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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 21105/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica di Roma chiedeva la correzione della data di nascita dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] il cui ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile con ordinanza 40519 \21 del 2 marzo 22. 2.11 collegio, rilevata la fondatezza dell'istanza, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza- documento n. 19955 del 02/03/2022, nel senso che, ove e' scritto 07/5/1955 come data di nascita dell'imputato, deve leggersi e intendersi 07/06/1955.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 19955 del 02/03/2022, nel senso che, ove e' scritto 07/5/1955 come data di nascita dell'imputato, deve leggersi e intendersi 07/06/1955.

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica di Roma chiedeva la correzione della data di nascita dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] il cui ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile con ordinanza 40519 \21 del 2 marzo 22. 2.11 collegio, rilevata la fondatezza dell'istanza, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza- documento n. 19955 del 02/03/2022, nel senso che, ove e' scritto 07/5/1955 come data di nascita dell'imputato, deve leggersi e intendersi 07/06/1955. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 19955 del 02/03/2022, nel senso che, ove e' scritto 07/5/1955 come data di nascita dell'imputato, deve leggersi e intendersi 07/06/1955. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 21105/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris