CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33967/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 21 gennaio2026, ha accolto la richiesta di applicare la misura dell’affidamento in prova alservizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha che l’intero periodo diesecuzione sia sottoposto alla vigilanza del Magistrato di Sorveglianza di Torino eha conseguentemente respinto la richiesta del condannato di eseguire la misuraalternativa in Germania.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto il seguente motivo.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. attuativodella decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell’Unione Europea emancanza e apparenza della motivazione nella parte in cui il Tribunale, pure afronte della memoria depositata e alla documentazione allegata, ha di fattoomesso di considerare il percorso rieducativo compiuto e la possibilità di unaconcreta esecuzione della misura in Germania a fronte della valorizzazione delsolo dato costituito dalla proprietà di un immobile a Torino.3. In data 15 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte con le quali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. attuativo della decisionequadro 2008/947/GAI del Consiglio dell’Unione Europea con riferimento almancato accoglimento della richiesta di disporre l’esecuzione della misura inGermania.La doglianza è infondata.2.1. Il d.lgs. 38 del 2016 realizza, in coerenza con altri provvedimentilegislativi coevi (d.lvo n. 35 del 2016 sulle misure reali, n. 36 del 2016 sullemisure alternative alla detenzione cautelare, e n. 37/2016 sulle sanzionipecuniarie), una disciplina specifica della esecuzione all'estero (nella UnioneEuropea) di decisioni penali aventi contenuto diverso dalla pena detentiva o dallapena pecuniaria.Lo scopo del provvedimento, ai sensi dell’art. 1, è quello di “attuarenell’ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI delConsiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio delreciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensionecondizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni diliberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della lorosorveglianza nell'Unione europea”.Il presupposto per l’esecuzione della misura all’estero è costituitodall’effettiva residenza del condannato nello stato in cui si chiede che la misurasia eseguita.In presenza di tale elemento, pertanto, l’unico limite previsto all’applicazionedelle misure definite nell’art. 2 è quello della incompatibilità delle disposizioni deisingoli stati con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di dirittifondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo e nonl’eventuale esistenza di difficoltà operative concrete ovvero di coordinamento trala disciplina in vigore nei diversi stati.L’art. 8, infatti, prevede espressamente che lo Stato di esecuzione informil'autorità giudiziaria italiana dell'avvenuto riconoscimento della decisione, e daquesta comunicazione la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni è assuntadallo Stato di esecuzione.L'autorità giudiziaria italiana, d’altro canto, "riassume l'esercizio del poteredi sorveglianza" nel caso in cui lo Stato di esecuzione comunichi che il soggetto siè sottratto alla esecuzione e nel caso in cui debba considerare la durata e ilgrado "di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante ilperiodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all'estero".Né, comunque, può avere alcun rilievo negativo il dato letterale del testonormativo che, seppure non menzioni le misure alternative alla detenzionedisciplinate dall'ordinamento penitenziario, si riferisce a diversi istituti dando aglistessi un senso più ampioLa nozione di "sanzione sostitutiva", ad esempio, non viene definita con ilrichiamo alla disciplina dettata dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981,bensì come "sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittivadella libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisceprescrizioni” e tale definizione di carattere generale è applicabile ancheall'affidamento in prova al servizio sociale che ha un contenuto afflittivo che sirealizza nella imposizione di obblighi e prescrizioni.Sul punto, infine, appare decisivo quanto previsto dall'art. 4 del d.lvo n.38/2016 che, definendo l'ambito di applicazione della disciplina dettata conriferimento alla tipologia degli obblighi e prescrizioni, contiene una specificaelencazione che corrisponde a quanto l'ordinamento penitenziario (art. 47,commi sesto e settimo, ord. pen.) prevede per la misura dell'affidamento inprova al servizio sociale.Per le ragioni esposte in sintesi e in conclusione si deve ribadire che«l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nelloStato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Statoabbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento allesentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza,delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita inItalia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile aduna "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, qualesanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quellielencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamentoalternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144– 01 e tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 7352 del 21/11/2024 dep. 2025, Michel,n.m.).2.2. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati inquanto la decisione resa dal giudice della sorveglianza, che pure riconosce lapacifica eseguibilità all’estero della misura dell’affidamento in prova ai servizisociali, risulta coerentemente e adeguatamente motivata in ordine alla carenzadel presupposto preliminare e necessario ai fini dell’applicazione della misura inGermania.Il giudizio di merito espresso con riferimento alla mancanza di un effettivoradicamento in Germania - reso valorizzando il recente acquisto di un immobile aTorino, avvenuto nel luglio del 2025, e lo svolgimento dell'attività lavorativaprevalentemente in Italia – è, infatti, fondato su argomenti non incongrui ed èimmune da illogicità manifesta per cui la conclusione non è sindacabile in sede dilegittimità.Ciò anche considerato che le critiche sollevate dalla difesa sul punto sonocontenute in un ragionamento versato in fatto e soltanto ipotetico circa la finalitàdell'acquisto dell'immobile e sono, pertanto, anche tese a sollecitare una letturaalternativa che non è consentita a questa Corte.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]