CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26618/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1987 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Bari, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, ha rideterminato, tenuto conto della previsione di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., in anni 5 mesi 8 giorni 13 di reclusione ed euro 1.955,56 la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] dalle sentenze emesse: - 1) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in data 26 maggio 2020 (applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena di anni 1 mesi 6 di reclusione per il reato di evasione). - 2) dalla Corte di appello di Bari, in data 4 marzo 2022 (condanna per il reato di rapina aggravata alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa); In particolare, ha aggiunto alla pena per la violazione più grave di cui alla sentenza sub 2) un aumento pari ad anni 1 mesi 13 di reclusione ed euro 3.555,56 di multa comprensivo della riduzione per il rito alternativo 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. vl Lamenta che l'ordinanza iimpuganta abbia determinato la pena per il reato satellite di cui alla sentenza sub 1) trascurando che lo stesso, a seguito di provvedimento irrevocabile del Tribunale di Foggia in funzione di giudice dell'esecuzione, era stato unificato ad altri reati con conseguente rideterminazione della pena in misura inferiore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 1. L'ordinanza impugnata ha unificato sotto il vincolo della continuazione il reato di evasione e quello di rapina giudicato con le sentenze sub 1) e 2). Risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti che, come rilevato dal ricorrente, il reato giudicato con la sentenza sub 1) è stato a sua volta unificato con altri reati ex art. 81, secondo comma, cod. pen., con provvedimento antecedente reso in data 16 luglio 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia ai sensi dell'ad: 671 cod. proc. pen. In tale peculiare condizione la Corte di appello avrebbe dovuto applicare il consolidato principio secondo cui l'avvenuto riconoscimento, non importa se "in executivis" o in sede di cognizione, della disciplina del reato continuato tra un reato e taluno dei reati oggetto di diversa sentenza implica l'estensione del riconoscimento dell'identità del disegno criminoso anche agli altri reati già con esso posti in continuazione (Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745 - 01; Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550-01, in motiv.; Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247482- 01, in motiv.).[OSCURATO:PERSONA] investito di una richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. non può sottrarsi alla c.d. proprietà transitiva della continuazione, diretto precipitato della necessaria identità della genesi programmatica che caratterizza l'istituto previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. In forza di tale regola se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. 2. Quanto al trattamento sanzionatorio, va, rammentato che la necessità di rideterminare la pena unica complessiva per il reato continuato in caso di sopravvenienza di nuovo titolo che si assuma in continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione di unificazione, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., di più pene inflitte con sentenze diverse, non può condurre a modificare il contenuto di tale ultimo provvedimento allorché esso non sia stato impugnato tempestivamente Viene a formarsi una sorta di giudicato preclusivo in ordine a quanto è stato già oggetto di valutazione, positiva o negativa in executivis, dovendosi limitare il giudice, che provvede alla nuova valutazione, a tener ferme le pene già fissate nella precedente decisione ex art. 671 cod. proc. pen. incidendo solo sulla nuova pena che, a sua volta, costituirà il giudicato, se non impugnato, di future omologhe decisioni. Ne segue che una volta riconosciuta la continuazione in base alla richiamata proprietà transitiva, il giudice dell'esecuzione, dovrà dapprima scorporare tutti i reati riuniti, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. In tale ultima operazione dovrà attenersi alla giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la necessità di rideterminare la pena complessiva da infliggere a titolo di continuazione rispetto a fatti parzialmente già unificati dal giudice dell'esecuzione col vincolo della continuazione non può condurre ad una modificazione peggiorativa della pena rispetto a quella già determinata in sede di precedente applicazione della continuazione (Sez. 1 n. 40536 del 14/10/2008, P.G. in proc. Giubbini, Rv. 241716). 4. Consegue a quanto sopra l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Bari - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - affinché provveda a rideterminare gli aumenti di pena connessi alla continuazione ravvisata fra i fatti giudicati con le sentenze, descritte in narrativa nei termini imposti dalla proprietà transitiva della continuazione, tenendo presenti i principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Così deciso,