso è generico nel censurare la statuizione inerente alla sospensione condizionale della pena siccome subordinata alla restituzione del danaro sottratto alla vittima.

La motivazione offerta dalla Corte in proposito è congrua, avendo indicato come l'imputata avesse anche falsamente rappresentato la propria intenzione di risarcire la vittima e non evidenziandosi ragioni economiche ostative, che neanche la difesa mette in luce.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in comples

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/02/2020 della Corte di assise di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Torino, parzialmente riformando quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza della Corte di assise di Ivrea del 19 giugno 2018, confermava la condanna della ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in ordine al reato di truffa aggravata in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ritenuto che la ricorrente avrebbe offerto un contributo penalmente rilevante alla condotta commessa nei confronti della persona offesa dal di lei figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva truffato la vittima fingendo di investire i suoi risparmi, pari a 187.000 euro, quale broker finanziario. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe basato sulla sola querela della vittima, acquisita ex art. 512 cod. proc. pen., la prova della circostanza che la ricorrente avesse falsamente fatto credere alla persona offesa che il figlio [OSCURATO:PERSONA] lavorava come promotore finanziario, "così precostituendo il terreno fertile su cui si sarebbe innestata la successiva condotta decettiva del figlio" (fg. 4 del ricorso). Non si sarebbe tenuto conto degli elementi difensivi volti a confutare il fatto, in considerazione della genericità del riferimento temporale fornito dalla persona offesa con riguardo all'epoca della rivelazione della falsa notizia, alla indicazione delle mansioni effettivamente ricoperte dal Defilippi, al lasso temporale intercorso tra l'apprendimento della notizia e la presentazione della querela. La dichiarazione della persona offesa sarebbe rimasta priva di riscontri esterni ed anzi confutata dalla testimonianza Chiappino, per quanto indicato a fg. 7 del ricorso a proposito del fatto che Defilippi fosse un fattorino e non un broker finanziario. Inoltre, non sarebbe stato chiarito se la persona offesa avesse sollecitato la ricorrente o viceversa. La sentenza sarebbe illogica anche nella ricostruzione dei rapporti tra i protagonisti della vicenda. Sotto altro profilo, la Corte avrebbe dato per certo, senza basi oggettive, che la ricorrente fosse consapevole della falsità della notizia riferita alla vittima relativa alle mansioni del figlio. Non si è tenuto conto della genericità della querela sul punto e della prospettazione difensiva volta a sostenere che la ricorrente fosse stata a sua volta presa in giro dal figlio, circostanza resa verosimile dalla conflittualità dei loro rapporti personali siccome riferita da alcuni testi (fg. 12 e segg. del ricorso) e dalla personalità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto con disturbi caratteriali e psicologici secondo quanto evidenziato a fg. 14 del ricorso. Non sarebbero significativi i curricula del figlio ritrovati alla ricorrente, non attenendo all'attività di promotore finanziario.Non sarebbe stato provato, inoltre, che la ricorrente avesse condiviso con il figlio i proventi della truffa. Sul punto, la Corte avrebbe travisato i dati riferiti agli acquisti di automobili effettuati dall'imputata nel 2014, compatibili con i suoi redditi e delle movimentazioni dei suoi conti (fg. 21 del ricorso). La Corte non avrebbe tenuto conto dei contributi finanziari offerti alla ricorrente dal teste Chiappino. Gli altri elementi indiziari - contatti telefonici con il figlio, celle agganciate in relazione alla perpetrazione della truffa e conoscenza delle capacità finanziarie del figlio - non sarebbero significativi (fg. 24 del ricorso). Nemmeno sarebbero significative le condotte tenute dall'imputata dopo la truffa - a copertura del figlio - in ogni caso giuridicamente irrilevanti per dedurne un concorso nel reato ed il rafforzamento del proposito del Defilippi, essendosi il delitto già perfezionato. In ogni caso, l'imputata non avrebbe assunto alcuna iniziativa verso la vittima, essendo stata quest'ultima a cercarla nel tentativo di reperire il di lei figlio al quale aveva consegnato i propri risparmi; 2) vizio della motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze - non avendo la Corte dato prevalenza alle attenuanti generiche - quanto alla determinazione della pena ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla restituzione delle somme compendio della truffa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. La ricorrente è stata condannata con giudizio conforme in entrambi i gradi di merito. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2", n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3", n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova più volte lamentato dalla ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurìsprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrìspondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). i.Fatta questa premessa di carattere generale, la ricorrente tende ad offrire con il suo ricorso una diversa interpretazione dei singoli elementi processuali, che la Corte avrebbe travisato o non considerato, scivolando nel merito del giudizio in considerazione del fatto che la sentenza impugnata non presenta macroscopici vizi di travisamento delle prove o di illogicità manifesta o contraddittorietà. Il punto di partenza idoneo a scolpire la responsabilità concorsuale della ricorrente nella truffa ordita dal di lei figlio [OSCURATO:PERSONA] - costituente solo l'antefatto del ben più grave reato di omicidio volontario della persona offesa, per il quale costui è stato definitivamente condannato in separato processo - è costituito dalla circostanza che l'imputata, "preparando il terreno" alla condotta del figlio, aveva riferito alla vittima [OSCURATO:PERSONA] che il Defilippi aveva intrapreso un lavoro presso una società finanziaria di Milano, circostanza della quale non è contestata la falsità e che serviva a convincere la persona offesa a fidarsi delle capacità del giovane di investire il danaro della famiglia Rosboch. L'elemento di fatto, contenuto nella querela della vittima - già ritenuta credibile con giudizio immune da censure anche in considerazione del tragico epilogo della vicenda per i suoi riflessi sulla attendibilità della vittima - è stato ritenuto riscontrato, secondo la ricostruzione offerta da entrambe le sentenze di merito, da due dati estrinseci, che il ricorso sottovaluta o sminuisce con argomenti generici e di fatto. Il primo dato è costituito dal fatto che identiche informazioni false sull'attività lavorativa di promotore finanziario esercitata dal Defilippi erano state fornite anche a Obert e Longoni, amici di famiglia della ricorrrente. "Emerge addirittura dalla testimonianza di quest'ultimo che Defilippi aveva proposto anche ad Obert di investire una somma ancora maggiore di danaro, con la prospettiva di raddoppiarla entro breve termine" (fg. 7 della sentenza impugnata). Il secondo dato di conferma è costituito dal ritrovamento nella disponibilità della ricorrente, nel medesimo torno di tempo dei fatti, di "currícula" del figlio, "nei quali, coerentemente a quanto riferito dalla Rosboch, si fa specifico riferimento a capacità e competenze del giovane anche nella 'gestione portafogli grandi clienti' per conto di una società finanziaria" (fg. 30 della sentenza impugnata). Alla luce di questi due dati, la Corte ha correttamente ritenuto provato, senza vizi logico giuridici rilevabili in questa sede e con assorbimento di ogni altro rilievo contrario sul punto, che la ricorrente avesse riferito alla vittima la notizia falsa allo scopo di consentire al figlio di perpetrare la truffa, così concorrendovi, essendo significativo anche il dato temporale - l'unico significativo - che tale input fosse intervenuto dopo che il Defilippi aveva appreso che la persona offesa era nel possesso del danaro della sua famiglia, come precisato a fg. 26 della sentenza impugnata. La circostanza che l'imputata potesse essere stata oggetto di menzogne da parte del figlio - come pure sostenuto dalla difesa - è stata analizzata e compiutamente risolta dalla Corte con valutazioni di merito legate a dati di fatto non rivedibili in questa sede, come i rapporti tra madre e figlio, l'ambiente di riferimento, la personalità dei protagonisti. Inoltre, la Corte ha pure messo in luce una serie di elementi dimostrativi tratti dai comportamenti della ricorrente successivi al reato, che illuminavano sul fatto che la donna fosse consapevole della truffa, cercando di proteggere il figlio dalle sue conseguenze. Dunque, è stata scolpita sia una condotta in fase "preventiva", sia una condotta in fase successiva al reato, entrambe convergenti nel delineare il ruolo dell'imputata nel delitto e la sua consapevolezza di concorrervi. A ciò si aggiungano altri due rilievi sottolineati dalla Corte e che il ricorso tenta vanamente di confutare anche in questo caso entrando nel merito del giudizio. Il primo elemento è costituito dal fatto che l'analisi dei contatti telefonici tra l'imputata ed il figlio aveva dimostrato che costoro fossero in stretto dialogo proprio il giorno della consegna del danaro contante da parte della vittima al Defilippi. Il secondo elemento è stato tratto dall'analisi delle movimentazioni economiche della ricorrente (rivelative di anomalie ricondotte al possesso di cespiti ulteriori rispetto al suo tenore di vita documentato) e delle sue pretese di danaro verso il figlio delle quali ha riferito altra testimone ([OSCURATO:PERSONA], fg. 35 della sentenza impugnata).Il tentativo difensivo di sminuire tali dati pretenderebbe una rivisitazione del tutto fattuale della ricostruzione operata dalla Corte di appello. Infine, la Corte ha anche valorizzato la circostanza che la ricorrente ed il figlio avessero fornito al convivente della prima (teste Chiappino) una versione assolutamente mendace della vicenda (fg. 43 della sentenza impugnata); circostanza, secondo la coerente ricostruzione della Corte, in linea con la consapevolezza in entrambi di aver posto in essere una condotta illecita ed idonea a rendere evanescente l'apporto dimostrativo a favore dell'imputata delle dichiarazioni del teste, sulle quali insiste il ricorso. Tanto assorbe ogni altra argomentazione difensiva volta a sostenere l'assenza di una corretta valorizzazione da parte dei giudici di merito degli elementi di responsabilità a carico dell'imputata. 2. E' infondato anche il secondo motivo. La Corte ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come equivalenti all'aggravante del rilevante danno alla vittima in considerazione della gravità del fatto e del bieco comportamento della ricorrente e del figlio, tenuto conto che la somma profitto della truffa costituiva l'intero risparmio della famiglia Rosboch. Elementi, questi, valutati anche ai fini della determinazione della pena. Il giudizio è immune da vizi rilevabili in questa sede. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art.133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari). Inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Infine, il ricorso è generico nel censurare la statuizione inerente alla sospensione condizionale della pena siccome subordinata alla restituzione del danaro sottratto alla vittima. La motivazione offerta dalla Corte in proposito è congrua, avendo indicato come l'imputata avesse anche falsamente rappresentato la propria intenzione di risarcire la vittima e non evidenziandosi ragioni economiche ostative, che neanche la difesa mette in luce. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in comples