CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47934/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31016_22 t_eke)\5' Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma dell'appellata decisione, preso atto dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti in primo grado nella misura di mesi otto di reclusione e C 8.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 6 bis commi 1 e 6 comma 6 L. 401 del 1989 e di cui agli artt. 340 comma 1, 588 comma 1, 635 comma 1 cod. pen. Considerato che il ricorrente denuncia, con l'unico motivo, il vizio di violazione di legge per erronea valutazione del compendio probatorio e mancata pronuncia della sentenza ex art, 129 cod.proc.pen. Ritenuto che il ricorso, da trattate del deplano, deve essere dichiarato inammissibile poiché propone motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Osservato che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né in positivo degli elementi per fondare il giudizio di responsabilità, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutìvo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il consi te