CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 gennaio 2020
Cassazione n. 33686/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29716-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.ta ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 629/20/10 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, depositata il 31/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese I.R.P.E.F. relativamente all'anno di imposta 2004, conseguenti ad un reddito imponibile ascritto alla contribuente - mediante il ricorso agli studi di settore - maggiore di quello dalla stessa dichiarato; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 198/2013, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, la quale, con sentenza n. 629/20/10, depositata il 31/01/2020 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come la contribuente non abbia assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, non avendo offerto "valide giustificazioni per giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati con quelli determinati dallo studio di settore" (cfr. sentenza impugnata, p. 4, penultimo cpv., della motivazione), risultando la "documentazione versata in atti dal[la] contribuente...inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria" (cfr. ivi, secondo cpv.); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2020 n. 29716 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione delle norme di cui all'art. 42, del D.P.R. n. 600/73, artt. 54, 55 e 56 del D.P.R. 633/72" (cfr. ricorso, p. 10), per non essere stato allegato all'avviso di accertamento copia dello studio di settore sotteso alla ripresa; che il motivo è manifestamente inammissibile e, in ogni caso, infondato; che nel silenzio della gravata decisione sul punto, il motivo pecca anzitutto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc., non avendo parte ricorrente chiarito se, come e quando la questione concernente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per mancata allegazione, ad esso, dello studio di settore applicato in concreto al contribuente fu proposta nei precedenti gradi di giudizio. Ed infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui - come nella specie - non vi sia cenno nella sentenza impugnata (la quale riferisce unicamente di un originario motivo di nullità dell'avviso di accertamento per una generica "mancanza di motivazione" - cfr. p. 1, cpv., sub 1 - ovvero di un motivo di appello per "carenza di motivazione" - cfr. ivi, penultimo cpv.), il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. 2, 9.8.2018, n. 20694, Rv. 650009-01); Ric. 2020 n. 29716 sez. Sesto civile - T - ud. 12-10-2022 -3- che in ogni caso ed anche a voler diversamente opinare, in tema di avviso di accertamento fondato su studio di settore, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad allegare all'atto notificato il decreto ministeriale di approvazione del detto studio, in quanto il contribuente è reso edotto degli indici elaborati per la determinazione in via presuntiva del reddito nel corso del necessario contraddittorio procedimentale preventivo - al quale pacificamente la contribuente è stata invitata a partecipare, pur non prendendovi parte. Cfr. la p. 3, ult. cpv. della motivazione della sentenza impugnata - all'emissione dell'atto impositivo (Cass., Sez. 5, 6.6.2018, n. 14552, Rv. 649012-01); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 54, 55 e 56 del D.P.R. 633/72" (cfr. ricorso, p. 14), per non avere "l'ente accertatore...eseguito alcuna seria verifica, da cui potesse emergere una irregolarità sanzionabile, su cui fondare l'accertamento de quo"; che il motivo è manifestamente inammissibile, oltre che, in ogni caso, infondato; che premesso che le censure appaiono inammissibilmente rivolte verso l'operato dell'Ufficio e, quindi, nei confronti dell'avviso di accertamento, piuttosto che nei riguardi della pronunzia di secondo grado (cfr. Cass., Sez. 5, 17.1.2014, n. 841, Rv. 629004-01, la quale chiarisce che, poiché l'unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla sentenza impugnata, è inammissibile il motivo di ricorso con cui si denuncino direttamente vizi dell'avviso di accertamento), osserva in ogni caso il Collegio come, non avendo la contribuente partecipato al contraddittorio Ric. 2020 n. 29716 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -4- endoprocedimentale, ben poteva l'amministrazione motivare la ripresa sulla base del mero scostarnento dagli studi di settore (Cass., Sez. 5, 15.7.2020, n. 14981, Rv. 658205-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 4.100,00 (quattromilacento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.