CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39717/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 del Tribunale di Ferrara visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ferrara, per quanto di interesse in questa sede, ha dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannata al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] pubblicando sul proprio profilo facebook il seguente post: «[OSCURATO:PERSONA] fai pace con cervello»; altre frasi, anch'esse pubblicate con le medesime modalità, sono state ritenute non diffamatorie o non punibili ai sensi dell'art. 599 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento nella parte in cui è stata ritenuta non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente afferma che la frase sopra riportata non ha carattere offensivo dell'altrui reputazione e che la frase era rivolta alla persona offesa, che aveva la possibilità di leggerla e di replicare; pertanto, la persona offesa non poteva essere ritenuta assente. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la frase non offende la reputazione della persona offesa, poiché rappresenta l'invito ad un'azione susseguente ad una esternazione della stessa persona offesa, e costituisce la replica ad affermazioni inveritiere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva pubblicato in relazione ai rapporti tra la odierna ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], cosicché, in ogni caso, dovrebbe trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'espressione «fai pace con il cervello» viene comunemente rivolta a coloro che hanno strani comportamenti o fanno discorsi privi di senso. Costituisce l'invito a «mettere ordine nei propri pensieri» o a «ragionare con più coerenza» e viene usata per per sottolineare che l'interlocutore sta dicendo qualcosa di illogico, assurdo o incoerente. Tenuto anche conto del contesto in cui l'imputata l'ha rivolta alla persona offesa, nel caso di specie essa costituisce, quindi, più che altro una aspra manifestazione di dissenso rispetto a quanto in precedenza affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], ma di per se stessa non ha una portata diffamatoria. 2. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto, ossia l'offesa alla reputazione della parte civile, non sussiste. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non