Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 12768/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4831-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto Lavoro pubblico R.G.N.4831/2017 Cron.

Rep.

Ud.18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 21/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/02/2016 R.G.N. 13/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 21 del 2016, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Perugia, che aveva rigettato la domanda del lavoratore volta all’accertamento del diritto a mantenere il medesimo inquadramento attribuitogli dal Consorzio agrario interprovinciale Terni-Rieti prima del suo trasferimento all’INPS per mobilità tra enti, e dunque a vedersi riconosciuti dall’INPS l’anzianità e il trattamento economico maturati prima del passaggio all’Istituto, con il riconoscimento della RIA, e con l’inclusione di tutte le voci retributive maturate nel rapporto con il Consorzio agrario nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto.2.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di ricorso.

3. Resiste l’INPS con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in più punti, il lavoratore deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv ., la violazione degli artt. 12 - 14 delle preleggi, nonché della legge n. 410 del 1999, e delle altre norme, anche regolamentari ed attuative richiamate nel ricorso in appello, nonché degli art. 1406 ss. cod.civ.

Secondo il ricorrente, proprio la specialità della disciplina valorizzata dalla Corte di merito avrebbe imposto di concludere che, dalla deroga alle norme sulla mobilità del personale pubblico, derivasse la continuità del rapporto presso l’Amministrazione di destinazione, mentre irrilevante era da ritenere la previsione di un percorso di selezione, concretizzatosi non in un concorso vero e proprio ma in una manifestazione di interesse da parte dei lavoratori;da altro punto di vista, nel medesimo motivo, si sostiene che la sentenza ha fatto erronea applicazione dell’istituto del "passaggio diretto" e che comunque, secondo il principio iura novit curia, nel sostenere l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001, la Corte distrettuale avrebbe dovuto prescegliere altre soluzioni normative, tra cui in particolare quella della cessione ex legedel contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1406e ss. c od . c iv .2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, richiamando l'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento per l’omesso esame degli atti anche negoziali che hanno disciplinato il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze dell’INPS.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).Violazione (art. 360, n. 3,cod. p roc . c iv .) dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362e ss . c od . c iv .

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati, secondo i principi già affermati da questa Corte (Cass., n. 6291 del 2020 e n. 6292 del 2020), ai quali si intende dare continuità.

Come già affermato dalla Corte, nelle decisioni sopra richiamate, la natura privatistica dei [OSCURATO:PERSONA] è indiscutibile, atteso che essi sono definiti come società cooperative a responsabilità limitata fin dall'art. 1 del d.lgs. n. 1235 del 1948,e poi dall'art. 1 della legge n. 410 del 1999,e quindi dall'art. 1, co. 9-bis, del dl. n. 181 del 2006, come introdotto dalla legge di conversione n. 233 del 2006.

Ne deriva che non trova per essi applicazione l'art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001, inerente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, per tali intendendosi, ex art. 1 dello stesso d. lgs., le amministrazioni pubbliche; consequenzialmente è del tutto corretto l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'art. 5, comma 6, del la legge n. 410 del 1999, vigente ed applicabile ratione temporis, fosse da intendere come norma speciale, finalizzata alla salvaguardia dei dipendenti dei [OSCURATO:PERSONA] destinati a non rientrare nei piani di riorganizzazione aziendale conseguenti alla crisi delle corrispondenti società, attraverso la loro ricollocazione ... presso enti pubblici e privati del settore agricolo, sulla base di modalità stabilite dal Comitato per il coordinamento dell'occupazione.

Generica è poi l’affermazione che, in concreto, il concorso previsto per l’accesso all'INPS si sia tradotto in una mera presa d'atto della manifestazione di interesse dei lavoratori interessati, in quanto ciò non toglie che un vaglio di idoneità fosse previsto, come anche la necessità di domanda, elementi palesemente contrari rispetto alla ricorrenza di un trasferimento ex lege.

Va parimenti esclusa l'ipotesidi una cessione ex lege del contratto, proprio perché si trattava di una "ricollocazione" e dunque di una nuova assunzione, come del resto è coerente con la tipologia del fenomeno regolato, consistente come detto nell'acquisizione, da parte di enti pubblici, di personale proveniente da enti di diritto privato, palesemente ispirata dall'interesse primario del personale stesso a mantenere l'occupazione.

Come, altresì, affermato, dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, privo di rilievo è infine, su tale base, il fatto che l’INPS, nei propri atti, come dedotto nel secondo motivo di ricorso, abbia menzionato l'art. 30 d. lgs. n. 165 del 2001, o abbia fatto riferimento ad un "trasferimento" o “mobilità” – ma ciò vale anche con riguardo all’indicazione di una data di assunzione risalente all'epoca dell'inizio del rapporto con il Consorzio- trattandosi di (affermati ed ipotetici) riconoscimenti del tutto ininfluenti, non avendo di certo l'Ente pubblico alcuna disponibilità rispetto ad un regime normativo caratterizzato da connotati e portata giuridicamente diversi rispetto a quelli di un reale trasferimento di rapporti di lavoro.

4. Il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4831-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto Lavoro pubblico R.G.N.4831/2017 Cron. Rep. Ud.18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 21/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/02/2016 R.G.N. 13/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 21 del 2016, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Perugia, che aveva rigettato la domanda del lavoratore volta all’accertamento del diritto a mantenere il medesimo inquadramento attribuitogli dal Consorzio agrario interprovinciale Terni-Rieti prima del suo trasferimento all’INPS per mobilità tra enti, e dunque a vedersi riconosciuti dall’INPS l’anzianità e il trattamento economico maturati prima del passaggio all’Istituto, con il riconoscimento della RIA, e con l’inclusione di tutte le voci retributive maturate nel rapporto con il Consorzio agrario nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto.2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di ricorso. 3. Resiste l’INPS con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in più punti, il lavoratore deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv ., la violazione degli artt. 12 - 14 delle preleggi, nonché della legge n. 410 del 1999, e delle altre norme, anche regolamentari ed attuative richiamate nel ricorso in appello, nonché degli art. 1406 ss. cod.civ. Secondo il ricorrente, proprio la specialità della disciplina valorizzata dalla Corte di merito avrebbe imposto di concludere che, dalla deroga alle norme sulla mobilità del personale pubblico, derivasse la continuità del rapporto presso l’Amministrazione di destinazione, mentre irrilevante era da ritenere la previsione di un percorso di selezione, concretizzatosi non in un concorso vero e proprio ma in una manifestazione di interesse da parte dei lavoratori;da altro punto di vista, nel medesimo motivo, si sostiene che la sentenza ha fatto erronea applicazione dell’istituto del "passaggio diretto" e che comunque, secondo il principio iura novit curia, nel sostenere l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001, la Corte distrettuale avrebbe dovuto prescegliere altre soluzioni normative, tra cui in particolare quella della cessione ex legedel contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1406e ss. c od . c iv .2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, richiamando l'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento per l’omesso esame degli atti anche negoziali che hanno disciplinato il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze dell’INPS. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).Violazione (art. 360, n. 3,cod. p roc . c iv .) dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362e ss . c od . c iv . 3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati, secondo i principi già affermati da questa Corte (Cass., n. 6291 del 2020 e n. 6292 del 2020), ai quali si intende dare continuità. Come già affermato dalla Corte, nelle decisioni sopra richiamate, la natura privatistica dei [OSCURATO:PERSONA] è indiscutibile, atteso che essi sono definiti come società cooperative a responsabilità limitata fin dall'art. 1 del d.lgs. n. 1235 del 1948,e poi dall'art. 1 della legge n. 410 del 1999,e quindi dall'art. 1, co. 9-bis, del dl. n. 181 del 2006, come introdotto dalla legge di conversione n. 233 del 2006. Ne deriva che non trova per essi applicazione l'art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001, inerente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, per tali intendendosi, ex art. 1 dello stesso d. lgs., le amministrazioni pubbliche; consequenzialmente è del tutto corretto l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'art. 5, comma 6, del la legge n. 410 del 1999, vigente ed applicabile ratione temporis, fosse da intendere come norma speciale, finalizzata alla salvaguardia dei dipendenti dei [OSCURATO:PERSONA] destinati a non rientrare nei piani di riorganizzazione aziendale conseguenti alla crisi delle corrispondenti società, attraverso la loro ricollocazione ... presso enti pubblici e privati del settore agricolo, sulla base di modalità stabilite dal Comitato per il coordinamento dell'occupazione. Generica è poi l’affermazione che, in concreto, il concorso previsto per l’accesso all'INPS si sia tradotto in una mera presa d'atto della manifestazione di interesse dei lavoratori interessati, in quanto ciò non toglie che un vaglio di idoneità fosse previsto, come anche la necessità di domanda, elementi palesemente contrari rispetto alla ricorrenza di un trasferimento ex lege. Va parimenti esclusa l'ipotesidi una cessione ex lege del contratto, proprio perché si trattava di una "ricollocazione" e dunque di una nuova assunzione, come del resto è coerente con la tipologia del fenomeno regolato, consistente come detto nell'acquisizione, da parte di enti pubblici, di personale proveniente da enti di diritto privato, palesemente ispirata dall'interesse primario del personale stesso a mantenere l'occupazione. Come, altresì, affermato, dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, privo di rilievo è infine, su tale base, il fatto che l’INPS, nei propri atti, come dedotto nel secondo motivo di ricorso, abbia menzionato l'art. 30 d. lgs. n. 165 del 2001, o abbia fatto riferimento ad un "trasferimento" o “mobilità” – ma ciò vale anche con riguardo all’indicazione di una data di assunzione risalente all'epoca dell'inizio del rapporto con il Consorzio- trattandosi di (affermati ed ipotetici) riconoscimenti del tutto ininfluenti, non avendo di certo l'Ente pubblico alcuna disponibilità rispetto ad un regime normativo caratterizzato da connotati e portata giuridicamente diversi rispetto a quelli di un reale trasferimento di rapporti di lavoro. 4. Il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par