CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24430/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 014YZYM ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati contestati in rubrica, anche in relazione alla erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate ad ottenere una inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di merito che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrate, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, le fattispecie di reato contestate all'imputata); che a tale riguardo, infatti, deve considerarsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, inoltre, le doglianze proposte risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dovendo in proposito ribadirsi come siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M