CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33738/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: DED.[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];à [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 110,624, 625 nn. 1 e 5, 61 n. 7) cod. pen. in relazione al furto di quattro tonnellate di rame. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando due motivi. Considerato in diritto 1.Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui ricorrente deduce erronea valutazione del convegno probatorio deducendo che il giudizio di condanna si fonda su elementi non sufficienti - è inammissibile in quanto affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa dalla sentenza impugnata ( nella pag. 2) che ha evidenziato il fatto che l'imputato è risultato avere nella sua disponibilità entrambi i veicoli utilizzati per commettere il furto, la cui realizzazione da parte di più soggetti, è stata ripresa dalle immagini del sistema di videosorveglianza, oltre che tratto in arresto, in una precedente occasione, per analoga condotta, in forma tentata; 2.Considerato che il secondo motivo, con cui la difesa contesta la configurabilità del garage dell'abitazione come pertinenza di priva dimora, è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez 4, n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470 - 01;Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278446 - 01).3.Considerato che deve essere dichiarato inammissibile anche il 'secondo motivo in quanto aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) - motivazione con la quale è stato spiegato come non emergessero elementi particolari di meritevolezza (pag. 4 della sentenza impugnata)- oltre che manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); 4.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M