CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14594/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SCW7U) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f\( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Matteo avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 4.12016 (irrevocabile in data 26.7.2016), per avere il ricorrente riportato nel quinquiennio successivo un'altra condanna del Tribunale di Foggia in data 12.4.2021 (confermata dalla Corte d'Appello di Bari il 25.5.2022 e irrevocabile in data 24.4.2024) per sei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.12.2018; Evidenziato che, con l'unico motivo di ricorso, si lamenta un difetto di motivazione circa la revoca della sospensione condizionale della pena disposta ex art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.; Ritenuto che si tratti di un motivo di ricorso generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte d'Appello di Bari ha fatto invece un preciso riferimento nell'ordinanza impugnata, onde giustificare la revoca, alla data di irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale e alla data di commissione, compresa nel quinquiennio, dei reati oggetto della seconda sentenza; Osservato che la motivazione è del tutto esaustiva, trattando di un ipotesi di revoca che opera di diritto, costituendo ormai principio non contestato quello secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23193 del 10/5/2016, Rv. 267095 - 01; Sez. 1, n. 22882 del 27/6/2006, Rv. 2349893 - 01); Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.