CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 2021
Cassazione n. 36638/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 1522/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56, 629 c.p. (capo a) e 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 (capo b) deducendo i seguenti motivi: a. violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni da ritenere inutilizzabili poiché de relato; b. vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rileva che una corretta valutazione delle menzionate prove avrebbe portato ad una sentenza assolutoria; c. contraddittorietà e travisamento della prova quanto alle dichiarazioni di Stoffner e Bartolini. Lamenta che tenuto conto del tenore di dette dichiarazioni mancava ogni prova della cessione dello stupefacente contestata all' imputato. 2. Il difensore di fiducia ha depositato memoria in data 29 Giugno 2021 rilevando la ammissibilità e fondatezza dei motivi dedotti. 3. Il ricorso, pure valutate le argomentazioni di cui alla menzionata memoria, è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate. 3.1. Il primo motivo è privo di pregio alcuno. Va, invero, rilevato che l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato è stata basata su una serie elementi di prova contenuti in atti pienamente utilizzabili per effetto del rito abbreviato prescelto (C.N.R. in data 28 Gennaio 2015 della Stazione dei C.C. di Castelfidardo con allegati: querela sporta; individuazione fotografica effettuata da [OSCURATO:PERSONA]; estratto conversazioni Wastapp fra la Menchi ed il Paterniti; s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]). Ne discende che il motivo in esame è del tutto infondato sia in ragione del fatto che le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenere pienamente utilizzabili per effetto del rito prescelto sia in considerazione della circostanza che l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati contestati sulla base di una pluralità di elementi di prova. Occorre, invero, considerare che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti I illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921801): nella specie il ricorrente non chiarisce in alcun modo le ragioni per le quali la asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni dello Stoffner sarebbe tale da incrinare il ragionamento dei giudici di merito basato, per contro, su molteplici dati probatori fra loro pienamente convergenti, elemento questo che rende la censura formulata con il primo motivo priva di fondamento alcuno. 3.2. Gli ulteriori due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Nella specie i giudici di merito hanno accertato, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie che la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati risultava comprovata in forza della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto pienamente attendibile, la cui denunzia aveva trovato conferma nel tenore di un messaggio intercorso tramite Wastapp fra la Menchi ed il Paterniti, evidenziando, altresì, che detti elementi di prova avevano trovato riscontro tramite le s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A fronte della ricostruzione delle condotte delittuose in esame appare di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente - il quale lamenta generici travisamenti, non si confronta con l'intero compendio probatorio emerso a suo carico o per altro verso suggerisce una diversa lettura di taluni dei dati probatori - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C