CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 32984/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarilia di Nardo che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenzaRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 13 gennaio 2026 la Corte di appello di Bari, haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia, aveva ritenuto MicheleBuonarota colpevole dei reati di cui agli artt. 40, comma 1, lett. b) ed f), e 49,comma 1, del d.lgs n. 504 del 1995 e lo aveva condannato alla pena di mesisette di reclusione ed euro 8000,00 di multa, disponendo altresì la confisca diquanto in sequestro.2. Buonarota, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], haproposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a un solomotivo col quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il correlato vizio dimotivazione, in punto di rigetto della richiesta di proscioglimento per particolaretenuità del fatto.Si lamenta che la Corte di appello, implicitamente affermata la particolaretenuità dell'offesa, abbia negato la ravvisabilità dell’invocata causa di esclusionedella punibilità esclusivamente in ragione della abitualità della condotta delricorrente, richiamando a tal fine i precedenti penali, pur non specifici, comerilevato anche nel provvedimento impugnato, e nemmeno della stessa indole delreato per cui si procede, il ricorrente essendo gravato da precedenti sorretti dauna diversa ratio puniendi; precedenti che di per sé non precludono ilriconoscimento della causa di non punibilità anche quando sulla base di essi si èapplicata una pena superiore al minimo edittale (si cita Sez. 3, n. 35757 del23/11/2016).3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare con rinvio lasentenza, ritenuta la fondatezza della censura in quanto la Corte territoriale haaffermato che le condanne presenti sul certificato il casellario giudiziale devonoconsigliarsi sintomatiche dell'abitualità del reato senza rendere una più precisaargomentazione sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che, come precisato da Sez. U. Tushaj (sent. n.13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 01), alla luce dei parametri indicatidall'art. 101 cod. pen., sono reati della stessa indole non solo quelli cheintegrano la violazione della stessa disposizione di legge, ma anche, in sensosostanziale, quei reati che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, perle circostanze oggettive e le condizioni di ambiente nelle quali le azioni sonostate compiute, o per i motivi che li hanno determinati, presentano, nei casiconcreti, caratteri fondamentali comuni (da ultimo Sez. 1, n. 9858 del24/01/2024, Rv. 286154 – 01), mentre non è di ostacolo al rilievo dellaabitualità il fatto che i reati della stessa indole siano stati commessidall'autore molto tempo prima rispetto a quelli oggetto di giudizio, in quantodal tenore letterale e dal contenuto dell'art. 131-bis cod. pen. non sidesumono limiti di ordine temporale all'efficacia della condizione ostativadell'abitualità del comportamento (Sez. 5, n. 7371 del 04/02/2026 Rv.289510 – 01).3. Invero, la Corte di merito, dopo un richiamo di massima ai principiin materia, ha ritenuto di ostacolo al riconoscimento della causa di nonpunibilità ex art. 131-bis cod. pen. il comportamento abituale del ricorrente,desunto dalla commissione dei reati di detenzione e vendita illecita disostanze stupefacenti, furto, violazione delle misure di prevenzione nonchécostituzione e direzione di un’associazione finalizzata al traffico di sostanzestupefacenti, senz’altro aggiungere.Si tratta di una motivazione assertiva e solo apparente che si limitaad elencare una serie di precedenti eterogenei rispetto ai delitti incontestazione, relativi al trasporto illecito di gasolio per uso agricolo e allasottrazione dello stesso all’accertamento e al pagamento dell’IVA, senzacompiere il necessario sforzo argomentativo per evidenziare eventualicaratteri fondamentali comuni ovvero una analoga motivazione a delinquerein grado di supportare la affermata abitualità.4. Stante l'accertato vizio motivazionale, la sentenza impugnata deveconseguentemente essere annullata limitatamente all'applicabilità della causadi esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio, sulpunto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari perché rivaluti l’eventualericorrenza della abitualità nel delitto alla luce dei principi esposti, fermarestando la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento delreato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 24326 del27/02/2024, Rv. 286558 – 01; Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Rv. 284703– 01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Rv. 267590 – 01; Sez. 3, n. 38380del 15/07/2015, Ferraiuolo e altro, Rv. 264796). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilita' di cuiall'art.131 bis cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Bari.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]