CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 42745/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 8/1/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata secondo il rito abbreviato dal GIP del TRIBUNALE di LANCIANO, in data 22/6/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione a due vicende di estorsione, una consumata (contestata al capo B, per oltre C 3.000) e l'altra tentata (di cui al capo A per C 300), comunque avvinte dalla continuazione. La Corte territoriale rigettava i motivi di gravame (con i quali si chiedeva in principalità la derubricazione delle condotte ai sensi dell'art. 640 cod.pen. e in subordine la unificazione delle due estorsioni -quella consumata e quella tentata- in unico episodio) ma disapplicava la recidiva e riduceva la pena inflitta in primo grado. 1.1. In particolare, il primo giudice, ravvisando la ricorrenza di una estorsione consumata (capo B) e di una tentata (capo A), concedeva le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., giudicate equivalenti alla recidiva ex art. 69, u.c. cod.pen., determinando la pena in anni 4 di reclusione ed C 800,00 di multa (così individuata: pena base anni 5 di rec. ed C 1.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 6 di rec. ed C 1.200 di multa, ridotta alla misura predetta per il rito). La Corte territoriale rigettava i motivi di appello ma escludeva la recidiva, rideterminando la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 400 di multa che giustificava nei seguenti termini: pena base anni 5 di rec. ed C 1000 di multa, ridotta ex art. 62 n. 4 cod.pen.). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta pluralità delle condotte estorsive; la descrizione delle stesse contenuta nell'imputazione evidenzia che le richieste minacciose hanno avuto inizio nel gennaio del 2019 e sono culminate nell'arresto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in occasione di uno dei versamenti effettuati dalla persona offesa. La motivazione offerta dalla Corte territoriale in relazione a tale motivo di gravame è puramente apparente. 3. Il ricorrente difetta di interesse ma la pena deve essere rettificata. 3.1. Rileva il Collegio che, in effetti, la motivazione con la quale la Corte territoriale ha risposto alla censura relativa alla pretesa unicità delle condotte contestate sub A e B, risulta sostanzialmente apparente. Tuttavia, come emerge dalla descritta modalità di rideterminazione della pena adottata dalla Corte d'appello, di fatto il motivo di gravame è stato accolto, posto che l'aumento di pena per la continuazione è stato eliminato. 3.2. Inoltre, per come reso palese dal tenore della motivazione, in relazione alla pena detentiva risulta anche omessa la riduzione per il rito abbreviato. E' ben vero che la difesa non ha proposto impugnazione al riguardo, ma secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità trattasi di riduzione obbligatoria. Infatti, allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, il giudice di merito è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria rettifica senza dover pronunciare annullamento (cfr., Sez. 5, n. 15068 del 22/2/2012, Rv. 252316 - 01; massime precedenti conformi: n. 9141 del 1991, n. 5840 del 1995, Rv. 201330 - 01) .3.3. Quanto alla pena pecuniaria, invece, risulta operata una riduzione superiore a quanto consentito, ma sul punto opera il divieto di reformatio in peius. 3.4. La pena detentiva va dunque rideterminata applicando a quella individuata dal giudice d'appello, la diminuente del rito abbreviato; invece, per la pena pecuniaria, resta ferma la determinazione già operata dalla Corte territoriale. 3.5. Dunque, la pena detentiva finale deve essere rettificata in anni 2 mesi 2 e giorni 20 di reclusione, così determinata: pena base (pari al minimo edittale) anni 5 di reclusione, ridotta per le concesse attenuanti ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 2 mesi 2 e giorni 20 di reclusione. La pena pecuniaria resta invece fissata ad C 400, atteso che, prendendo a riferimento la pena base indicata dalla Corte d'appello (C 1.000), la riduzione operata sino ad C 400,00 eccede il quantum consentito dalle due riduzioni spettanti. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rettifica la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 mesi 2 e giorni 20 di reclusione. Così deciso il 22/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] I • sidente i GI