CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 dicembre 1990
Cassazione n. 32854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/12/1990 avverso la sentenza del 14/10/2021 della Cote di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14/10/2021, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa il 4/12/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione il Bilardi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza dell'art. 429 cod. proc. pen. La Corte di appello, pronunciandosi sull'eccezione di nullità del capo di imputazione per difetto di contestazione in forma chiara e precisa, avrebbe risposto con argomenti non pertinenti, richiamando atti del fascicolo ai quali lo stesso capo non avrebbe fatto alcun rinvio; rinvio che, peraltro, sarebbe stato in ogni caso generico ed insufficiente, data la particolare mole delle carte processuali. La motivazione stesa dal Collegio, inoltre, sarebbe contraddittoria, in quanto il Bilardi sarebbe stato assolto in ordine alle fatture dell'anno 2014, così confermandosi che il capo di imputazione non poteva esser integrato con il fascicolo di indagine; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La responsabilità del ricorrente sarebbe stata affermata con argomento viziato, anche considerando che, come accennato, lo stesso è stato assolto quanto ad alcune fatture; la tesi per la quale l'emittente sarebbe stata una mera cartiera, dunque, sarebbe stata smentita dalla stessa sentenza. Sarebbe insufficiente, inoltre, il richiamo alle dichiarazioni del coimputato Piovan, perché evidentemente interessate, così come sarebbe errata la motivazione in punto di valutazione delle prove, che non avrebbero mai confermato la cogestione della società CIR da parte del ricorrente. La lettura delle stesse, inoltre, dimostrerebbe che l'eventuale accordo criminoso non avrebbe coinvolto in alcun modo l'imputato, del quale, dunque, non sarebbe stata provata alcuna reale partecipazione in fase ideativa o preparatoria; - si contesta la motivazione, infine, anche con riguardo alla pena irrogata, al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 114 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo all'eccezione di nullità del capo di imputazione per violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (enunciazione del fatto in forma chiara e precisa), nessuna censura può esser rivolta alla Corte di appello, che si è pronunciata al riguardo con argomento del tutto congruo e logica. In particolare - e pur dando atto che il capo in esame, contestato al ricorrente, ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], non indicava il nominativo della società emittente le fatture per operazioni inesistenti - la sentenza ha precisato che lo stesso capo 4) costituiva residuo di una più ampia imputazione, dalla cui lettura complessiva (ed in particolare dal capo 1) risultava chiara la denominazione dell'ente riferibile al ricorrente, quale il Consorzio CIR s.r.l. Ne consegue che il rinvio, operato dalla stessa Corte, "a tutti gli atti di indagine, nella disponibilità delle parti ed anche del giudicante, essendo stato il giudizio definito con le forme del rito abbreviato", appare addirittura pleonastico, dato che il riferimento alle fatture in atti — e alle loro indicazioni - risulta comunque sufficiente all'individuazione della società emittente. 5. In senso contrario, peraltro, non rileva il secondo motivo di ricorso, che richiama l'assoluzione ricevuta dal Bilardi in ordine alle fatture emesse nel 2014 (anzi, nella sola contestata, del 7/10/2014 e per l'importo di 850,00 euro); questa decisione, infatti, non manifesta alcun collegamento con l'eccezione in esame, in quanto il Bilardi è stato assolto nel merito in parte qua, e nessun riferimento la Corte avrebbe dovuto qui fare al contenuto degli atti di indagine. 6. Manifestamente infondato, poi, è il terzo motivo di ricorso, in punto di responsabilità. 7. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 8 La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che nel 2012 e 2013 il Consorzio CIR s.r.l. aveva operato quale "cartiera" per conto di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], emettendo fatture per operazioni inesistenti; in tal senso, deponevano le dichiarazioni dello stesso Piovan, ritenute intrinsecamente attendibili anche perché autoindizianti, ed i riscontri che queste avevano ottenuto, emergendo che la "CIR" non risultava avere una sede ed una struttura imprenditoriale effettiva, né documentazione adeguata ai lavori apparentemente eseguiti, e non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli stessi anni. Le fatture in oggetto, inoltre, recavano diciture del tutto generiche, che non consentivano di verificare a quali attività si riferissero.9. Con riguardo, poi, alla posizione del ricorrente, la Corte di appello ha confermato il concorso nell'art. 8 in rubrica, emerso ancora dalle dichiarazioni del Piovan e - oggettivamente - dai bonifici che la "CIR" aveva effettuato in favore dello stesso Bilardi, che così riceveva il denaro poi da restituire alle destinatarie delle fatture per operazioni inesistenti, ovviamente detratto il profitto per l'emittente; peraltro - ha evidenziato ancora il Collegio - l'imputato aveva giustificato questi bonifici con affermazioni non documentate (asserite lavorazioni per conto della "CIR"), così confermandosi ulteriormente il fondamento dell'ipotesi accusatoria. 10. Ebbene, a fronte di una motivazione solida e logica, quella in esame, il ricorso si affida a considerazioni di puro merito, come tali inammissibili in questa sede, quali l'inaffidabilità del Piovan, l'assenza di prove quanto ad una cogestione della "CIR" da parte del Bilardi, la riferibilità dei bonifici soltanto a tale [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di prove di concorso nel reato; considerazioni che - come premesso - l'impugnazione affida esclusivamente ad una rilettura delle dichiarazioni in atti (pagg.7-9), evidentemente non consentita davanti al Giudice di legittimità. Nessuna contraddizione, peraltro, può esser riscontrata quanto all'assoluzione dell'imputato per la fattura emessa nel 2014, per 850,00 euro, perché riferita ad una annualità diversa da quelle sopra esaminate. La motivazione della sentenza in punto di responsabilità, quindi, è insindacabile. 11. Con riguardo, infine, al trattamento punitivo, si osserva, in primo luogo, che l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è lamentato non in rapporto alla motivazione della sentenza, ma in sé, ancora in termini generici e di puro merito, sul presupposto che, "attesa la minima responsabilità partecipativa nel reato, sia nella fase preparativa che esecutiva, doveva essere adeguatamente diminuita la pena ai sensi della norma in esame". Con gli stessi apodittici caratteri, peraltro, si era già espresso l'atto di appello, che - al motivo n. 6 ("Sul trattamento sanzionatorio") - aveva contestato la "non corretta applicazione" della norma da parte del primo Giudice, perché "se deve ritenersi di assegnare all'appellante una responsabilità partecipativa nel reato, non potrà non esser considerata la minima importanza della sua opera". 12. Quanto poi al diniego delle circostanze attenuanti generiche, questo è stato giustificato con i precedenti penali a carico del Bilardi, risultando, dunque, ancora un'adeguata motivazione. La pena irrogata, dunque, risulta definita congruamente, con richiamo alla gravità della condotta, al numero delle fatture emesse e, ancora, ai precedenti a carico. 13. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa