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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07606/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( /i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati, in particolare, per i reati di cui agli artt. 5, 4 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un motivo di ricorso, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla affermazione della loro responsabilità per i delitti appena indicati; Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata ha: 1) ricostruito gli elevatissimi importi non dichiarati dall'impresa facente capo ai tre ricorrenti, individuandoli sulla base degli accertamenti bancari e doganali compiuti nel corso delle indagini, e quantificandoli in 7.322.976,77 euro per l'anno 2012, e in 3.299.972,00 per l'anno 2013; 2) ha accertato, sulla base di varie testimonianze, ivi compresa quella del commercialista dell'impresa, ma anche di documenti acquisiti nel corso delle indagini, l'esistenza dei libri e delle scritture contabili, ed il ritiro degli stessi da parte degli imputati presso lo studio del commercialista, prima della "scomparsa" di tale documentazione; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti e tre i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( /i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati, in particolare, per i reati di cui agli artt. 5, 4 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un motivo di ricorso, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla affermazione della loro responsabilità per i delitti appena indicati; Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata ha: 1) ricostruito gli elevatissimi importi non dichiarati dall'impresa facente capo ai tre ricorrenti, individuandoli sulla base degli accertamenti bancari e doganali compiuti nel corso delle indagini, e quantificandoli in 7.322.976,77 euro per l'anno 2012, e in 3.299.972,00 per l'anno 2013; 2) ha accertato, sulla base di varie testimonianze, ivi compresa quella del commercialista dell'impresa, ma anche di documenti acquisiti nel corso delle indagini, l'esistenza dei libri e delle scritture contabili, ed il ritiro degli stessi da parte degli imputati presso lo studio del commercialista, prima della "scomparsa" di tale documentazione; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti e tre i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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