Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26386/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27360/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72L51 H501N) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma alla ViaDomenico Cirillo n. 15, in virtù di procura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate-Riscossione; -intimata – -avverso la sentenza n. 2 87 / 01/ 20 20 emess a d a l la C TR Lazio in data 17/01/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Intimazione pagamento – Appello incidentale tardivo – Compensazione spese di lite Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] 51 S.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’intimazione di pagamento riferita a 19 cartelle di pagamento per tributi vari non pagati.

2. [OSCURATO:PERSONA], per quanto di interesse in questa sede, accoglieva il ricorso e compensava tra le parti le spese di giudizio.

3. La sentenza veniva impugnata dalla ricorrente e da Agenzia delle entrate-Riscossione e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Lazio, riuniti gli appelli, rigettava l’appello della contribuente ed accoglieva quello dell’Agente di Riscossione, rilevando che l’Agenzia delle entrate -Riscossione potev a stare in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro e, nel merito, che l’Agente di Riscossione aveva fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento.

4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle entrate-Riscossion e non ha svolto difese.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 23, 49, 51, 53, 54 e 56 d.lvo 546/92, 333 e 335 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.; si sostiene che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, in quanto tardivamente proposto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91, 92, comma 2, 132, comma 2, nr. 4, c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 13 del d.l. 132/2014, 12, 15 e 36, comma 2, nr. 4, del d.lvo 546/92, 3, 24, 25, 97 102, 104 e 111 Cost., 21 e 47 della CDFUE, 6, 13 e 14 CEDU; si lamenta che la CTR, nel non dichiarare inammissibile l’appello dell’Agente di Riscossione accogliendolo nel merito, non ha, erroneamente, affermato la fondatezza del motivo di appello della contribuente sulla illegittima compensazione delle spese di giudizio da parte del giudice di primo grado.3.

Il primo motivo è fondato.

Risulta dagli atti, riprodotti per estratto nel corpo del ricorso in ossequio al principio di specificità, che l’appello del contribuente avverso la sentenza della CTP, depositata in data 27.3.2018, è stato notificato all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositato in data 7/5/2018 presso la Segreteria dell’Ufficio della CTR, che rubricava il procedimento al nr. 3796/2018; l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha interposto, a sua volta, separato appello notificato in data 6/7/2018 ed iscritto al nr. 6032/2018 e si è costituita nel giudizio nr. 3796/2018 con controdeduzioni depositate in data 11/3/2019, concludendo per il rigetto dell’appello di controparte e per l’accoglimento dell’appello iscritto al nr. 6032/2018.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54, comma 2, e 23, comma 1, d.lvo 546/92, la parte appellata che intende proporre ricorso incidentale è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio, a rispettare il termine di giorni sessanta dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

Si tratta di un termine interno , che va distinto da quello ordinario lungo o breve: la relazione tra i due termini è nel senso che quello speciale può eventualmente derogare quello ordinario per l’appellato (è possibile presentare appello incidentale, da considerarsi tardivo, anche dopo la scadenza di quello ordinario, allorquando l’appello principale venga interposto in prossimità della scadenza del termine ordinario, ma non viceversa: il termine di appello incidentale è e resta quello di sessanta giorni dalla notifica di quello principale, anche se quello ordinario scadrebbe dopo; decorsi i sessanta giorni, l’appello è sempre inammissibile (cfr. Cass. 20963/2018, che ha affermato tali principi in materia di giudizio ordinario).

Nel caso di specie, secondo la ricostruzione fattuale sopra esposta, l’appello dell’Agenzia delle entrate - Riscossion e - da considerarsi appello incidentale, in quanto successivo alla notifica di quello principale- non era rispettoso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 51 [OSCURATO:SOCIETA] incidentale dell’Agenzia delle entrate - Riscossione andava, quindi, dichiarato inammissibile.

4. Il secondo motivo è fondato.

L’accoglimento del primo motivo consente di esaminare la censura del contribuente avente ad oggetto la statuizione del giudice di secondo grado di rigetto del motivo di appello della contribuente sulla regolamentazione delle spese processuali del giudice di primo grado.

Premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.

Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa al le quali, della soccombenza reciproca —il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e, comunque, devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16518 del2019).

Nel caso di specie, come risulta dalla motivazione della sentenza riportata nel corpo del ricorso, la CTP ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese in quanto con le parole sussistono giustificati motivi .

Tali ragioni si risolvono in una formula generica e di mero principio del tutto inidonea a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione.

5. In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, c assa l’impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27360/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72L51 H501N) del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma alla ViaDomenico Cirillo n. 15, in virtù di procura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate-Riscossione; -intimata – -avverso la sentenza n. 2 87 / 01/ 20 20 emess a d a l la C TR Lazio in data 17/01/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Intimazione pagamento – Appello incidentale tardivo – Compensazione spese di lite Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] 51 S.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’intimazione di pagamento riferita a 19 cartelle di pagamento per tributi vari non pagati. 2. [OSCURATO:PERSONA], per quanto di interesse in questa sede, accoglieva il ricorso e compensava tra le parti le spese di giudizio. 3. La sentenza veniva impugnata dalla ricorrente e da Agenzia delle entrate-Riscossione e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale della Lazio, riuniti gli appelli, rigettava l’appello della contribuente ed accoglieva quello dell’Agente di Riscossione, rilevando che l’Agenzia delle entrate -Riscossione potev a stare in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro e, nel merito, che l’Agente di Riscossione aveva fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento. 4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle entrate-Riscossion e non ha svolto difese. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 23, 49, 51, 53, 54 e 56 d.lvo 546/92, 333 e 335 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.; si sostiene che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, in quanto tardivamente proposto. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91, 92, comma 2, 132, comma 2, nr. 4, c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 13 del d.l. 132/2014, 12, 15 e 36, comma 2, nr. 4, del d.lvo 546/92, 3, 24, 25, 97 102, 104 e 111 Cost., 21 e 47 della CDFUE, 6, 13 e 14 CEDU; si lamenta che la CTR, nel non dichiarare inammissibile l’appello dell’Agente di Riscossione accogliendolo nel merito, non ha, erroneamente, affermato la fondatezza del motivo di appello della contribuente sulla illegittima compensazione delle spese di giudizio da parte del giudice di primo grado.3. Il primo motivo è fondato. Risulta dagli atti, riprodotti per estratto nel corpo del ricorso in ossequio al principio di specificità, che l’appello del contribuente avverso la sentenza della CTP, depositata in data 27.3.2018, è stato notificato all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositato in data 7/5/2018 presso la Segreteria dell’Ufficio della CTR, che rubricava il procedimento al nr. 3796/2018; l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha interposto, a sua volta, separato appello notificato in data 6/7/2018 ed iscritto al nr. 6032/2018 e si è costituita nel giudizio nr. 3796/2018 con controdeduzioni depositate in data 11/3/2019, concludendo per il rigetto dell’appello di controparte e per l’accoglimento dell’appello iscritto al nr. 6032/2018. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54, comma 2, e 23, comma 1, d.lvo 546/92, la parte appellata che intende proporre ricorso incidentale è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio, a rispettare il termine di giorni sessanta dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. Si tratta di un termine interno , che va distinto da quello ordinario lungo o breve: la relazione tra i due termini è nel senso che quello speciale può eventualmente derogare quello ordinario per l’appellato (è possibile presentare appello incidentale, da considerarsi tardivo, anche dopo la scadenza di quello ordinario, allorquando l’appello principale venga interposto in prossimità della scadenza del termine ordinario, ma non viceversa: il termine di appello incidentale è e resta quello di sessanta giorni dalla notifica di quello principale, anche se quello ordinario scadrebbe dopo; decorsi i sessanta giorni, l’appello è sempre inammissibile (cfr. Cass. 20963/2018, che ha affermato tali principi in materia di giudizio ordinario). Nel caso di specie, secondo la ricostruzione fattuale sopra esposta, l’appello dell’Agenzia delle entrate - Riscossion e - da considerarsi appello incidentale, in quanto successivo alla notifica di quello principale- non era rispettoso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 51 [OSCURATO:SOCIETA] incidentale dell’Agenzia delle entrate - Riscossione andava, quindi, dichiarato inammissibile. 4. Il secondo motivo è fondato. L’accoglimento del primo motivo consente di esaminare la censura del contribuente avente ad oggetto la statuizione del giudice di secondo grado di rigetto del motivo di appello della contribuente sulla regolamentazione delle spese processuali del giudice di primo grado. Premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa al le quali, della soccombenza reciproca —il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e, comunque, devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16518 del2019). Nel caso di specie, come risulta dalla motivazione della sentenza riportata nel corpo del ricorso, la CTP ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese in quanto con le parole sussistono giustificati motivi . Tali ragioni si risolvono in una formula generica e di mero principio del tutto inidonea a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. 5. In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, c assa l’impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di co
Sentenza Cassazione n. 26386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris